Macrolesioni: dopo lo stop del Cds necessarie soluzioni non ideologiche

Articolo di: Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 11 Marzo 2024

Il Consiglio di Stato, nella adunanza consultiva del 13 febbraio scorso, ha sospeso l’espressione del proprio parere relativo allo schema di regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, ai sensi dell’articolo 138 comma 1, lettera b) del codice delle assicurazioni private (Digs n.209 del 7 settembre 2005).

Lo stop del Consiglio di Stato allo schema di Tun

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 gennaio, è dunque approdato, secondo l’iter di formazione della normazione secondaria, presso l’ufficio del Consiglio di Stato per il prescritto parere preventivo non vincolante trasmesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

È quello governativo un provvedimento così a lungo atteso da aver generato nel tempo un serrato dibattito sui sistemi alternativi pretori che si sono dati il compito di compensare il danno alla persona e che necessariamente nel corso dei decenni passati si sono (con alterne fortune) via via succeduti, sempre con l’obbiettivo e la funzione di supplire appunto alla grave e perdurante assenza del legislatore delegato.

Non per altra ragione, quindi, avevamo salutato il rilascio da parte del Governo di un testo, atteso da diciotto anni, chiamato a regolare, secondo lo schema quadro dell’articolo 138 del codice delle assicurazioni, le somme dovute alle vittime per il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) subito in occasione di un incidente stradale ovvero di un errore sanitario secondo il precetto più di recente introdotto dall’articolo 7 della legge n. 24/2017.

Nel riferire le ragioni della temporanea decisione (la sospensione è un provvedimento per sua natura interlocutorio), il Consiglio di Stato pone le premesse di quella che appare, a loro giudizio, una sonora bocciatura, nel metodo e nei contenuti, con inevitabili ricadute pratiche nell’iter di approvazione di un intervento atteso da così tanto tempo.

Seguendo l’iter argomentativo, si riscontrano, innanzitutto, due passaggi preliminari tutt’altro che di poco rilievo, che consentono di superare due incagli interpretativi sui quali a lungo principalmente la dottrina si era soffermata in un conflitto non ancora sanato.

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