Sui danni parentali criteri locali ancora validi

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 18 Gennaio 2024

Sui sinistri «diversi» personalizzazione senza il tetto previsto dalla Tun

La Tun riguarda solo i sinistri della circolazione stradale e quelli dovuti a responsabilità sanitaria. Per tutte le altre menomazioni gravi derivanti da altre fenomenologie di danno si dovranno ancora applicare le tabelle dei tribunali, riproponendo quella incertezza che proprio la tabella unica nazionale di legge vuole evitare.

Vi è da chiedersi quali possano essere le ragioni che potrebbero condurre un ufficio giudiziario a liquidare un danno fisico – ad esempio – da insidia stradale in modo diverso da un danno da Rc auto. Idealmente si potrebbe forse dire che la sola differenza sta nel fatto che, mentre al di fuori dei settori obbligatoriamente assicurati il giudice conserva un potere di valutazione equitativa ampio, il sistema degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni pone un tetto insuperabile alla discrezionalità giudiziale: entrambe le norme prevedono infatti che – esaurito il limitato margine di personalizzazione del danno rispettivamente indicato in misura del 30 e del 20% – «l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche».

Questo limite, così come il risicato margine di personalizzazione, non si applicano al di fuori dei settori disciplinati dalla Tun. Ma, al di là della possibilità di espandere eventualmente i confini di tale personalizzazione, il buon senso vorrebbe che, a parità di lesione, la liquidazione di base dei cosìddetti sinistri di diritto comune rispondesse agli stessi criteri indicati dal Codice delle assicurazioni per Auto e Sanità.

Rimangono parimenti al di fuori del perimetro della Tun voci di danno non patrimoniale che frequentemente accompagnano i danni in questione. Ci riferiamo al danno parentale (in relazione al quale la differenza valutativa tra Roma e Milano è ancor più stridente) e ad altre tipologie di pregiudizio, come il danno da lucida agonia (in relazione alla cui sorte vi è da chiedersi se il limite previsto dal codice delle assicurazioni non ne consenta neppure la liquidazione).

Questi ed altri temi saranno certamente oggetto di successive e più approfondite riflessioni, alla luce dell’analisi dettagliata della Tun.