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Errori medici, rivalsa a due vie per l’azienda sanitaria verso l’operatore

Errori medici, rivalsa a due vie per l’azienda sanitaria verso l’operatore
Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 22 Luglio 2024

Nel caso in cui un’azienda sanitaria pubblica venga condannata a risarcire un paziente danneggiato in conseguenza dell’errore commesso da un proprio ausiliario, la Pa può agire nei confronti di quest’ultimo per recuperare l’importo risarcito. E lo può fare sia esercitando l’azione di rivalsa amministrativa (in quanto danno erariale indiretto), sia dando corso alle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità, senza che tale concorso di azioni comporti una duplicazione illegittima delle pretese risarcitorie, né una violazione del principio del “ne bis in idem”. È quanto afferma la Cassazione a Sezioni Unite che, nell’ordinanza 17634 del 26 giugno, richiama il proprio precedente orientamento (pronuncia 21992 del 12 ottobre 2020) e conferma la tesi del “doppio binario” giurisdizionale, rilevando incidentalmente che, in tema di responsabilità sanitaria, questa tesi è stata ribadita dall’articolo 9 della legge Gelli (24/2017). Attenzione però: il doppio binario non può condurre a cumulare i risarcimenti, per cui se il danno viene ristorato interamente in una sede non può essere promossa l’altra azione (mentre in caso di ristoro parziale in sede contabile si potrà procedere solo per la differenza in sede civile, e viceversa).

La vicenda
Il caso riguardava la rivalsa erariale esercitata nei confronti di alcuni operatori sanitari i cui errori avevano obbligato l’azienda sanitaria a risarcire i danni subiti dai parenti per il decesso di una paziente. Gli operatori contestavano che la questione, relativa a un risarcimento anteriore alla legge Gelli, potesse essere decisa dalla Corte dei conti. A loro dire la Giurisdizione contabile sarebbe stata introdotta per la prima volta, in materia sanitaria e in via esclusiva, dalla legge 24/2017 (l’articolo 9, comma 5, rimette l’iniziativa della rivalsa amministrativa al Pm presso la Corte dei conti). Questa norma, secondo i ricorrenti, supererebbe la tesi del doppio binario e negherebbe la possibilità di agire anche in via ordinaria civilistica; al contrario, per le rivalse relative a risarcimenti anteriori alla legge Gelli, in assenza di espressa previsione legislativa, l’unica azione esperibile sarebbe quella davanti al giudice ordinario.

La decisione
Le Sezioni Unite ritengono invece che la legge 24/2017 non smentisca la possibilità, per la Pa, di azionare sia gli ordinari rimedi civilistici che quelli contabili. Ma la Cassazione è perentoria soprattutto nel giustificare questa duplice opzione con l’autonomia e l’indipendenza dell’azione contabile rispetto a quella civilistica, fermo restando il divieto di duplicazione o cumulo delle poste risarcitorie. Peraltro, la legge Gelli ha limitato la rivalsa della struttura verso i propri ausiliari, sia in sede privatistica che erariale, ai soli casi di dolo o colpa grave e per un montante non superiore al triplo della retribuzione annua dell’esercente nei cui confronti si procede. Quindi, chi esercita una professione sanitaria all’interno di una struttura sanitaria pubblica rimane potenzialmente esposto tanto alla rivalsa erariale presso la Corte dei conti quanto all’azione risarcitoria che la struttura potrà promuovere nei suoi confronti per recuperare quanto pagato al paziente danneggiato.

L’impatto
Questa impostazione presenta però vari profili di incongruenza. Vi è da chiedersi, infatti, quale sia il senso di una doppia esposizione dell’esercente della professione sanitaria a due diversi giudizi, governati da regole diverse. In sede contabile vige un regime di favore che può portare a un’attenuazione del carico risarcitorio sul pubblico dipendente e alcuni vantaggi: tra questi, l’intrasmissibilità agli eredi della responsabilità risarcitoria e il potere di riduzione dell’addebito, operanti solo in sede contabile. C’è da chiedersi perché prevedere queste protezioni per il pubblico dipendente davanti alla Corte dei conti se i benefici conseguiti (in termini processuali e di riduzione del risarcimento) possono essere poi annullato davanti al giudice ordinario.
La legge 24 sembra aver preso in considerazione il problema, perché l’articolo 9, comma 5, prevede una ulteriore possibilità di limitare la quantificazione della rivalsa in funzione «delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato». Ciò dovrebbe valere anche per il giudice ordinario. Ma l’incoerenza di base rimane e la questione dovrebbe essere diversamente affrontata e risolta, in sede giurisdizionale e di eventuale riforma normativa.