
Assicurazioni, il ruolo dei comparatori online e le cautele da seguire
Articolo di: Avv. Francesca Colombo
Pubblicazione: L’Esperto Risponde – Il Sole 24 Ore
Data: 2 Novembre 2026
Vorrei cambiare il fornitore di energia elettrica e sto navigando sul web per cercare la migliore offerta possibile. Come posso muovermi?
Una delle soluzioni possibili è quella di utilizzare un comparatore online. Con tale termine non si fa riferimento a una categoria giuridica unitaria, bensì a un “modello operativo” che tramite una piattaforma digitale raccoglie informazioni su una pluralità di offerte (in questo caso relative all’energia elettrica), le elabora, le filtra e le presenta all’utente, classificandole (ranking).
Scopo del comparatore online è dunque quello di consentire al cliente, sulla base delle informazioni dallo stesso fornite, un confronto, in tempi relativamente brevi, di prezzi, caratteristiche e condizioni del servizio/prodotto che si intende acquistare.
I comparatori
I comparatori sono ormai utilizzati nei settori più diversi: per cercare un volo o una struttura alberghiera, per verificare un’offerta telefonica o una fornitura di luce e gas, ma anche per valutare mutui, finanziamenti e polizze assicurative.
Sotto il cappello del “comparatore” vi sono però realtà differenti tra loro: è infatti possibile distinguere il modello del comparatore puro (che consente il confronto tra una pluralità di offerte, rimandando al sito del fornitore per l’acquisto), dalla piattaforma commerciale di intermediazione che consente anche l’acquisto del prodotto/servizio. Ciò che è importante comprendere è che il comparatore non è solo una vetrina digitale, con funzione passiva, ma svolge una attività valutativa spesso in grado di orientare la decisione commerciale dell’utente finale.
Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 10 settembre 2024 causa C-48/22 P, Google e Alphabet / Commissione) che ha evidenziato come la capacità competitiva di un servizio di comparazione dipenda dal flusso di “traffico” che esso è in grado di intercettare e dal grado di visibilità ottenuto attraverso il posizionamento e la presentazione grafica dei risultati. La sentenza chiarisce che l’attività di comparazione non si esaurisce nella mera raccolta e aggregazione di dati tariffari o contrattuali, ma si sostanzia in un’operazione selettiva, ordinante e valutativa: il comparatore, mediante la gerarchizzazione e le modalità di visualizzazione delle offerte, è in grado di orientare il comportamento economico dell’utente e distribuisce il traffico commerciale verso gli operatori del mercato finale.
Il piano normativo
A livello normativo merita di essere segnalato l’articolo 22 del Codice del consumo (Dlgs 206/2005) che, al comma 4-bis, impone alle interfacce che permettono di cercare offerte di più professionisti di rendere facilmente e direttamente accessibili, dalla pagina dei risultati, le informazioni generali sui parametri principali che determinano la classificazione. Il comma 5ter, applicabile dal 27 settembre 2026 precisa poi che, nei servizi di raffronto basati su caratteristiche ambientali, sociali o di circolarità, il professionista è tenuto a esplicitare anche il metodo di raffronto, il perimetro dei prodotti e dei fornitori considerati e le modalità di aggiornamento delle informazioni.
Infine, un’altra distinzione è quella che riguarda la natura privata o pubblica del comparatore. Appartengono a quest’ultima categoria quelli costruiti per agevolare scelte consapevoli in determinati mercati regolamentati: è il caso del Portale Offerte, previsto dalla legge 124 del 4 agosto 2017 di Arera che consente di confrontare le offerte di energia elettrica e gas presenti sul mercato al dettaglio o di Preventivass (v. infra, punto 5). Essi sono strumenti di comparazione neutrali, trasparenti (non hanno accordi commerciali con alcuno degli operatori che comparano) e gratuiti.
Quando il comparatore privato mi propone l’offerta come “più conveniente”, a quali elementi devo prestare attenzione?
L’utente che utilizza il servizio di comparazione deve riceve adeguata informativa in merito al funzionamento dello stesso e alle regole utilizzate per stabilire l’ordine delle offerte.
Una recente sentenza del Tar Lazio (22 maggio 2025, n. 9822), confermata anche dal Consiglio di Stato (5619/2026), ha ritenuto legittimo il provvedimento sanzionatorio irrogato dall’Agcm per pratica commerciale scorretta. Il caso affrontato è proprio quello di un sito comparatore di offerte di energia e gas che presentava agli utenti l’offerta “più conveniente”. I giudici amministrativi hanno rilevato come il sito, che si presentava come strumento neutrale di confronto dell’intero mercato, non dava evidenza del fatto che i prodotti comparati erano solo quelli dei partner con cui lo stesso aveva in essere accordi commerciali, che peraltro rappresentavano una quota del mercato inferiore al 50%.
