La Cassazione promuove le tabelle milanesi del danno parentale

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Filippo Martini, Avv. Marco Rodolfi
Pubblicazione: Giuffrè Fracis Lefebvre – Ridare
Data: 8 Marzo 2023

Nel caso di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi si conformano tout court ai suddetti requisiti essendo fondate sulla: adozione del criterio “a punto variabile”, estrazione del valore medio del punto dai precedenti; modularità; elencazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della quantificazione del danno (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza) e dei relativi punteggi.

Introduzione

Con l’ordinanza del 16 dicembre 2022 n. 37009 la Cassazione promuove a pieni voti le tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale.
Solo sei mesi prima, con l’ordinanza n. 20292 del 23 giugno 2022, la stessa Suprema Corte aveva dato continuità all’orientamento (ben scolpito nell’ordinanza n. 26300/2021) che individuava nella Tabella di Roma l’unico riferimento rispettoso del principio che avrebbe dovuto esser seguito, secondo il quale “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda “l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché’ l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”.
Alla luce di quanto sopra l’Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano sentiva l’esigenza di prontamente intervenire per conformare le proprie tabelle all’indicazione metodologica predicata dalla Cassazione. Non tanto – o non solo – per mantenere il “primato” che la stessa Suprema Corte le aveva riconosciuto in passato (a far tempo dalla nota sentenza Amatucci n. 12408/2011) quanto per dar continuità alla prassi liquidativa piuttosto uniforme che la giurisprudenza di merito aveva sviluppato – in modo prevalente sull’intero territorio nazionale – facendo riferimento proprio alle forbici valoriali previste dalla tabella milanese del danno parentale.
Si trattava dunque di provare a coniugare l’impostazione criteriologica prescritta dalla Cassazione con l’esigenza di non deviare troppo dai concreti riferimenti economici dei

risarcimenti medi erogati negli ultimi anni in applicazione delle “vecchie” tabelle meneghine (salvaguardando così quello stesso, fondamentale, principio di uniformità valutativa che sta alla base del metodo tabellare).
Ha così visto la luce (il 29 giugno 2022) l’edizione aggiornata delle “tabelle”, che lo stesso Osservatorio – proprio per preservare la continuità del proprio ruolo centrale di orientamento, si è affrettato a chiarire non essere affatto “nuove” (ma una semplice versione rimodellata delle tabelle precedenti “integrate con un sistema a punti”.
Tale alacre lavoro di adeguamento (che ha incontrato la pressoché totale adesione dei numerosi professionisti che compongono le diverse anime dell’Osservatorio) non è stato dunque vano, ottenendo il pieno avallo della Suprema Corte, che con la sua ultima ordinanza del 16 dicembre ha affermato, in modo rotondo, che “le ultime tabelle milanesi, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno, si conformano tout court” alla regola “a punti” imposta quale modello dalla Cassazione.
Ciò, tuttavia, non significa che la tabella milanese sia (tornata ad essere) l’unico parametro al quale riferirsi per la liquidazione del danno parentale, dal momento che lo stesso convive con la tabella di Roma, dando vita ad un possibile “doppio binario” valutativo che potrebbe dar luogo a qualche problema applicativo, stante la non esatta sovrapponibilità (anche sul piano risultati) del metodo meneghino e di quello capitolino.
Il presente lavoro mira a dar conto dello stato dell’arte, affrontando alcune criticità collegate alla coesistenza delle due tabelle (con particolare riferimento alla “lesione” del rapporto parentale) e analizzando il tema anche sotto il profilo della sostanziale automaticità della liquidazione del danno al semplice ricorrere degli elementi “anagrafici” su cui si fondano le “nuove” presunzioni tabellari, assai prossime – in concreto – al riconoscimento di un vero e proprio danno in re ipsa.
Infatti, dei cinque parametri considerati dalla tabella milanese ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva (integrando presunzioni semplici superabili con prova contraria a carico dei convenuti) mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore, entrambi da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l’esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa ( in senso conforme, di recente, Cass. sez. un. n. 33645/2022).