Il risarcimento diretto è applicabile anche ai sinistri in aree private

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Enrico Piccolo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 8 Maggio 2024

Con l’ordinanza 8244 del 27 marzo, la Cassazione torna sull’estensione della copertura (obbligatoria) Rc auto alle aree private, ribadendo che le varie procedure liquidative, in particolare quella di indennizzo diretto, non incidono in alcun modo sulla delimitazione del perimetro sostanziale della garanzia assicurativa. Per un urto tra veicoli in un piazzale di scarico materiali nel 2015, l’assicurazione, eccependo la non applicabilità dell’articolo 122 del Codice delle assicurazioni (Cap), rifiutava di risarcire il proprio assicurato, che aveva avviato la procedura di risarcimento diretto. Di qui il ricorso di costui, sostenendo che la limitazione della garanzia alle aree pubbliche o private equiparate ci fosse solo nell’azione ordinaria (ex articolo 148 del Cap) e non in quella di indennizzo diretto (articolo 149).

La Suprema corte trova errate entrambe le tesi, ma decide a favore del danneggiato, confermando in modo tranciante che il previgente articolo 122 andava interpretato in linea col diritto Ue, obliterando la distinzione tra aree private e pubbliche ai fini di copertura e riaffermando l’obbligo Rc auto «su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale». Principio definitivamente avallato col Dlgs 184/2023, che – recependo la direttiva Ue 2021/2118 – ha previsto che la garanzia vale «a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento» (articolo 122, comma 1-bis).

Nell’accogliere il ricorso, e a conferma della legittimità della domanda risarcitoria, la Corte coglie l’occasione per chiarire che l’articolo 122 «è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni», proponibili, nelle loro varie declinazioni, a condizione che i requisiti di operatività della garanzia di cui all’articolo 122 siano soddisfatti. A tal fine, la Cassazione conferma che l’azione diretta contro il proprio assicuratore non ha natura negoziale («l’esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere», si veda pure l’ordinanza 21896/2017). Frase cristallina che conferma la natura aquiliana della pretesa esercitabile dal danneggiato. Ma ciò non deve far credere che ci sia assoluta irrilevanza del rapporto contrattuale nell’indennizzo diretto, la cui disciplina è condizionata dalla possibilità di avvalersi del contenitore di polizza per regolare alcuni aspetti liquidativi. Si pensi all’articolo 14 del Dpr 254/2006, che predica «l’innovazione dei contratti» anche e soprattutto usando «clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica» (riparazione in carrozzerie convenzionate con le compagnie, in cambio di sconti di premio).