Immobili delle imprese, in arrivo il Dm sull’obbligo

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Francesca Colombo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 20 Luglio 2024

Work in progress. Con l’approssimarsi del 1° gennaio 2025 – data di effettiva entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione degli immobili delle imprese sui rischi da calamità naturali ed eventi catastrofali (legge di Bilancio 2024, la 213/2023) – arriva una prima bozza del decreto ministeriale Mef-Mimit attuativo che dovrebbe precisarne le coordinate sostanziali, sentito l’Ivass. La legge ha lasciato aperti aspetti nevralgici, soprattutto su operatività degli strumenti, modalità di individuazione degli eventi suscettibili di indennizzo, determinazione e adeguamento periodico dei premi (tenuto conto del principio di mutualità) e limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle compagnie. La bozza è una robusta traccia indicativa, ma sono possibili modifiche nei prossimi mesi: i lavori proseguono alacremente e alcuni punti potrebbero essere modificati, altri eliminati e altri ancora aggiunti.

Tenuto conto della necessità di prevedere un periodo transitorio per consentire alle assicurazioni attive nel ramo 8 (assoggettate a un vero e proprio obbligo a contrarre) di adeguare i propri prodotti alle nuove prescrizioni, è lecito attendersi l’emanazione del Dm, al più tardi, in autunno.

La bozza regola anche il periodo transitorio ed è corredata dallo schema di convenzione che regola la concessione della copertura da parte di Sace a sostegno degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato.

Importante la specificazione dell’ambito di applicazione soggettiva e oggettiva dei nuovi obblighi, introducendo specifiche definizioni e individuando cosa s’intenda per eventi catastrofali (quando è dichiarato uno stato di emergenza). Sono meglio dettagliati i fenomeni oggetto di copertura (secondo la norma primaria: sismi, frane, inondazioni ed esondazioni), i danni in garanzia e quelli che, anche dato un più indiretto nesso di causa, possono ritenersi esclusi. Il tutto considerando anche quando più fenomeni verificatisi entro un dato lasso temporale possano integrare un singolo evento di sinistro.

Buona parte della bozza è su determinazione e adeguamento periodico dei premi, principio di loro proporzionalità alle effettive condizioni di rischio sul territorio e capacità di assunzione del rischio da parte delle compagnie (che in assenza di limiti potrebbero non reggere l’urto di un obbligo indiscriminato). Sono regolai pure l’eventuale adempimento dell’obbligo in forma consortile e limiti di scoperto e franchigia nonché limiti di indennizzo in funzione della somma assicurata.

Per ora il Dm non si occupa in dettaglio delle modalità per assolvere l’obbligo a contrarre, tranne l’impegno a pubblicare in ogni punto vendita e nei siti web il documento informativo e le condizioni di contratto. Il tema è delicato, date le complesse dinamiche sottoscrittive evidenziate in decenni di Rc auto presidiata da un rigoroso obbligo a contrarre: è il caso del divieto di abbinamento, qui da vedere forse non troppo negativamente, alla luce della straordinaria opportunità di integrare utilmente la proposta obbligatoria con altre coperture sulle varie fattispecie di danno da evento naturale che non sono state contemplate dalla legge 213/2023.