
Quando l’assicurazione viene offerta da canali non convenzionali
Articolo di: Avv. Francesca Colombo
L’ESPERTO RISPONDE – Il Sole 24 Ore
28 Settembre 2026
Ho ricevuto una chiamata dal mio gestore di luce e gas e l’operatore mi ha proposto telefonicamente di acquistare una polizza assicurativa. Si tratta di una proposta affidabile?
La risposta è articolata. Negli ultimi anni si registra un aumento dell’offerta di polizze assicurative tramite soggetti che normalmente svolgono un’attività diversa dalla sola distribuzione assicurativa. Secondo una recente indagine pubblicata da Ivass lo scorso luglio, si tratta di un fenomeno sempre più diffuso che vede imprese attive nel campo della luce e del gas, delle telecomunicazioni, della grande distribuzione (supermercati), della mobilità, proporre, accanto all’offerta del servizio principale (contratto luce e gas/contratto telefonico/spesa/telepedaggio), anche l’acquisto di una soluzione assicurativa.
La connessione al servizio principale
Quest’ultima può essere connessa al servizio principale, oppure – ipotesi, questa, che sembra riguardare la maggior parte delle casistiche –, del tutto indipendente dal bene/servizio offerto.
Un esempio di copertura connessa al servizio principale è quella offerta dal fornitore dell’energia elettrica, che prevede il rimborso delle rate della bolletta al verificarsi di determinati eventi relativi al lavoro o alla salute.
Rientrano, invece, nella seconda categoria, le garanzie riguardanti rischi diversi da quelli oggetto del servizio offerto: è il caso dell’operatore telefonico che propone una soluzione assicurativa per la responsabilità civile della vita privata del cliente e dei suoi familiari.
Sul mercato sono poi presenti coperture relative alla casa, alla famiglia, agli animali domestici, agli infortuni e alla pratica sportiva, che frequentemente vengono proposte anche in questi contesti.
Costo contenuto talvolta “gratuito”
Il costo della polizza solitamente è contenuto e l’importo può essere rateizzato.
Talvolta il premio richiesto può anche essere pari a zero; si parla in tal caso di “polizza gratuita”. E’ il caso della polizza offerta da un supermercato al raggiungimento di un certo importo di spesa: presentando lo scontrino, che comprova l’importo speso, si ha diritto a un’assicurazione gratuita, di durata limitata (può essere richiesto anche il possesso della carta fedeltà).
Le modalità di pagamento sono l’addebito diretto su conto corrente, la carta di credito o anche, l’addebito in bolletta con indicazione separata di tale voce di costo (se il contratto è distribuito da fornitore di luce e gas). Fatta eccezione per le soluzioni appena descritte, la durata delle coperture offerte è solitamente annuale con tacito rinnovo.
Il collocamento del prodotto assicurativo avviene prevalentemente “a distanza”, con ciò intendendosi quella modalità che esclude la presenza fisica e simultanea di cliente e professionista durante la vendita. Il canale più frequentemente utilizzato è il call center, che consente di stipulare il contratto per telefono. L’acquisto può essere completato anche tramite siti internet o applicazioni installate sul dispositivo del cliente.
La proposta assicurativa può essere formulata sia contestualmente all’acquisto del bene/servizio, sia in un momento successivo alla stipula del contratto, ad esempio, con il fornitore dell’energia elettrica.
Competenze e requisiti
I soggetti che propongono le soluzioni assicurative devono possedere specifiche competenze e adeguati requisiti di professionalità ed essere iscritti, se ne ricorrono le condizioni, al Registro Unico degli intermediari assicurativi direttamente o tramite società appositamente costituite.
Se al momento dell’acquisto del servizio di telefonia, stipulo anche la polizza assicurativa, il contratto è unico?
No. Anche se l’acquisto dell’assicurazione avviene contestualmente a quello del servizio, contratto assicurativo e contratto di servizio restano comunque rapporti negoziali distinti, con regole autonome.
Peraltro, se la garanzia non ha alcun legame con il servizio offerto, bisogna prestare particolare attenzione alle clausole che disciplinano durata e sorte del contratto assicurativo nelle ipotesi in cui si cambi fornitore del servizio o si verifichi la cessazione del contratto di servizio.
Il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) regola la particolare ipotesi della “vendita abbinata” che si configura ogni qualvolta si propone al cliente l’acquisto di un “pacchetto” unitario, composto da una componente non assicurativa e da una assicurativa.
Nell’ipotesi in cui la polizza sia considerata accessoria al bene/servizio acquistato si applica la regola prevista dall’art. 120 quinquies, comma 3, del CAP, secondo cui il distributore deve sempre consentire l’acquisto del servizio separatamente dalla polizza (fatte salve alcune eccezioni). Se la polizza non è accessoria al servizio offerto, la disposizione citata non trova applicazione.
Cosa valutare per una scelta corretta e coerente?
Il tema della rispondenza della copertura ai bisogni e alle richieste dell’assicurato
è di fondamentale importanza. Questa valutazione deve essere effettuata anche quando la vendita avviene a distanza e il premio è contenuto. Il principio di proporzionalità consente di graduare la modalità di adempimento a tale obbligo, ma senza pregiudicare la tutela del cliente che, molto spesso, è anche consumatore.
