Rc auto, nuove regole al 30 giugno

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 10 Febbraio 2024

Ma l’obbligo di assicurare i veicoli in aree private resta: deriva da sentenze Ue.

Tra gli emendamenti al Dl Milleproroghe è spuntata la sospensione fino al 30 giugno dell’efficacia del Dlgs 184/2023 sulla Rc auto (che ha recepito la direttiva Ue 2021/2118), entrato in vigore il 23 dicembre con molte difficoltà interpretative e applicative (si veda anche Il Sole 24 Ore del 7 febbraio). La sospensione darà tempo per affrontarle, ma non pare poter rinviare l’obbligo di assicurare anche i veicoli che restano in aree private.
Esso è la principale novità del Dlgs, che riguarda perimetro oggettivo dell’obbligo assicurativo, tipologia dei veicoli assoggettati, disciplina del contratto e Fondo di garanzia. L’estensione esplicita dell’obbligo a circolazione e stazionamento in tutte le aree private tranne, alcune eccezioni, impone di capire quali siano effettivamente le situazioni in cui un veicolo può non essere assicurato. Operazione non semplice, soprattutto quanto alla nozione di inidoneità all’uso di un dato veicolo, alle modalità per sospendere temporaneamente l’efficacia della polizza, alla gestione delle flotte aziendali e alla messa in copertura di veicoli utilizzati in modo non conforme alla funzione propria di «mezzo di trasporto».
Le comprensibili doglianze di tutti gli stakeholder interessati a fare chiarezza hanno, ragionevolmente, spinto la proposta di “buttare la palla” più in là, sino al 30 giugno. Il testo dell’emendamento mira dunque a ripristinare, nelle more, il testo precedente: l’originale formulazione dell’articolo 122 del Codice delle assicurazioni (Cap). Ciò da un lato evita al mercato affrettate scelte di politica negoziale, ma dall’altro non pare fare i conti con il fatto che l’estensione dell’obbligo a tutte le aree private (eliminando il precedente limite normativo che lo circoscriveva alle strade pubbliche «o a queste equiparate») va ritenuta pienamente operativa già prima della riforma. Lo aveva stabilito a più riprese la Corte di giustizia Ue, con un orientamento recepito dalla Cassazione a Sezioni unite (sentenza 21983/2021) che aveva letto l’articolo 122 in termini estensivi.
In questo senso depone pure la disciplina del contratto base (Dm 54/2020), che da ormai quattro anni fa rientrare nell’oggetto della copertura i danni da circolazione, sosta, fermata, movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata (tranne quelle con particolari restrizioni di accesso).
Così l’emendamento potrà consentirà di comprendere meglio limiti e portata delle deroghe all’obbligo assicurativo (e a quello di contrarre) ma non basterà a escludere l’operatività (ex lege) della garanzia nelle aree private, almeno nei termini tracciati dalla giurisprudenza.