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Avv. Maurizio HazanNews

Azione diretta contro la compagnia assicurativa

Azione diretta contro la compagnia assicurativa

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Sara Calì
Il Sole 24 Ore- 28 Settembre 2026


 

Sul versante assicurativo, il decreto legislativo 160/2026, attuativo della legge sull’Ai, attribuisce al danneggiato il diritto di proporre «azione diretta» nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile di chi è ritenuto responsabile, nei limiti delle somme assicurate. È una deviazione dalle regole ordinarie dell’assicurazione Rc (articolo 1917 del Codice civile), secondo le quali il rapporto assicurativo intercorre tra assicurato e assicuratore e il terzo danneggiato non può agire direttamente contro la compagnia. L’azione diretta è una deroga, prevista per attività rischiose: qui l’assicurazione mira a tutelare non solo il potenziale responsabile ma anche, e forse soprattutto, il terzo danneggiato, che può rivolgere direttamente le domande risarcitorie all’assicuratore del responsabile o, in mancanza, a un fondo. È quanto accade nella Rc auto e, con caratteristiche proprie, nella responsabilità sanitaria e nell’attività venatoria.

Senonché, il modello dell’azione diretta delineato dal decreto legislativo 160/2026 è particolare. Intanto, non si accompagna a un obbligo di assicurazione in capo ai portatori del rischio di Ai; non sono previsti schemi di polizza dai contenuti minimi di legge, né l’intervento sussidiario di un fondo. Ma soprattutto prevede l’opponibilità, al terzo danneggiato, delle eccezioni di scopertura derivanti dal contratto, purché «anteriori al sinistro». Quelle successive, invece, non si potranno opporre: se ne contano pochissime, tra cui l’inadempimento di obblighi di comportamento “post-sinistro” previsti dalla polizza o la violazione dell’obbligo di avviso o di salvataggio (queste ultime, peraltro, derivano dalla legge e non dal contratto).

L’articolo 20 dispone poi che, per esercitare l’azione diretta, il danneggiato possa chiedere preventivamente al presunto responsabile se disponga di una copertura assicurativa (o più) relativa a quel rischio. Quest’ultimo deve rispondere entro 30 giorni, indicando l’esistenza della polizza, i suoi estremi e l’impresa assicuratrice. Dalla mancata o incompleta risposta il giudice potrà desumere argomenti di prova in base all’articolo 116 del Codice di procedura civile: disposizione strana, dato che il responsabile non dovrebbe avere interesse a occultare l’esistenza di una polizza che lo tiene indenne da conseguenze risarcitorie. Si ritiene, infine, che l’azione diretta possa esser svolta solo verso polizze di futura generazione e non per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto.

Per come oggi impostata, la disciplina assicurativa pare incompleta: senza un obbligo a contrarre e requisiti minimi di copertura, le imprese restano libere di decidere se e a quali condizioni assumere questi rischi, con la possibile conseguenza di un’offerta molto selettiva o di esclusioni ampie. Si potrebbe anche produrre l’effetto contrario, con l’esclusione, da coperture di responsabilità civile, proprio dei danni da Ai.