Sconti civetta, attenzione alle pratiche commerciali ingannevoli

Podcast con: Avv. Stefano Taurini
Pubblicazione: MARK UP
Data: 26 Luglio 2023

Dopo il successo della scorsa puntata approfondiamo alcuni aspetti del decreto Omnibus con l’avvocato Stefano Taurini.

Abbiamo già avuto modo di sottolineare come la finalità del decreto legislativo 7 marzo 2023 n. 26 – che ha inserito nel Codice del Consumo un art. 17 bis rubricato annunci di riduzione di prezzo – sia quella di tutelare il consumatore.

Con le nuove norme si vuole infatti impedire al venditore di attirare la clientela in modo sleale, promettendo sconti ai quali non corrisponde un reale risparmio di spesa.  L’obbligo di accompagnare ogni annuncio di riduzione del prezzo di vendita con l’indicazione del prezzo precedente (quello più basso praticato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti) ha infatti la principale funzione di neutralizzare gli sconti civetta, quelli in cui la riduzione viene applicata su un prezzo-base strumentalmente maggiorato. La legge si preoccupa, in sostanza, che al consumatore pervenga un’informazione commerciale corretta e completa, idonea ad orientarlo chiaramente nella decisione relativa all’eventuale acquisto di un prodotto.

È dunque chiaro, in questa prospettiva, come assuma importanza decisiva anche il modo con cui la comunicazione al pubblico viene effettuata. Non bisogna dimenticare, infatti, che nel Codice del Consumo si afferma espressamente che è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta (e cioè formata in modo veritiero e completo), in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Al venditore viene allora chiesto non solo rendere disponibili determinate notizie, ma anche di farlo con modalità tali da assicurare che l’utente medio le percepisca in modo chiaro. La cosa risulta evidente nelle Faq pubblicate dal ministero, laddove si legge che la nuova disciplina riguarda tutti gli annunci, effettuati in ogni canale di distribuzione, che diano l’impressione ai consumatori di trovarsi di fronte ad una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo.

È importante anche la sola impressione. Per comprendere la portata di una simile precisazione è sufficiente pensare al gestore di un esercizio che abbia scelto, quale propria politica commerciale, di praticare costantemente prezzi di massima convenienza (adottando la formula spesso denominata everyday low price). Sappiamo che in questo contesto non c’è l’obbligo di esporre il prezzo precedente, in quanto il sistema di vendita non si fonda su riduzioni di prezzo temporanee (promozioni). Se tuttavia il commerciante adotta una strategia di comunicazione aggressiva, tale da ingenerare nei consumatori l’impressione che per un certo periodo il prezzo di un prodotto sia oggetto di un’ulteriore riduzione –per esempio segnalando offerte speciali o simili– le disposizioni di legge torneranno ad essere applicabili anche in quel particolare contesto.

Un altro esempio può essere utile. Si è già ricordato che nuove disposizioni impongono di dare evidenza, sul cartellino relativo al singolo prodotto, anche del prezzo precedente. Rispondendo ad un recente quesito, il ministero ha confermato che accanto a tale indicazione ben si può riportare anche il prezzo corrente (quello praticato dal commerciante prima della riduzione), ma alla condizione che ciò sia fatto senza creare confusione o distogliere l’attenzione del consumatore dall’indicazione del prezzo precedente).

Il rischio è infatti che il gestore dell’attività di vendita, pur adeguandosi formalmente al nuovo art. 17bis Cod. Cons., enfatizzi però la comunicazione del prezzo corrente, magari con l’uso di caratteri maggiorati o colori sgargianti, e metta così in ombra un dato – quello relativo al prezzo precedente – che invece deve essere ben portato all’attenzione del potenziale acquirente. La raccomandazione, quindi, è quella di applicare le nuove disposizioni relative agli annunci di riduzione dei prezzi abbandonando un approccio formalistico e privilegiando sempre il punto di vista del consumatore medio.

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