Il Consiglio di Stato sospende la tabella unica sulle macrolesioni

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 22 Febbraio 2022

Il parere sullo schema di Dpr resta sospeso: «Valori basati su dati non aggiornati»

Il Consiglio di Stato ha sospeso il proprio parere consultivo sullo schema di Dpr sulla Tabella unica nazionale (Tun), prevista dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni (Cap) per la valutazione economica del danno non patrimoniale da lesioni di grave entità da circolazione stradale e da responsabilità sanitaria. Lo ha fatto con un provvedimento (il 164/2024, spedito il 20 febbraio) articolato e complesso. Da un lato critica sotto più profili la (ritenuta) mancanza di supporti tecnici e istruttori idonei, dall’altro ammonisce a non far prevalere le esigenze di sostenibilità del mercato (e dei premi a carico dei clienti) sul diritto intangibile dei danneggiati.
Lo schema del Dpr era stato inviato al Consiglio di Stato, per il dovuto parere, dal ministero delle Imprese (Mimit), dopo l’approvazione nel Consiglio dei ministri del 17 gennaio. Fonti Mimit fanno sapere che si andrà avanti nei lavori sulla Tun.
L’articolo 138, nel fissare i criteri guida per costruire la Tun, ha chiaramente dato un principio di base: bilanciare il diritto «a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito» con l’obiettivo di «razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori». Principio che governa i sistemi di responsabilità obbligatoriamente assicurati, in cui l’esistenza di una copertura assicurativa a tutela (anche e soprattutto) dei danneggiati, a fronte di rischi socialmente diffusi, giustifica un approccio mutualistico e solidale, nel più ampio senso.
Il Consiglio di Stato non la pensa esattamente così, ritenendo – e questo è il leit motiv di tutto il provvedimento – che «la sostenibilita? degli impatti economici sul sistema assicurativo» non debba mai dar luogo ad un «generalizzato ed ingiustificato temperamento o, perfino (a una) misurata e programmatica riduzione della tutela delle vittime». In sostanza, i giudici non sono convinti del metodo seguito, che – in sintesi – ha trovato un algoritmo volto a rispettare i criteri tassativi dell’articolo 138 calandoli in un contesto valoriale acquisito dalla prassi, sulla base di quanto liquidato in un dato ambito temporale con le tabelle tribunalizie in uso:
questo esercizio non sarebbe sufficientemente aggiornato, in quanto basato solo una «nota tecnica dell’Ivass, incentrata su dati temporalmente risalenti» senza una puntuale descrizione della situazione attuale, aggiornata con gli ultimi dati disponibili su «consistenza numerica e distribuzione frequenziale dei sinistri». I giudici rimarcano l’assoluta esigenza di attualizzare tali valutazioni, tenendo conto della separata liquidazione del danno morale, degli ultimi aggiornamenti delle tabelle milanesi e romane, anche a fronte dell’inflazione. Il tutto per non diminuire «pienezza, effettivita? ed adeguatezza della tutela che va riconosciuta alle vittime di eventi dannosi», tanto più se a fronte di un malinteso obiettivo di riduzione dei premi , in relazione ai quali, peraltro, ci sarebbero «significativi incrementi dei profili tariffari».
Si aggiunge una critica al ministero della Giustizia per non aver fornito un effettivo contributo critico nel concerto tra dicasteri. Così il parere è stato sospeso, per consentire al Mimit di riattivare, anche con «confronto pubblico con i soggetti a vario titolo rappresentativi» l’analisi di contesto ed aggiornare i «dati sottostanti alla articolata elaborazione tabellare».
Le argomentazioni del Consiglio di Stato paiono prestare il fianco a qualche perplessità. Da un lato il principio di contemperare soddisfazione dei danneggiati e sostenibilità del sistema andrebbe letto per come predicato dall’articolo 138, cercando un equilibrio e non negandolo. D’altro canto, a conti fatti con simulazioni numeriche (si veda anche Il Sole 24 Ore del 18 gennaio), sarebbe stato facile osservare che lo schema della Tun dà valori liquidativi nel complesso vicini a quelli della tabella milanese e semmai più favorevoli ai danneggiati per sinistri di maggior gravità (che giustificano, probabilmente, un’attenzione risarcitoria maggiore).
Aldilà delle discussioni, si dovrà attendere ancora per avere regole certe.