Informative precontrattuali snellite in tutti i rami

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Francesca Colombo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 28 Novembre 2023

L’Ivass avvia la pubblica consultazione dello schema di modifica alle norme 2018
Per i distributori un Modello unico e un taglio alle formalità da gestire

Giovedì 23 novembre l’Ivass ha posto in pubblica consultazione lo schema di provvedimento 9/2023, per modificare i regolamenti 40 e 41 del 2018 sull’informativa precontrattuale da fornire alla clientela in fase di collocamento del prodotto assicurativo, di qualsiasi ramo. La chiusura della pubblica consultazione è stata fissata al 22 gennaio 2024.

Alla base di questo apprezzabile intervento ci sono i princìpi di chiarezza e sintesi previsti trasversalmente dall’ordinamento (si pensi alla recente riforma Cartabia, sugli atti del processo civile). E che riguardano molto anche il comparto assicurativo, che ha una norma programmatica (articolo 166 del Codice delle assicurazioni, Cap), secondo cui «il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente». La prassi negoziale è ancora piuttosto lontana da tali obiettivi, come attesta sempre l’Ivass. Di qui il rischio di conflitti, evitabili con una maggior cura a trasparenza e chiarezza della comunicazione («patti chiari e amicizia lunga», verrebbe da dire…).

Certo, l’intervento sui contratti non basterebbe, se le regole del loro collocamento non condividessero le stesse esigenze di semplificazione, riducendo molte opacità burocratiche che rischiano di appesantire formalmente i processi di vendita senza davvero contribuire alla miglior comprensione delle informazioni precontrattuali (e anzi, semmai, complicandone la lettura).

Le criticità attuali

In quest’ottica va letta l’iniziativa dell’Ivass, preceduta da approfonditi confronti con gli operatori (imprese e intermediari), avviati dal secondo semestre del 2021. Ne sono emerse alcune criticità: nell’informativa sul distributore (regolamento 40), per la pluralità di moduli da consegnare, la duplicazione dei contenuti informativi, l’inefficacia della suddivisione tra informazioni statiche e dinamiche (ad esempio nei casi di agente plurimandatario), l’inutilità di alcuni moduli (allegato 4-ter); nell’informativa sul prodotto (regolamento 41), per l’eccessiva lunghezza dei Dip aggiuntivi e la duplicazione delle informazioni presenti in tali documenti e in Dip e Kid (i documenti informativi di base sui prodotti danni e su quelli che hanno anche un contenuto finanziario).

Pertanto, ora l’Ivass si propone, tra gli altri, due principali obiettivi: rafforzare l’efficacia dell’informativa precontrattuale l’utilizzando moduli sintetici, non ridondanti, ma allo stesso tempo chiari e completi;ridurre gli oneri organizzativi per i distributori proprio perché tali obblighi non si sono rivelati efficaci per rafforzare la tutela dei contraenti.

Le principali modifiche proposte

Così nell’informativa del distributore, la principale e più impattante novità è nel prevedere un Modulo unico precontrattuale (Mup), da consegnare al contraente e differenziato esclusivamente in base all’appartenenza o meno del prodotto agli Ibips (prodotti di investimento assicurativo): si avrà quindi un Mup per vita e danni e uno per gli Ibips. Tale modello sostituirà gli allegati 3, 4 e 4-bis. Sarà inoltre abrogato l’allegato 4-ter (obblighi di comportamento dei distributori), ritenuto un presidio più formale che sostanziale per i contraenti.

Quanto all’informativa sul prodotto, si mira a razionalizzare set informativo e documentazione precontrattuale, costituita da Dip e Dip aggiuntivo. In quest’ultimo (spesso, nella prassi, sovrabbondante e talora non ben coordinato con le condizioni generali di contratto), saranno eliminate alcune sezioni già presenti nel Dip o nel Kid o collegate alla fase di esecuzione del contratto (è il caso della denuncia di sinistro). Abrogato pure l’obbligo di riportare le sezioni “vuote” con apposita dicitura: il Dip aggiuntivo dovrà contenere solo le informazioni più rilevanti su costi, esclusioni e limitazioni della garanzia, cliente target e regime fiscale, oltre a quelle previste dal Cap.

Tale razionalizzazione si riflette sulla lunghezza del Dip aggiuntivo, che potrà avere un massimo di tre pagine in formato A4 (gli esemplari in uso oggi ne hanno in media nove).

Introdotte anche opportune disposizioni in tema di disclosure sulla finanza sostenibile per adeguarsi alla normativa Ue.

La decorrenza

Lo schema di provvedimento prevede che le nuove regole si applicheranno solo ai contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore del provvedimento definitivo. Con un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori di adeguarsi.