Niente obbligo se il veicolo non è utilizzabile

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 04 Gennaio 2024

Le nuove regole sull’assicurazione obbligatoria Rc auto sono in vigore dal 23 dicembre, ma resta più di un dubbio applicativo. Le novità, contenute nel Dlgs 184/2023 (che ha recepito la direttiva Ue 2021/2118), sono soprattutto nell’estensione dell’obbligo ai mezzi chiusi in aree private e ai monopattini elettrici. Le incertezze riguardano perimetro oggettivo, deroghe all’obbligo e disciplina della sua sospensione (si veda l’articolo sotto), sinistri causati da rimorchi, massimali, attestati di rischio e interventi del fondo di garanzia. Molte nascono da un recepimento portato a termine solo all’ultimo momento e dalla mancanza di un periodo transitorio.

Ci sono alcune eccezioni all’obbligo. Una è nel comma 1 del nuovo articolo 122 del Codice delle assicurazioni: pur con formulazione non del tutto propria, limita l’obbligo ai veicoli che, al momento dell’incidente, siano utilizzati conformemente alla loro funzione di «mezzi di trasporto». Ciò esclude quelli che, in quel momento, siano usati in altro modo. Il considerando 5 della direttiva aiuta con l’esempio di un veicolo in «uso in quanto fonte di energia industriale o agricola».

La norma pare riguardare i mezzi polifunzionali, impiegabili anche come strumenti di lavoro o per altri fini. Come i food truck (destinati – se fermi in aree pubbliche – alla vendita di alimentari) e gli autocarri con gru e bracci meccanici per operazioni di carico (che la Cassazione – sentenza 8620/2015 – aveva invece ricompreso nella garanzia di legge). Un po’ dubbi i casi come quello dei carrelli elevatori non targati, usati solo come mezzi di lavoro.

Ci sono anche i cosiddetti utilizzi anomali, come quelli per arrecare deliberatamente lesioni personali o da “arieti” per danni alle cose. Qui la mancanza di una norma nazionale ad hoc – che preveda una forma alternativa ed equivalente di indennizzo – porta a ritenere (considerando 6 della direttiva) che il sinistro sia coperto. Sarà soprattutto la giurisprudenza a chiarire cosa sia l’utilizzo “conforme”.

Altri mezzi, pur astrattamente soggetti all’obbligo, ne sono esclusi: il nuovo articolo 122-bis, comma 1 dispensa quelli formalmente ritirati dalla circolazione (in vista di demolizione o radiazione, previa riconsegna targhe) e quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, dall’autorità competente (per esempio,

con fermo amministrativo e, pare, divieti di circolazione in base alla classe ambientale).

Il caso più delicato è quello dei veicoli non «idonei all’uso» (articolo 122-bis, comma 2), che pare riguardare un’assoluta inservibilità (come mezzo di trasporto), diversa dal caso dell’articolo 122, comma 1, che guarda solo il momento del sinistro. Come rendere il veicolo del tutto inidoneo per non doverlo assicurare, almeno finché la possibilità di uso reale non sia ripristinata? Il rischio statico anche in aree private pare ineliminabile ma la direttiva ammette deroghe purché i terzi siano coperti da meccanismi (fondi) di garanzia. Sarà la giurisprudenza, e forse qualche circolare, a chiarire; aldilà del caso limite del rottame, dubbi sui mezzi resi temporaneamente inservibili con metodi meccanici o telematici (blocco o smontaggio ruote, blocco motore eccetera). Vi è pure chi sostiene che basti tenere il mezzo in un box chiuso (che sarebbe fuori dal concetto di «terreno» presente nella norma); tesi suggestiva ma non proprio convincente, anche perché la Corte Ue ha ritenuto coperti da Rc i danni da esplosione di veicoli in box.

La non idoneità è diversa dalla sospensione della polizza, che pare rimessa alla sola volontà dell’assicurato, anche se il veicolo è idoneo.