Non più coperti i sinistri avvenuti in strada ma estranei alla circolazione

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 6 Dicembre 2023

È il caso dei veicoli speciali, come le gru, durante il loro uso statico da lavoro
Con le nuove regole Ue conta la funzione di trasporto, da valutare in concreto

Che cosa comporterà il nuovo ambito dell’obbligo assicurativo Rc auto? Da una parte è stato esteso alle aree private, dall’altro è stato limitato al solo uso conforme del veicolo. Lo prevede il decreto legislativo di recepimento della nuova direttiva europea sulla Rc auto (la 2021/2118), approvato dal Consiglio dei ministri il 16 novembre, allineandosi alle regole Ue e toccando, anzitutto, il cardine della disciplina nazionale della materia: l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni (Cap). È la norma che traccia le coordinate oggettive di applicazione dell’obbligo. La riforma ne ha mutato sensibilmente i connotati, ponendo sensibili dubbi interpretativi.

L’obbligo di copertura, finalizzato alla più ampia tutela possibile del danneggiato, non può più – oggi – essere circoscritto alle aree pubbliche (o private equiparate), ma deve applicarsi – diremmo – sempre e “ovunque”, «a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui e? utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento» (nuovo articolo 122, comma 1-bis). Il che dilata, e molto, i precedenti limiti di estensione della garanzia, che tradizionalmente – e prima dell’intervento comunitario – non riguardava le aree private. Ma di ciò si parla da tempo.

L’utilizzo conforme

Quel che invece è da approfondire e chiarire è il fatto che, secondo quella stessa disposizione, i veicoli assoggettati all’obbligo sono quelli definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera rrr del Cap (per come modificato per effetto della direttiva e dunque anche i veicoli elettrici leggeri che saranno individuati con futuro decreto del Mimit, il ministero delle Imprese) purchè «utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente». Cosa deve intendersi per utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto? E quando, viceversa, un incidente può dirsi non coperto perché occorso durante un utilizzo diverso?

Per comprendere il senso della disposizione (puntualmente ripresa dal testo comunitario) bisogna risalire al Considerando 5 della Direttiva 2021/2118 e, ancor prima, alla decisione della Corte Ue da cui la direttiva medesima ha tratto ispirazione. È la sentenza C-514/16 (del 28 novembre 2017), che ha escluso la copertura assicurativa in un sinistro causato da un trattore impegnato nello spargimento di sostanze erbicide.

La Corte aveva affermato il principio secondo cui un veicolo polifunzionale, utilizzabile sia quale mezzo di trasporto sia come macchina o strumento di lavoro, dovesse esser ricompreso nel perimetro di garanzia solo se, al momento dell’incidente, era adibito al trasporto (e non invece usato come macchina da lavoro).

Ciò costringe a superare la diversa posizione a suo tempo sostenuta dalla nostra giurisprudenza di legittimità che nel 2015 (Cassazione, Sezioni unite, pronuncia 29 aprile 2015, n. 8620) aveva invece predicato un concetto di garanzia più esteso e tale da ricomprendere ogni danno causato da un veicolo posto sulla pubblica via, purchè impegnato in attività consentite dalle sue intrinseche caratteristiche strutturali (e con la sola esclusione di utilizzi del mezzo del tutto anomali).

Così le Sezioni unite avevano ritenuto coperto dalla polizza un incidente mortale provocato da un autocarro nel corso di operazioni di carico di materiali pesanti (per maldestro uso di un braccio meccanico installato sul mezzo). Oggi un caso analogo andrebbe diversamente risolto, affermando – proprio per il nuovo articolo 122, comma 1-bis del Cap – che di quell’evento mortale è fuori dal perimetro dell’obbligo assicurativo.

Rischio statico con distinguo

Ciò posto, il tema richiede almeno un’ulteriore precisazione: il sol fatto che un veicolo abbia cagionato un sinistro durante il suo utilizzo come macchina da lavoro esclude sempre il rischio statico tipico della Rc auto? La risposta ci pare negativa: il rischio statico da Rc auto va distinto da quello connesso ad un utilizzo del mezzo (consentito ma) eccentrico alla circolazione stradale.

Per esempio, un incidente causato dall’incendio propagatosi dal vano motore di un autocarro polifunzionale, utilizzato per la preparazione e vendita sulla pubblica via di generi alimentari, dovrebbe essere comunque coperto, dato che l’incendio nulla ha a che vedere con il fatto che in quel momento il mezzo fosse adibito alla propria funzione commerciale.

Non rientrerebbe invece in garanzia un sinistro causato – sempre durante l’attività di vendita – dalla rottura o dal crollo del banco alimentare allestito nella parte posteriore dell’automezzo.

Ovviamente la soluzione del problema andrà analizzata in concreto caso per caso, cercando di comprendere – se possibile – quando l’evento sia causalmente ricollegato, o meno, alla funzione di trasporto del mezzo.

L’utilizzo anomalo

Resta da chiedersi cosa accade nel caso in cui l’utilizzo del mezzo, pur conforme alla «funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente» sia del tutto anomalo. Infatti, un uso non conforme non equivale affatto ad un uso improprio od anomalo del mezzo: i concetti sono ben distinti, perché l’impiego del veicolo quale macchina da lavoro non è affatto improprio, ma semplicemente estraneo alla funzione circolatoria del veicolo stesso.

È invece improprio e anomalo, ad esempio, l’utilizzo di una autovettura quale “ariete” per lo sfondamento di una vetrina (con finalità di furto). Qui non è in gioco la funzione, ma la finalità del trasporto, del tutto eccentrica a quella ordinariamente connessa alla circolazione del mezzo e comunque correlata ad una condotta dolosa del conducente. Condotta che la giurisprudenza di legittimità ha fatto comunque rientrare nel campo di copertura assicurativo (Cassazione, 11471/2004).