Polizze claims made al test di adeguatezza
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan – Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore – Professione 24 Gestione dello Studio
Data: 8 Maggio 2023
Nelle polizze della responsabilità professionale le parti possono, nell’ambito della loro autonomia negoziale, prevedere l’inserimento di clausole “claims made”, in cui cioè l’operatività della garanzia è correlata non al fatto che genera la responsabilità ma alla richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato. Occorre però sempre rispettare i principi di adeguatezza del contratto alle esigenze di copertura degli assicurati, oltre che gli obblighi di buona fede e correttezza nella fase di collocamento del prodotto assicurativo. Se poi la clausola “claims made” viene ritenuta nulla in giudizio, va sostituita, se esistono, con norme imperative che l’ordinamento pone a tutela del contraente.
Sono le indicazioni che emergono dalle pronunce dei giudici, che si sono occupati a più riprese della validità delle clausole claims made, peraltro ormai stabilmente integrate nei contratti di assicurazione della Rc, obbligatori per i professionisti. Si tratta di clausole che in alcuni casi sono puntualmente disciplinate dal legislatore (come per le polizze della responsabilità sanitaria), in altri rimesse alla libertà negoziale delle parti, che possono, ad esempio, estendere o restringere il periodo di efficacia temporale della garanzia, con conseguenti ricadute sul prezzo di polizza.