Cumulo tra indennizzo e risarcimento. La sostanziale natura previdenziale delle polizze infortuni

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Dott.ssa Giulia Ciccarelli
Pubblicazione: Il Risarcimento
Data: Marzo 2024

La polizza infortuni torna sugli scudi. Dopo la travagliata vicenda relativa al tentativo (a mio parere insensato) di ricondurre de plano le infezioni da Covid entro il perimetro di operatività della garanzia infortuni, il 2023 ha visto riemergere un grande “classico”: l’acceso dibattito sull’applicazione del principio indennitario alla polizza infortuni, con particolare riferimento alla delicata tematica del cumulo (o dello scorporo) dell’indennizzo assicurativo con il risarcimento civilistico del danno (laddove l’infortunio sia ascrivibile alla responsabilità di un terzo).

A far riemergere la questione, in realtà mai davvero del tutto sopitasi, è stato il Tribunale di Milano con una pronuncia in qualche modo “dimostrativa”: la sentenza n. 2894 dell’11 aprile 2023, tramite la quale l’Ufficio milanese si pone espressamente in contrasto con quanto affermato in argomento, qualche anno prima, dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza (sezione III civile) n. 13233/2014. In quella pronuncia il Collegio, muovendo da quanto sostenuto dalle Sezioni Unite nella celebre sentenza n. 5119 del 2002, aveva predicato la necessità di distinguere tra infortuni mortali e infortuni non mortali e affermato, quanto a questi ultimi, la presenza di una funzione indennitaria tale da negare la possibilità di cumulo tra indennizzo e risarcimento.

Affermando il proprio pieno disaccordo verso tale impostazione, il Tribunale di Milano ha sposato invece una tesi del tutto contraria, affermando la necessità di inquadrare la polizza infortuni in termini unitari e di ritrarne la qualificazione in funzione della sua natura sostanzialmente “previdenziale”, tale da assimilarla ad una copertura del rischio vita (con conseguente disapplicazione del principio indennitario). Sullo sfondo, e anzi in primo piano, la necessità di compiere un’analisi dell’assetto negoziale di tale polizza sul piano della sua “causa in concreto”, espressa – in modo sostanzialmente uniforme nella prassi di mercato – nella clausola di rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione prevista dall’art. 1916 c.c. Rinuncia che, perfettamente lecita, in tanto assumerebbe significato in quanto “libererebbe” il diritto dell’assicurato ad agire verso il terzo responsabile, consentendogli di cumulare il risarcimento all’indennizzo (e non defalcando il secondo dal primo).

La deliberata intenzione di “rialzare i toni” del dibattito, sollecitando (velatamente) un intervento aggiornato e specifico delle Sezioni Unite, ha effettivamente colto del segno, smuovendo nuovamente gli animi e inducendo molti commentatori a riprendere la penna in mano. E altrettanto faremo noi, provando in questo articolo a prendere nuovamente posizione sul tema.