
Per i danni causati dall’AI accesso facilitato alle prove
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Sara Calì
Il Sole 24 Ore- 28 Settembre 2026
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Il quadro normativo sull’intelligenza artificiale compie un nuovo passo con il decreto legislativo 160/2026, in vigore da mercoledì 30 settembre, che – in attuazione della delega contenuta nella legge 132/2025 – introduce, tra l’altro, una specifica disciplina di favore per il danneggiato dall’utilizzo di sistemi di Ai; disciplina essenzialmente probatoria (accesso alle prove e presunzione del nesso causale) cui si affianca, sul piano assicurativo, l’azione diretta contro l’assicuratore.
Il decreto quindi non traccia le coordinate di una nuova responsabilità civile “da intelligenza artificiale”, né stabilisce chi debba rispondere tra provider, deployer e altri soggetti della filiera. Le nuove regole si applicano tanto alle azioni di risarcimento del danno contrattuale quanto a quelle di natura extracontrattuale, ma il criterio di imputazione della responsabilità – colpa, colpa presunta o responsabilità oggettiva – in assenza di una specifica regola sostanziale, deve continuare a essere individuato nei principi del Codice civile, coordinandolo con le discipline speciali, a partire da quella sul prodotto difettoso (direttiva Ue 2024/2853) e dalla tutela dei dati personali (articolo 82 Gdpr), fatte salve dal decreto.
L’intervento si concentra invece su una delle più discusse criticità dell’Ai: l’opacità dei suoi processi decisionali, che rende spesso difficile ricostruire, a fronte di un risultato errato o dannoso, dove e perché il sistema abbia fallito. È proprio a questa asimmetria conoscitiva che il legislatore cerca di porre rimedio sul piano probatorio, agevolando la prova del nesso causale là dove l’opacità del sistema ne renderebbe altrimenti particolarmente difficile la dimostrazione.
L’articolo 17 del decreto legislativo 160/2026 consente al giudice – su istanza del danneggiato che abbia fornito elementi idonei a rendere verosimile la domanda – di ordinare l’esibizione degli «elementi pertinenti al funzionamento del sistema», come “log”, documentazione sulla gestione dei rischi, informazioni relative alla supervisione umana e, più in generale, al rispetto dei requisiti dell’Ai Act. Ciò dovrebbe consentire di far emergere in giudizio la conformità o meno dei processi adottati dai soggetti chiamati a rispondere del danno.
Proprio su questa disclosure si innesta una delle novità più incisive. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi dell’Ai Act, l’articolo 18 introduce una presunzione (iuris tantum e quindi salvo prova contraria) di nesso causale tra la violazione e il danno. La mancata ottemperanza all’ordine di esibizione consente al giudice di desumere argomenti di prova in base all’articolo 116 del Codice di procedura civile. Resta da chiarire l’estensione della presunzione, che dovrebbe operare solo se l’obbligo violato attiene al rischio concretamente realizzatosi, coerentemente con i limiti all’esibizione previsti dall’articolo 17, che la limita a quanto pertinente e proporzionato.
Il principio di vicinanza della prova che anima questa disciplina dà al danneggiato la possibilità (altrimenti difficoltosa) di ricostruire gli eventuali vizi di conformità del sistema. Ma l’eventuale giudizio di conformità non vale a escludere la responsabilità del convenuto: secondo l’articolo 19, la conformità del sistema agli obblighi dell’Ai Act, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità. Il sistema è dunque asimmetrico: la violazione può agevolare il danneggiato sul terreno della causalità; la conformità, invece, pur escludendo presunzioni di legge, non conferisce una patente di esenzione da responsabilità.
Ciò non significa che il regime di responsabilità sia oggettivo, ma piuttosto che il rispetto dei protocolli potrebbe, nelle urgenze delle singole casistiche, non essere sufficiente.
