La caduta sul marciapiede va risarcita in base alle Tabelle di Milano

Articolo di Avv. Sara Calì
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 6 Dicembre 2023

Il danno biologico riportato da un pedone caduto su un marciapiede a causa dell’inclinazione di un tombino non va risarcito con i criteri previsti dal Codice delle assicurazioni (Cap, Dlgs 209/2005) per gli incidenti stradali: va fatto riferimento dal diritto comune. Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 32373 emessa il 22 novembre.

In primo grado, attribuita la responsabilità al Comune, per stabilire l’entità del risarcimento il giudice si era basato sulle tabelle di legge previste per i danni di natura micropermanente nel settore delle assicurazioni per la responsabilità civile da circolazione, invece che sulle Tabelle di Milano (elaborate dal Tribunale per tutte le altre fattispecie). Perciò era stato liquidato un importo inferiore rispetto a quello ottenibile in base a queste ultime.

Il ricorso in appello era stato rigettato. Di qui il ricorso alla Cassazione, contestando (ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile) l’errata applicazione della tabella ministeriale redatta ai sensi dell’articolo 139 del Cap, più contenitiva nei valori economici rispetto a quelli fissati da quelle pretorie.

La Corte, nell’accogliere il ricorso, ha evidenziato che, come correttamente accertato dal giudice di merito, il sinistro non fosse scaturito da un incidente stradale. Il sinistro era avvenuto, in base all’articolo 2051 del Codice civile, dall’utilizzo da parte della danneggiata di un bene, cioè la strada, sottoposto alla custodia della pubblica amministrazione.

Quindi la liquidazione del danno avrebbe dovuto avvenire in base alle Tabelle di Milano, dal momento che i criteri per la valutazione del danno biologico stabiliti dall’articolo 139 del Cap, per i casi di danni da incidenti stradali, sono una disposizione eccezionale e non possono essere estesi per analogia ai danni non derivanti dalla circolazione (si veda la pronuncia 4509/2022 della Cassazione).

La Corte ha inoltre osservato che, per determinare il danno non patrimoniale applicando il criterio tabellare, il danneggiato ha l’obbligo di richiedere tale

valutazione basata sulle tabelle, ma non è tenuto a produrle in tribunale. Benché infatti le stesse non costituiscano una fonte giuridica, di fatto integrano il diritto vigente nella valutazione del danno non patrimoniale in conformità alla legge (pronunce della Cassazione 33005/2021 e 20292/2022).

Con la sentenza in commento, quindi, la Corte ha confermato che il sistema di risarcimento per danni da responsabilità civile auto, ispirato tra le altre cose ai principi di sostenibilità dei premi assicurativi, si distingue da quello di diritto comune. Utilizzando criteri più restrittivi nella valutazione e liquidazione dei danni, anche sotto il profilo del potere di personalizzazione.