Tramite la società che mi fornisce l’energia elettrica ho stipulato, utilizzando un tablet, un’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Non mi è stato spiegato che la garanzia non operava per determinati sport, come la boxe. È corretto?
No. L’intermediario ha il dovere di illustrare le caratteristiche del prodotto proprio per valutarne la coerenza con le richieste ed esigenze del cliente e deve consegnare la documentazione precontrattuale.
Pertanto, prima di decidere se acquistare o meno un’assicurazione, è importante leggere le condizioni (o gli altri documenti informativi precontrattuali) che ne regolano il funzionamento al fine di conoscere gli elementi essenziali della copertura e le cause di non operatività della stessa. L’offerta di un’assicurazione infortuni non professionali potrebbe prevedere delle esclusioni e limitazioni di garanzia in relazione agli sport praticati: es. sport da combattimento.
Se la boxe rientra tra le attività espressamente escluse, l’infortunio verificatosi durante la sua pratica non è coperto e l’impresa può pertanto negare l’indennizzo, fermo restando che la clausola deve essere formulata e resa conoscibile nel rispetto delle regole applicabili.
La mia compagnia telefonica mi ha proposto una polizza “furto” a un prezzo conveniente e l’ho acquistata; poi ho scoperto di aver già un’assicurazione a tutela di quel rischio. Cosa posso fare?
Nella valutazione delle richieste e delle esigenze del potenziale assicurato, il distributore deve acquisire da quest’ultimo anche le informazioni su analoghe coperture assicurative già in essere, per verificare se la nuova polizza offra una protezione ulteriore o rischi invece di risultare inutilmente “sovrapposta” a una già esistente.
Così, nell’ipotesi in cui il cliente sia già in possesso di una copertura casa “multirischio” con garanzia furto e l’operatore telefonico proponga una garanzia che copra il medesimo rischio (stesso oggetto, stesse esclusioni e limitazioni), quest’ultima polizza non dovrebbe essere collocata. In tale ipotesi l’assicurato finirebbe per pagare un premio (anche se non elevato) per una garanzia, di fatto, non utile. Si configura, infatti, il fenomeno della coassicurazione indiretta ai sensi dell’art. 1910 c.c., per cui a fronte di una pluralità di polizze stipulate per il medesimo rischio, l’assicurato può rivolgersi a diversi assicuratori, ma non può ricevere complessivamente un indennizzo superiore al danno subito. La copertura potrebbe invece avere qualche utilità per l’assicurato se opera in eccedenza e oltre i massimali rispetto a quella già in essere (cosiddetto secondo rischio).
Sì al recesso del consumatore se non è stato chiesto indennizzo.
Mi è stata proposta una polizza per telefono e l’ho acquistata, ma ho cambiato idea e non è più mio interesse mantenerla. Posso recedere?
Sì, fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia già stata chiesta la liquidazione dell’indennizzo (a seguito di verificazione del sinistro, art. 167bis Cap). E’ importante segnalare che, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 209/2025 al Codice del Consumo e al Cap (tra cui anche quella dell’art. 167bis citato) in materia di contratti conclusi a distanza, il diritto di recesso da parte del cliente/assicurato, che sia anche consumatore, deve poter essere esercitato in maniera agevole (ad esempio sul sito o sull’app dove si è stipulata la polizza deve esserci un’icona/bottone che consenta di recedere in maniera veloce). Il diritto di recesso si esercita in relazione ai contratti di assicurazione danni nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione (stipula) del contratto a distanza. Per le assicurazioni sulla vita il termine è esteso a 30 giorni. Esso non è applicabile, tra l’altro, per le polizze di assicurazione viaggio e bagagli o per altre polizze analoghe che abbiano un termine di durata inferiore a un mese (art. 59octies Codice del Consumo).
GLOSSARIO
Distribuzione assicurativa
Attività prevista dall’articolo 106 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005) che consiste nel fornire consulenza sui contratti di assicurazione, nonché nel proporre, illustrare e fornire aiuto al cliente nelle diverse fasi che precedono o seguono la stipula del contratto. Si realizza distribuzione assicurativa quando l’intermediario colloca il prodotto assicurativo.
Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato
Attività prevista dall’articolo 119ter del Dlgs 209/2005 e dall’articolo 58 reg. 40 Ivass consistente nel dovere del distributore (impresa di assicurazione o intermediario) che colloca il prodotto di acquisire le informazioni utili da parte del contraente al fine di collocare un prodotto coerente con le sue richieste ed esigenze. Va inoltre va ricordato che il distributore è tenuto altresì ad acquisire notizie sulla presenza di coperture analoghe e a fornire al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 1910 Cc – Assicurazione presso diversi assicuratori (coassicurazione indiretta)
1. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
2. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
3. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. […]
Articolo 167bis Dlgs 209/2005 – Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
1. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se:
a) il contraente richiede all’impresa di assicurazione o all’intermediario assicurativo, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettere cc-quinquies) e cc- septies), la liquidazione dell’indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall’articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo, di cui al Dlgs 6 settembre 2005, n. 206; […]
