Il contratto di factoring senza notificazione

Podcast con Avv. Stefano Taurini
Pubblicazione: MARK UP – IL LEGALE RISOLVE
Articolo di: Marianna Gulli
Data: 11 Maggio 2023

Con Stefano Taurini, dello studio legale Thmr, parliamo di una forma particolare di contratto di factoring: quella senza notificazione.

Cos’è il contratto di factoring nella forma senza notificazione? Obbligatorio punto di partenza è il normale contratto di factoring, che costituisce lo strumento con il quale le imprese si procurano immediata liquidità cedendo a una banca o a un intermediario finanziario i propri crediti –già sorti o futuri– nei confronti della clientela.
Si tratta di un contratto, disciplinato dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991, largamente impiegato anche nel settore della gdo, essendo del tutto frequente la cessione a un factor dei crediti vantati dal fornitore nei confronti dei distributori acquirenti dei suoi prodotti.

Il factoring si presenta nella pratica commerciale in numerose varianti, che comunque risultano tutte imperniate sulla cessione del credito, prevista e disciplinata dal codice civile.
L’art. 1260 del codice precisa che questa cessione può essere disposta “anche senza il consenso del debitore” e la cosa si spiega agevolmente considerando che di regola, e dunque quando non ci siano vincoli particolari derivanti dalla legge o da rapporti tra le parti, per il debitore è indifferente la persona del creditore, avendo egli interesse solo a liberarsi dell’obbligazione effettuando il pagamento.

Questo il motivo per il quale il successivo art. 1264 chiarisce che la cessione ha effetto, nei confronti del debitore, solo quanto questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. In assenza della notifica, il debitore estingue il proprio debito anche pagando (in buona fede) a chi non è più creditore, avendo nel frattempo trasferito ad altri il suo diritto.
La notificazione della cessione non rappresenta dunque un obbligo di legge, ma ha soprattutto la funzione assicurare al cessionario del credito che il pagamento sia fatto proprio a lui (e non al cedente) e la cosa vale anche quando le cessioni di credito si inquadrano in un factoring.

L’esperienza pratica ha però dimostrato che le imprese che ricorrono a questo contratto preferiscono spesso evitare di comunicarne l’esistenza alla propria clientela.
In questa prospettiva si è andata sviluppando una particolare forma di factoring -denominata appunto “senza notificazione” (o, con l’espressione più in uso, “not notification”)- che si caratterizza proprio per il fatto che il debitore non viene informato dell’avvenuta cessione.

Il suo pagamento viene dunque fatto all’impresa che ha già ceduto il credito (e dunque al fornitore, nel caso sopra indicato), che incassa il denaro (non per sé, ma) per conto della banca factor, che ha conferito il relativo incarico.
Questo meccanismo contrattuale genera rischi non solo per il factor (che deve ovviamente assicurarsi di ricevere il denaro per suo conto incassato dal cedente), ma anche per il debitore ceduto, e dunque per il distributore, nell’ipotesi che stiamo considerando.

Il problema riguarda le segnalazioni che le banche inoltrano alla Centrale Rischi. In seguito alla stipulazione del factoring, la banca segnala il nominativo del debitore ceduto (il distributore) nella sezione informativa. Quando il factor riceve regolarmente l’importo del credito acquisito l’operazione si chiude senza complicazioni.
Se però alla scadenza contrattuale la banca non riceve il pagamento, la posizione può formare oggetto di un’ulteriore segnalazione in Centrale Rischi a carico del soggetto che risulta inadempiente, e dunque del debitore originario (il distributore), anche se questi in realtà ha versato regolarmente il dovuto, che non è pervenuto alla banca per responsabilità esclusiva del fornitore (che ha incassato e non ha riversato puntualmente).

L’impresa distributrice può dunque scoprire di essere stata segnalata come inadempiente in Centrale Rischi, con le conseguenze che ciò può determinare, anche quando non si è resa responsabile di alcun ritardo. Si tratta di un rischio difficilmente eliminabile, in quanto connesso ad una scelta del fornitore –quella di attivare un rapporto di factoring senza notifica– che, come si è detto, è del tutto lecita. La protezione del distributore rimane quindi affidata alla previsione di specifiche cautele contrattuali da concordare con il fornitore.