Inoltre, sempre sul sito del comparatore apparivano claim volti a rappresentare la possibilità di sensibili risparmi, senza però fornire alcuna precisazione delle modalità del calcolo del risparmio. Infine, il comparatore ometteva di informare il consumatore che, dopo l’inserimento dei dati, sarebbe stato contattato telefonicamente per concludere un contratto soltanto con uno dei partner.
Tramite l’utilizzo di un sito di comparazione posso, dunque, stipulare una polizza o richiedere un mutuo?
I comparatori possono essere utilizzati non soltanto per mettere a confronto le offerte, ma anche per l’acquisto di una polizza o per l’ottenimento di un mutuo. Per tale motivo non è sufficiente che esso sia un’impresa regolarmente costituita e operante sul mercato, ma è tenuto a rispettare la specifica disciplina di settore (che è regolamentato).
In materia assicurativa, il comparatore, che svolge attività di distribuzione assicurativa, deve essere abilitato secondo la disciplina di settore e, dunque, iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi (Rui). Tale qualifica consente di intermediare l’acquisto di una copertura. In ambito bancario il comparatore svolge, solitamente, attività di mediazione creditizia, consistente nel mettere in relazione banche o intermediari finanziari con il soggetto che è alla ricerca di un mutuo. Si tratta di un soggetto iscritto nell’elenco dei mediatori creditizi (Oam). Tuttavia, in tale ipotesi bisogna ricordare come la concessione del mutuo avviene sempre da parte dell’istituto bancario.
Se intendo acquistare una polizza casa attraverso un comparatore online, quali aspetti devo verificare con attenzione?
La normativa di settore attualmente vigente (articolo 80 reg. 40 Ivass) impone ai comparatori – intermediari assicurativi – precisi obblighi.
Tra i più importanti figurano quelli di:
1 indicare l’elenco delle compagnie di assicurazione con le quali hanno in essere un accordo di collaborazione, che dovrà essere visibile qualora il servizio sia fornito tramite internet, nella home page dell’intermediario o in pagine direttamente accessibile al sito (il comparatore non confronta tutte le offerte presenti a mercato ma solo quelle delle compagnie con cui ha accordi);
2 fornire un servizio di comparazione non esclusivamente basato sul prezzo “più conveniente”, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze offerte (es. presenza di particolari esclusioni/franchigie/clausole particolari);
3 dotarsi di processi che consentano di rilevare le esigenze e i bisogni del potenziale contraente tali da consentire una offerta di prodotti tutti rispondentivalle suddette esigenze;
4 garantire la trasparenza delle remunerazioni sul servizio offerto. Il cliente deve essere reso edotto del fatto che, pur non pagando il comparatore, quest’ultimo è remunerato dalla compagna di assicurazione.
Se voglio acquistare la copertura Rc Auto obbligatoria e confrontare le offerte del mercato, quale strumento posso utilizzare?
In questo caso è possibile utilizzare Preventivass, il sistema di preventivazione pubblica realizzato dall’Ivass e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 132.1 del Codice delle assicurazioni private). Si tratta di un servizio di comparazione gratuito, rivolto al consumatore, che consente di confrontare i preventivi relativi al contratto base Rc Auto offerti da tutte le compagnie di assicurazione operanti in Italia. Il contratto base Rc auto contiene le clausole minime necessarie per adempiere all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione i cui contenuti minimi sono definiti all’interno del Dm 54/2020 (contratto base).
Preventivass non svolge attività di intermediazione e non percepisce provvigioni in quanto la sottoscrizione del contratto assicurativo eventualmente opzionato avviene direttamente collegandosi al sito internet della compagnia prescelta.
È però importante sapere che il confronto tra preventivi è limitato al solo contratto base Rc Auto (eventualmente arricchito da alcune garanzie aggiuntive alla Rc Auto indicate nel Dm 54/2020 quali: formule di guida, aumento dei massimali di legge, limitazione delle esclusioni e delle rivalse, danni a terzi cagionati da gancio traino). Non è invece possibile comparare le “garanzie accessorie” alla Rc Auto, quali ad esempio: furto e incendio, cristalli, eventi naturali, assistenza o tutela legale per le quali ci si dovrà rivolgere direttamente alla compagnia di assicurazione o ad un intermediario assicurativo.
GLOSSARIO
Ranking
Con tale denominazione si intende il sistema di classificazione e ordinamento delle offerte visualizzate dall’utente a seguito di una ricerca effettuata tramite un comparatore online. Va, inoltre, sottolineato il meccanismo: attraverso il ranking la piattaforma determina, sulla base di criteri prestabiliti e generalmente elaborati mediante algoritmi, quali offerte mostrare, in quale ordine presentarle e con quale grado di evidenza grafica
Mutuo
Con tale termine si fa riferimento al contratto di credito immobiliare concesso ai consumatori. In particolare, l’articolo 120quiquies del testo unico in materia bancaria (Dlgs 385/1993), definisce il contratto di credito come quel contratto “con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 22 del Dlgs 206/2005
4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri [omissis].
5-ter. Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.
