Nelle nuove polizze vita da cancellare le clausole che limitano le coperture

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Rossella Portaro
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 4 Marzo 2024

No ai costi aggiuntivi legati a malattie oncologiche una volta trascorsi i termini

La legge sul diritto all’oblio oncologico (193 del 2023) impatta in modo sensibile sul settore delle assicurazioni. È del resto importante, per un’impresa di assicurazione, profilare correttamente il rischio da assumere, e l’aspettativa di vita di una persona è un elemento che, almeno per alcuni tipi di polizze, ne condiziona la profondità, incidendo sulla disponibilità della compagnia a prenderlo in carico, in tutto o in parte. La questione è intuitiva per le polizze del settore vita, ma anche certe coperture del ramo danni sono molto influenzate dallo stato di salute e dall’aspettativa di vita dell’assicurato: tra queste, le polizze malattia, quelle sulla non autosufficienza e anche le coperture infortuni.

Le regole

Ora la legge sull’oblio oncologico esclude la possibilità di diversificare in senso deteriore il trattamento assicurativo di un cliente che sia stato affetto da patologie oncologiche “guarite”, senza episodi di recidiva, da piu? di dieci anni (cinque, se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta?).

Per realizzare questi obiettivi antidiscriminatori, si prevede che l’assicurato possa rifiutarsi di fornire (all’assicuratore o all’intermediario) informazioni su malattie oncologiche guarite da oltre dieci anni (e possa chiederne la cancellazione, se già altrimenti acquisite dalla compagnia); ma soprattutto si esclude che tali informazioni, in qualunque modo ottenute, possano incidere (anche in occasione del rinnovo di polizza) sulle condizioni contrattuali o determinare la previsione di «limiti, costi e oneri aggiuntivi ne? trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalita? dei contraenti». È inoltre fatto divieto alle imprese di assicurazione e ai loro intermediari di «richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari» per verificare, in vista della stipula di una polizza, l’esistenza di tumori guariti. La violazione di queste prescrizioni determina la nullita? (relativa) delle singole clausole (ma non dell’intera polizza) che abbiano dato luogo a trattamenti discriminatori.

Le nuove norme non si applicano ai contratti in corso ma alle sole polizze stipulate dopo l’entrata in vigore della legge (senza attendere le norme attuative, che potranno fornire indicazioni di dettaglio).

La legge pone inoltre a carico dei distributori assicurativi l’onere di inserire nella propria modulistica precontrattuale e contrattuale adeguate informazioni ai clienti circa il diritto all’oblio oncologico.

Gli effetti

Ma quali sono le ricadute pratiche che la norma produrrà sulle dinamiche contrattuali assicurative? I questionari preassuntivi, con i quali la compagnia acquisisce dal cliente informazioni sul rischio, non potranno più prevedere domande specifiche relative a tumori guariti, a seconda dei casi, da oltre cinque o dieci anni, mentre eventuali domande generiche sulle patologie pregresse dovranno chiarire che tali tumori non devono essere dichiarati.

Si potrà invece chiedere al cliente se sia stato affetto da patologie oncologiche meno risalenti nel tempo: eventuali omissioni o false dichiarazioni potranno dar luogo al recesso dell’assicuratore o alla perdita o riduzione dell’indennizzo. E ciò anche quando la verità sia stata scoperta in un momento in cui la patologia taciuta sia nel frattempo divenuta tanto risalente da esser coperta da oblio (per i nuovi contratti).

In nessun caso le informazioni ottenute sulla salute dell’assicurato potranno condurre a inserire in polizza esclusioni della copertura in caso di recidive di forme tumorali guarite. Eventuali maggiorazioni tariffarie o clausole di franchigia o di scoperto non potranno essere fatte dipendere dall’esistenza di patologie coperte dall’oblio; in caso contrario dovranno ritenersi nulle, ma non sarà semplice per l’assicurato dimostrare il rapporto di correlazione tra tali patologie e le deteriori condizioni di polizza.

Da comprendere, infine, se eventuali clausole limitative della copertura relative a patologie oncologiche che, all’epoca della stipula della polizza, non erano ancora coperte dall’oblio possano ritenersi valide anche se il diritto all’oblio sia poi maturato in corso di contratto. Una buona prassi potrebbe essere quella di limitare l’operatività di tali clausole al solo tempo in cui la patologia non sia ancora coperta dall’oblio.