Macrolesioni, la tabella unica supera quelle di Milano e Roma

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan e Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 18 Gennaio 2024

La novità, attesa dal 2005, vale solo per Rc auto e responsabilità sanitaria I valori tengono conto anche della componente morale da calcolare separatamente.

Sembra davvero la volta buona. Dopo oltre 18 anni di attesa, il 16 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di Dpr con la tabella unica nazionale (Tun) dei valori pecuniari da attribuire alle cosiddette macrolesioni (le invalidità di grave entità, comprese tra 10 e 100 punti) per il danno non patrimoniale (nelle sue componenti biologica e morale). La tabella – prevista nel 2005 dal Codice delle assicurazioni (Cap, articolo 138) assieme a quella delle lesioni di lieve entità (articolo 139) che è già in vigore – mira oggi a superare il dualismo tra quelle di Milano e di Roma (che restano in alcuni casi, si veda sotto) sin qui variamente utilizzate dai giudici di merito per supplire al vuoto legislativo. Non è facile confrontare la Tun con i valori di quelle tabelle, se non altro perché, a differenza di Milano, è allineata all’attuale livello dei prezzi, dato dalla sensibile inflazione degli ultimi tre anni. Dunque, il confronto riportato in calce fra i tre sistemi di calcolo applicati in due casi-esempio va ritenuto puramente indicativo dei diversi meccanismi di conteggio della Tun rispetto ai metodi di Milano e Roma, nonché delle differenze economiche dei valori base per i calcoli e delle grandi distanze fra i tre metodi quanto a entità dei risarcimenti. A dimostrazione dell’esigenza di certezza cui la Tun deve rispondere.

Resta inattuata la tabella dei baremes medico legali per classificare le menomazioni all’integrità psico-fisica tra 10 e 100 punti, attribuendo un punteggio a ciascuna tipologia di esse. Servirà un altro decreto, previsto pure dall’articolo 138; dovranno ragionevolmente lavorarci le migliori competenze medico legali.

La nuova tabella, rivendicata dal Governo quale segno di impegno in settori socialmente nevralgici, riguarda (come tutto l’articolo 138) il danno non patrimoniale da incidente stradale o da responsabilità sanitaria di operatori o strutture (articolo 7, legge 24/2017). Settori in cui l’esistenza di obblighi assicurativi di legge reclama regole che diano, oltre a un giusto ristoro ai danneggiati, miglior prevedibilità dei valori dei potenziali risarcimenti e rispetto delle esigenze di sostenibilità dei premi a carico degli obbligati (lo prevede l’articolo 138, comma 1).

Non si poteva tardare oltre, a causa della singolare contrapposizione sorta negli ultimi anni fra il Tribunale di Roma e l’Osservatorio del Tribunale di Milano, con tabelle disomogenee tra loro e quindi una diffusa e inaccettabile disparità di trattamento sul territorio nazionale. Anche per questo la relazione illustrativa dello schema di Dpr enfatizza l’utilità della tabella, che farà superare ogni attuale incertezza applicativa «costituendo un punto di riferimento certo» per la determinazione (giudiziale e prima ancora transattiva) dei valori economici dei danni da macrolesioni.

La Tun attua i criteri dell’articolo 138, dando vita ad un sistema a punto variabile in cui il valore del punto aumenta più che proporzionalmente per le lesioni via via più gravi e decresce con l’avanzare dell’età della vittima. La tabella consente poi di calcolare separatamente la componente incrementale del danno morale, espressa per valori minimi, medi e massimi da applicarsi personalizzando il danno in base del grado di sofferenza patita dalla vittima (che lo abbia richiesto e dimostrato).

L’articolo 3 del Dpr regolamenta la liquidazione del danno biologico temporaneo, su cui qualche voce avrebbe auspicato, in corso di lavori, un valore giornaliero superiore a quello oggi previsto dall’articolo 139 per le lesioni più lievi. Ciò per aderire ai maggiori importi sin qui liquidati dai giudici applicando le tabelle dei tribunali. La Tun, facendo leva sul fatto che la norma di delega non tocca il danno temporaneo, ha invece ritenuto, per coerenza sistematica, di riproporre lo stesso valore dell’articolo 139, rivalutato ad aprile 2022 ma eventualmente maggiorato da una quota per danno morale dal 30 al 60%.

Il prossimo passaggio verso l’entrata in vigore dello schema di Dpr è quello al Consiglio di Stato. La Tun avrà applicazione soltanto sui sinistri accaduti successivamente all’entrata in vigore del Dpr (articolo 18 della legge 124/2017).

Esempi

RISARCIMENTO CHIESTO DA SOGGETTO DI 11 ANNI CON 45% DI INVALIDITÀ

Milano 2021
A) Totale danno biologico: € 250.246,10
B) Totale con danno morale: € 375.369

Roma 2023
A) Totale: € 318.699,08 (€ 7.454,95 x 45 x 0,95)
B) Totale con oscillazione min: € 408.476,61

Totale con oscillazione media: € 435.597,90
Totale con oscillazione max: € 462.751,06

Schema di Dpr con la tabella ex articolo 138, comma 1, lettera b) del Dlgs 209/2005
A) € 277.131,00 (€ 6.482,60 x 45 x 0,95)
B) Totale con oscillazione min: € 385.480,00

Totale con oscillazione media: € 399.346,00
Totale con oscillazione max: € 413.203,00

RISARCIMENTO CHIESTO DA SOGGETTO DI 78 ANNI CON 91% DI INVALIDITÀ

Milano 2021
A) Totale: € 459.321,54
B)Totale con danno morale: € 688.959

Roma 2023
A)Totale: € 987.665,84 (€ 17.647,92 x 91 x 0,615)
B)Totale con oscillazione min: € 1.770.588,55

Totale con oscillazione media: € 1.725.254,68 Totale con oscillazione max: € 1.680.019,59

Schema di Dpr con la tabella ex articolo 138, comma 1, lettera b) del Dlgs 209/2005
A) Totale: € 556.474,00 (€ 9.879,00 x 91 x 0,619)
B)Totale con oscillazione min: € 826.364,00

Totale con oscillazione media: € 854.187,00
Totale con oscillazione max: € 882.012,00

LEGENDA DEGLI ESEMPI

  • Il Tribunale di Milano prevede un valore per il danno biologico (A) ed uno fisso per il danno morale, nel caso in cui quest’ultimo sia stato richiesto e dimostrato dalla vittima, che porta all’importo massimo indicato (B).
  • Il Tribunale di Roma riconosce un importo per danno biologico (A) ed uno per danno morale che oscilla tra minimo, medio e massimo ed è legato alla gravità della lesione. Ciò porta a tre differenti importi massimi (B).
  • Lo schema del Dpr previsto dal Codice delle assicurazioni ed approvato dal Governo riporta una cifra riferita al danno biologico (A) ed una variazione percentuale.