Auto difettosa, non si può fare causa alla filiale italiana del produttore

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 4 Ottobre 2023

Chi è tenuto, e a quale titolo, a risarcire il danno subito da un consumatore a causa di un vizio di un veicolo prodotto da una casa automobilistica europea e distribuito, in Italia, da un soggetto (filiale o concessionaria) che non ha avuto alcun ruolo nel processo di produzione? Per la Cassazione (ordinanza 26135 del 7 settembre), la filiale italiana del costruttore è estranea.

Il caso è nato dalla rottura di un cambio automatico, per la quale il consumatore ha chiesto un risarcitoria alla filiale, la cui denominazione, in buona parte coincidente con quella del gruppo automobilistico internazionale di appartenenza pareva giustificarne la qualifica di produttore e quindi il coinvolgimento in giudizio come convenuta obbligata al risarcimento (articolo 114 e seguenti del Codice del consumo). Quello della dissociazione (non percepibile dal consumatore,anche per l’uso dello stesso marchio) tra il mero importatore, che immette il prodotto in commercio, e l’effettivo fabbricante è un tema delicato e comune ad altri prodotti con le stesse dinamiche produttive e distributive.

Confermando la sentenza d’appello, la Cassazione ritiene che la filiale non è qualificabile come produttore, ma come semplice fornitore, che non partecipa al processo produttivo e può essere assimilato al produttore solo se non comunica al danneggiato – che ne abbia fatto specifica richiesta – entro tre mesi identità e domicilio del produttore (articolo 116). Non è una responsabilità contrattuale nè solidale, ma indiretta, quindi il fornitore non risponde del danno in caso di insolvenza del produttore, se successivamente individuato. La Corte ricorda poi i problemi particolari di quando c’è una catena distributiva complessa: entro i tre mesi stabiliti, il (sub)fornitore deve indicare il soggetto che gli ha fornito il prodotto, il quale dovrà indicare il proprio fornitore e cosi? via. Quindi il danneggiato può chied?ere al fornitore l’identita? del produttore, agire con l’azione extracontrattuale in caso di mancata risposta e agire con l’azione contrattuale se ce ne sono i presupposti.

La domanda risarcitoria del consumatore è stata ritenuta infondata perché la società

distributrice del veicolo aveva regolarmente collaborato all’identificazione del produttore, che era stato perciò individuato. Ragion per cui non vi era motivo per ritenerne implicata la responsabilità indiretta, in luogo di quella del produttore rimasto estraneo al procedimento. Un argomento formalistico ma corretto, che lascia sullo sfondo il tema della tutela sostanziale dell’affidamento del consumatore che abbia acquistato il bene da un fornitore/venditore che, pur non essendo produttore, utilizzi una denominazione, ragione sociale o un marchio in tutto o in parte coincidente con quella del produttore.

L’ordinanza ricorda che la Cassazione ha recentemente (ordinanza del 6 marzo 2023, n. 6568) chiesto alla Corte Ue di chiarire in via interpretativa e pregiudiziale se sia conforme all’articolo 3,comma 1 della direttiva 85/374 l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore per il sol fatto che quest’ultimo «abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore». Una risposta affermativa dilaterebbe, evidentemente, in modo significativo il perimetro dei soggetti aggredibili in caso di danno da prodotto. Il che, negli scenari prospettici della guida autonoma (in cui la responsabilità del produttore potrà prender maggiore piede e financo metter in discussione gli attuali assetti della Rc auto, governati dall’articolo 2054 del Codice civile) potrebbe acquisire peso non trascurabile.