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Paga l’assicurazione Rc anche se il veicolo non circola in strada

Paga l’assicurazione Rc anche se il veicolo non circola in strada

Articolo di: Avv. Filippo Martini, Avv. Mauro De Filippis
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 21 Ottobre 2024

Chi subisce lesioni in occasione di una manovra compiuta da un veicolo (anche se normalmente non adibito alla circolazione e al trasporto di persone) utilizzato secondo la sua funzione di mezzo di trasporto, anche se in area privata, può sempre chiedere il risarcimento dei danni all’assicuratore della circolazione auto, avvalendosi dell’azione diretta e degli ampi massimali obbligatori per legge. È questo il principio che emerge dall’ordinanza 25445 del 23 settembre 2024 della Cassazione la quale, nel decidere il caso di un lavoratore investito, mentre svolgeva le proprie mansioni, da un trattore durante una manovra di retromarcia, riconosce la piena operatività della garanzia per la responsabilità civile auto con il conseguente obbligo in capo all’impresa garante convenuta di risarcire i danni.

La vicenda
La vittima, investita dunque all’interno di una proprietà privata, aveva convenuto in giudizio l’azienda agricola, proprietaria del trattore e la sua compagnia di assicurazione per la responsabilità civile auto, chiedendo il risarcimento dei danni alla persona subiti.

I giudici territoriali hanno respinto la domanda contro l’impresa di assicurazione perché il fatto era accaduto all’interno di un’area non soggetta a pubblico passaggio e durante una manovra in retromarcia per agganciare un rimorchio spargi liquidi e, quindi, nell’ambito di una funzione tipica della macchina agricola, diversa dalla circolazione stradale.

La decisione
La Cassazione accoglie il ricorso promosso dalla vittima, richiamando la sentenza a Sezioni Unite 21983/2021 che aveva già esteso, in linea con il diritto comunitario, l’obbligo assicurativo alle aree private, ma che i giudici della Corte d’appello non potevano conoscere in quanto successiva alla loro pronuncia.

Oggi, in verità, la situazione è regolata direttamente dalla legge, dato che l’Italia ha recepito (con il decreto legislativo 184/2023) la direttiva europea sulla Rc auto 2021/2118, che ha tra l’altro ampliato la portata dell’articolo 122 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 209 del 2005). Il nuovo articolo 122, infatti, fissa al comma 1-bis la regola generale secondo la quale l’obbligo di assicurare un mezzo abilitato alla circolazione su strada sussiste «a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno sui cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento».

Questa disposizione ha il compito di tutelare i terzi danneggiati, ampliando la possibilità di presentare una domanda diretta contro l’impresa di assicurazione del veicolo (trattore agricolo in questo caso), alla condizione che l’incidente sia avvenuto durante una manovra (ma vale anche se il danno è causato dal veicolo fermo, perché l’obbligo si estende al “rischio statico”) tipica del veicolo, vale a dire funzionale alle sue caratteristiche tecniche e costruttive di veicolo, anche mentre circola o staziona in aree private, con accesso limitato al pubblico.

La decisione della Cassazione in questo caso richiama i propri precedenti, secondo i quali, ai fini dell’operatività della garanzia per responsabilità civile auto, l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (da ultimo Corte di giustizia del 20 giugno 2019 nella causa C-100/2018), nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio dove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.