Il danno da trasfusione viene risarcito solo dalla comparsa dei sintomi

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore – NORME E TRIBUTI
Data: 3 Ottobre 2022
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Il ristoro non scatta dal contagio, né si cumula con l’indennizzo ex legge 210/92

Il danno patito per aver contratto un virus a seguito di una emotrasfusione con sangue infetto va risarcito non dal momento del contagio ma da quello – che potrebbe essere anche di molto successivo – in cui l’agente patogeno si sia effettivamente rivelato con manifestazioni sintomatiche tali da incidere sulla qualità della vita del danneggiato. È questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 25887 del 2 settembre 2022, che cassa la decisione con cui la Corte d’appello di Firenze, liquidando il danno biologico subito dall’attore per aver contratto il virus dell’epatite HBV e HVC, aveva assunto quale parametro l’età del danneggiato al momento della trasfusione e non invece quella che aveva al tempo in cui la patologia gli era stata diagnosticata.

Nel caso esaminato, peraltro, lo stesso danneggiato aveva pacificamente ammesso di non aver mai accusato alcun sintomo delle patologie contratte sino a quando, in occasione di alcuni accertamenti sanitari eseguiti vent’anni dopo il contagio, gli era stata rilasciata una diagnosi di epatite che gli avrebbe sconvolto la vita, causandogli uno stato di forte stress e depressione e costringendolo a sottoporsi a continue cure, senza prospettive di guarigione. Risultando provato il nesso di causa tra la malattia e l’emotrasfusione con sangue infetto, l’attore – dopo aver ottenuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 – ha dunque chiesto al ministero della Salute l’integrale risarcimento del danno alla salute causato dall’evento illecito.

La Cassazione ricorda alcuni principi fondamentali, che costituiscono regole indefettibili a cui attenersi nella corretta liquidazione del danno alla salute. In primo luogo il “danno risarcibile” non e? mai “in re ipsa” e non è perciò costituito dalla lesione di un diritto, che e? solo il necessario presupposto per l’esistenza del danno. Non va dunque confuso il piano della causalita? materiale, meramente eventistico, con quello della causalità giuridica: il danno, per esser risarcito, deve comunque manifestarsi con una perdita concreta, sia essa patrimoniale o di altro tipo.

Ciò vale anche per il danno biologico, che non è tale per il solo fatto che una lesione si sia verificata: il risarcimento del danno è possibile solo se, e in quanto, sia dimostrato che quella lesione ha prodotto una vera e propria compromissione di una o piu? abilita? della vittima nello svolgimento delle attivita? quotidiane. In mancanza di questa compromissione (come statuito dall’ordinanza 7513 del 2018) «la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno apprezzabile sul piano medico legale e giuridicamente risarcibile».

In questo senso depone, del resto, l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che definisce il danno biologico come la lesione della salute che esplica «un’incidenza negativa sulle atti vita? quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato».

L’attore, dunque, ha certamente diritto al risarcimento ma solo dal momento in cui il contagio, rivelatosi tardivamente, abbia effettivamente pregiudicato la qualità della sua vita. Tale risarcimento, peraltro, non potrà cumularsi con l’ammontare dello speciale indennizzo erogato dal Fondo previsto dalla legge 210/1992: questo indennizzo deve essere dunque scorporato dal montante risarcitorio riconosciuto a favore della vittima.