Danno da perdita anticipata della vita e danno da perdita di chance di sopravvivenza

Articolo di: Avv. Filippo Martini, Avv. Mauro De Filippis
Pubblicazione: Giuffrè Editore
Data: 18 Ottobre 2023

Fonte: Cass. Civ. sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851

La Cassazione, nel trattare il tema del danno da premorienza e da perdita di chance di sopravvivenza, osserva anzitutto che le conseguenze dannose della premorienza nel corso del giudizio vanno distinte a seconda che la morte sia indipendente o dipendente dall’errore medico.

Massima
Il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l’incertezza eventistica che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell’evento e di regola, è inammissibile la congiunta attribuzione di un risarcimento da
perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza.

Il caso
La sentenza trae spunto da una fattispecie di malpratcice medica in ambito oncologico ove il paziente a causa dell’errore omissivo del medico (omessa e tardiva diagnosi) decedeva prima del dovuto e nel corso del giudizio. L’errore infatti aveva determinato la mancata prescrizione della terapia ormonale, iniziata tardivamente dopo 3 anni, quando ormai la malattia era evoluta. L’errore diagnostico, secondo l’istante, aveva pertanto determinato la riduzione delle probabilità di sopravvivenza, in particolare a 10 anni. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda liquidando un danno differenziale in misura pari, in specie, al 50% quanto all’invalidità permanente e parimenti un danno da perdita di “chance”, liquidato equitativamente. La sentenza veniva confermata anche in secondo grado. Per quanto qui consta, ricorre in Cassazione la azienda sanitaria condannata nei precedenti gradi censurando la decisione del giudice del merito che aveva riconosciuto cumulativamente sia il danno da perdita anticipata della vita, che il danno da perdita di chance. Invero secondo l’azienda sanitaria si era trattato non tanto di danno da perdita di chance quanto piuttosto della possibilità di prolungare l’intervallo libero da malattia, beneficiando di una migliore qualità della vita.

Le soluzioni giuridiche
Orbene i giudici del collegio supremo, accogliendo parzialmente le censure, preliminarmente rammentano come le conseguenze dannose della c.d. premorienza occorsa nelle more del giudizio vadano distinte a seconda che la morte sia indipendente o dipendente dall’errore medico. Nel caso di morte indipendente dall’errore medico l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita: il punto di partenza sarà dunque il risarcimento spettante alla vittima diminuito in proporzione agli anni di vita residuati effettivamente. In ipotesi invece di morte dipendente dall’errore medico l’autore del fatto illecito risponderà in toto del danno (potrà al più avere incidenza sulla liquidazione del danno il pregresso stato patologico in cui versava la vittima).