Medico imputato, no alla chiamata in giudizio dell’assicuratore della Rc

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Gioacchino Cartabellotta
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 16 Ottobre 2023

Il medico che opera come ausiliario di una struttura (vale a dire il “medico strutturato”), imputato in un procedimento penale, non può chiamare in giudizio la compagnia che lo assicura per la Rc per essere garantito in caso di condanna a risarcire il danno alle parti civili. Lo conferma la Corte costituzionale con la sentenza 182/2023, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell’articolo 83 del Codice di procedura penale proprio nella parte in cui non prevede la possibilità per il medico di coinvolgere nel giudizio penale la compagnia che lo ha assicurato in base all’articolo 10 della legge 24/2017 (Gelli-Bianco sulla responsabilità sanitaria).

La vicenda

Il caso riguardava un ginecologo, dipendente di una clinica privata, accusato di aver causato a un neonato lesioni per la ritardata esecuzione del parto. A fronte della domanda risarcitoria della parte civile, il medico aveva chiesto di chiamare in causa la propria impresa di assicurazione.

Il giudice rilevava che l’articolo 83 del Codice di procedura penale consente la partecipazione dell’assicuratore solo dietro istanza della parte civile o del pubblico ministero. Ma per il giudice tale limitazione sarebbe contraria alla Costituzione (articoli 3 e 24), perché crea un’ingiustificata disparità di trattamento tra il professionista coinvolto in un procedimento penale e quello convenuto in sede civile, che può chiamare in garanzia l’assicuratore (articolo 1917 del Codice civile). Di qui la rimessione alla Consulta, giustificata anche dal fatto che le sentenze 112/1998e159/2022 hanno già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 83 del Codice di procedura penale per l’assicurazione obbligatoria Rc auto e Rc venatoria, sul presupposto che entrambe prevedono l’azione diretta del danneggiato contro la compagnia di assicurazione. Azione diretta ammessa anche dalla legge 24/2017.

La decisione

La Consulta ha però ritenuto inammissibile la questione. La polizza di Rc stipulata dal ginecologo ausiliario della struttura non rientrerebbe tra quelle che, secondo la legge 24/2017, consentono l’azione diretta del danneggiato. Ciò esclude di trarre le medesime conclusioni a cui si era pervenuti per la caccia e la Rc auto.

Per sostenere il proprio ragionamento, la sentenza passa in rassegna gli obblighi assicurativi introdotti dall’articolo 10 della legge 24/2017, precisando che le strutture sanitarie, pubbliche o private, devono munirsi di polizze o adottare «altre analoghe misure» (“autoassicurazione”) a copertura dei propri rischi di responsabilità sanitaria (contrattuale) verso terzi e prestatori d’opera, anche per i danni causati dagli ausiliari. La responsabilità personale extracontrattuale di questi ultimi (quando colpiti in proprio o in solido con l’ente di appartenenza) deve essere garantita dalla stessa struttura, o attraverso la stipula di una polizza a loro favore, o attraverso i propri fondi di auto assicurazione (indipendentemente dal titolo del rapporto di collaborazione intrattenuto con l’ausiliario). Nulla vieta poi all’ausiliario di assicurarsi in proprio, stipulando una polizza di Rc aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’articolo 10 comma 1 (può essere opportuno farlo se la struttura non adempie ai propri doveri o se i fondi di auto assicurazione non danno adeguate garanzie di solvibilità).

I liberi professionisti che hanno pazienti propri (verso cui rispondono contrattualmente) hanno a loro carico l’obbligo assicurativo della Rc (articolo 10, comma 2). Diverse, poi, natura e funzione delle polizze di “colpa grave”, che ogni professionista che collabora con una struttura deve stipulare in proprio (articolo 10, comma 3), per garantirsi dal rischio di rivalsa.

Tra tutte le polizze sopra descritte la legge 24/2017 ha previsto l’azione diretta solo per quelle che coprono il rischio della responsabilità contrattuale della struttura e del libero professionista con pazienti propri. Non invece per le polizze di Rc degli ausiliari, a maggior ragione se facoltative.

Nel caso esaminato dalla Consulta, non è dunque possibile invocare alcun parallelismo con le polizze Rc auto e caccia. Tanto più che l’azione diretta, anche laddove prevista, non è a tutt’oggi operativa, perché manca il decreto attuativo previsto dall’arti- colo 10, comma 6.