Il danno biologico è unico e le sofferenze morali vanno valutate a parte

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan – Avv. Andrea Codrino
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore – NORME E TRIBUTI
Data: 4 Ottobre 2022
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La Cassazione fa il punto confermando per ora la tabella di Milano

Non è corretto frammentare il danno biologico in una componente “statica” e in una “dinamico-relazionale”: c’è una nozione unitaria, che comprende sia le alterazioni nella fisiologia della persona sia le loro conseguenze sugli atti della vita quotidiana, che vanno valorizzate all’interno della quantificazione di base dell’invalidità permanente e non liquidate a titolo di “personalizzazione” del danno da tale invalidità. Diversa posta di danno attiene alle eventuali sofferenze morali soggettive: ontologicamente distinte dal danno biologico, vanno valutate a parte.

È il principio espresso dalla Cassazione con la recente sentenza 27380/2022 del 19 settembre (su un caso di perdita della capacità di deambulare da parte della danneggiata, a seguito di un importante evento traumatico), che intende fare nuovamente chiarezza sulla morfologia e le coordinate del danno non patrimoniale da lesione fisica. La decisione è da valutare anche nell’ambito degli ultimi sviluppi del confronto fra tabelle “romane” e “milanesi” che dallo scorso anno anima il dibattito giurisprudenziale e scientifico sul danno biologico da macrolesioni.

Il caso si prestava alla critica: a seguito di lesioni in un sinistro stradale, il Ctu, all’esito della visita medico legale, aveva immotivatamente scisso il danno biologico in due sottovoci, individuando un pregiudizio biologico permanente pari al 12% a titolo di danno statico e rimettendo al giudice il compito di personalizzare quel danno per valorizzarne equitativamente le componenti dinamico relazionali (deficit deambulatorio).

Il giudice del merito, pur non seguendo alla lettera tale ragionamento, ha comunque commesso un errore, valorizzando quei 12 punti a titolo di danno biologico statico e personalizzando in aumento il relativo importo per tener conto delle sofferenze morali derivanti dalla perdita della funzione deambulatoria.

La Cassazione ha dunque bocciato la sentenza di merito, per aver confuso i piani valutatori e rimesso a criteri di valutazioni puramente equitativi quelle conseguenze dinamico relazionale che, ordinariamente correlate al deficit deambulatorio, avrebbero dovuto esser considerate nella quantificazione del danno biologico.

Con la decisione è stato poi confermato che le tabelle di Milano – utilizzate dal giudice di merito anche per liquidare ‘invalidità temporanea – meritassero di essere applicate al caso di specie, costituendo il parametro di riferimento nazionale per una valutazione uniforme del danno biologico e non rinvenendosi ragioni per discostarsene. Ciò per il danno non patrimoniale alla salute. Non invece per la liquidazione del danno per la perdita o compromissione del danno parentale che, alla luce della pregressa e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, postula la necessità di ricorrere, per la sua liquidazione, a una tabella a punti.

La decisione peraltro, pur pubblicata a settembre, è stata materialmente assunta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022 ed è dunque anteriore alla pubblicazione della nuova tabella a punti dell’Osservatorio di Milano, avvenuta nel luglio scorso. La censura sul metodo milanese per il danno parentale potrebbe dunque ritenersi oggi superata, salvo che la Cassazione si esprima in futuro in termini espliciti, affermando la prevalenza della tabella romana, più datata, sull’ultima edizione, rivista e aggiornata, di quella milanese.