Mezzi aziendali fermi, dubbio assicurazione

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 3 Gennaio 2023

Il nuovo obbligo di copertura anche in aree private può toccare esemplari in giacenza.

C’è anche un fronte che riguarda le flotte aziendali, fra le importanti novità sull’assicurazione Rc auto entrate in vigore il 23 dicembre. Il Dlgs 184/2023, recependo la direttiva Ue 2021/2118, ha soprattutto sancito l’obbligo di assicurare anche i veicoli che si trovino in aree private. Una situazione in cui non di rado si trovano i mezzi aziendali. Soprattutto quelli di proprietà degli autonoleggi, per esempio prima di entrare in servizio in una flotta o dopo che ne sono stati dismessi e attendono di essere rivenduti; oppure prima di essere assegnati a un utilizzatore diverso dal precedente.

Il nuovo perimetro normativo dell’obbligo assicurativo – che comprende il rischio statico anche nelle aree private e che era stato riconosciuto dalla Corte Ue e dalla Cassazione italiana già prima della direttiva 2021/2118 – conosce alcune deroghe. Il Dlgs 184/2023 consente infatti la possibilità di sospendere la polizza (sia pure con modalità diverse da quelle sino ad oggi previste dalle assicurazioni italiane) ed esclude la necessità di assicurare i veicoli che siano «inidonei» a essere utilizzati come mezzi di trasporto.

Ma si tratta di previsioni che paiono calzare maggiormente rischi singoli e non quelli relativi alle flotte, alle quali è invece in parte dedicato il comma 1-ter dell’articolo 122 del Codice delle assicurazioni (Cap). Secondo tale norma, inserita in extremis, «resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali oggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze». Sembra che l’intenzione perseguita dal legislatore italiano fosse proprio esentare le flotte dall’obbligo di assicurare i veicoli fermi all’interno dei piazzali privati.

Ma, se questo era lo scopo, non pare che esso sia stato perseguito al meglio: al di là del ben discutibile riferimento alla «prassi contrattuale in uso», resta il dubbio che la norma abbia solo confermato la possibilità di assicurare le flotte con le cosiddette polizze a libro matricola, quale semplice modalità di gestione di rischi plurimi monosoggettivi. Senza che però tale modalità, che con le precedenti regole

consentiva di escludere dalla copertura i mezzi fin tanto che rimanevano in area privata, possa oggi valere a scardinare i principi di fondo dettati dal legislatore europeo né ad escludere l’obbligo di copertura all’interno dei depositi e dei piazzali.

Una soluzione praticabile in futuro potrebbe consistere in polizze “a consumo”, che sappiano quotare il (moderatissimo) rischio statico e rendere perciò più sostenibile la copertura di rischi che sino ad oggi erano del tutto eccentrici rispetto al perimetro di garanzia dell’assicurazione obbligatoria.