La sospensione vale solo quando è annotata

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 04 Gennaio 2024

Il nuovo obbligo di assicurazione anche in aree private non ha eliminato la possibilità di sospendere le polizze Rc auto. Ma l’ha resa diversa da quella finora prevista nei contratti. E numerosi sono i dubbi applicativi.

Il nuovo articolo 122-bis, comma 2 del Codice delle assicurazioni non fa ipotesi tassative: parla di sospensione volontaria a semplice richiesta del responsabile dei veicolo (proprietario, usufruttario eccetera, che possono non coincidere col contraente). Quindi la richiesta di sospensione può non specificarne le ragioni. Presentarla è un diritto, contrariamente alla prassi precedente, seguita anche nel modello di contratto base (Dm 54/2020, allegato A); non è chiaro se si possa concordare la rinuncia preventiva a questo diritto, in cambio di uno sconto.

La sospensione comporta l’interruzione dell’utilizzo del veicolo (la direttiva Ue 2021/2118, per esempio, parla di utilizzi stagionali); dopo l’equiparazione tra aree private e pubbliche non è chiaro se il mezzo possa, durante la sospensione, stazionare su aree pubbliche (nel caso della legge sulla sospensione per emergenza Covid era vietato).

La richiesta di sospensione postula una formale comunicazione alla compagnia assicurativa, resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). La sospensione è attiva dal momento della registrazione nella banca dati delle polizze Rc auto da parte della compagnia, che deve comunicare all’assicurato l’espletamento di tale formalità, a partire dal quale la copertura non opera. Con conseguente intervento del Fondo di garanzia nel caso in cui un sinistro si sia comunque verificato durante la sospensione (e sanzioni aumentate del 50% rispetto a quelle che l’articolo 193 del Codice della strada prevede per circolazione senza assicurazione).

La sospensione non può eccedere 10 mesi. Se richiesta per un periodo più breve, si può di volta in volta prorogare sino a esaurire la durata massima, previa istanza da presentare almeno 10 giorni prima della scadenza. Ciò pare escludere che la sospensione sia concedibile per periodi discontinui. Forse tale vincolo è dato dalla necessità di limitare i rischi di mancate registrazioni, che aumenterebbe se la facoltà di chiedere sospensioni fosse concessa ad libitum (rischi comunque da

affrontare con attenzione, gestendo tempestivamente i processi di annotazione in banca dati).

Finita la sospensione, la copertura riprende a decorrere. Ciò suggerisce che il limite di 10 mesi serva anche a evitare che il premio vada a sostenere un rischio eccedente l’orizzonte temporale calcolato all’inizio.