Danno parentale, da Milano le nuove tabelle: sistema a punti ma continuità nei risarcimenti

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan e Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 4 Luglio 2022
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La modifica del meccanismo mantiene tuttora validi i valori garantiti in passato. Il giudice può personalizzare la liquidazione valutando qualità e intensità dei legami.

Sono pronte le nuove Tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, riformate per adeguarsi al sistema “a punti” indicato dalla Cassazione. Elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, sono state infatti pubblicate lo scorso 29 giugno dal Tribunale di Milano. Si tratta di una rivisitazione dei criteri e del meccanismo precedentemente in uso per risarcire il danno subito dai congiunti di una persona deceduta per l’azione di un terzo (in un sinistro stradale, per una errata prestazione sanitaria e ogni altra situazione illecita).

Ma pur a fronte di tale modifica strutturale si è cercato di confermare i livelli di risarcimenti finora garantiti, per dar continuità sostanziale alla Tabella precedente, da anni punto di riferimento per la maggioranza dei Tribunali.

Il percorso

La scelta di sostituire la precedente tabella di liquidazione con questa nuova è stata imposta dall’esigenza di adeguarsi alle indicazioni “di sistema” date a più riprese dalla Cassazione nel corso dell’ultimo anno. Indicazioni cristallizzate per la prima volta nella sentenza 10579/2021, secondo la quale il danno parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul «sistema a punti», che preveda «l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione».

Un’impostazione diversa rispetto a quella da anni in uso a Milano, che era stata strutturata non su criteri puntuali ma su ampie “forbici” di valore entro le quali il giudice poteva liberamente stabilire la propria liquidazione equitativa. Era quindi urgente intervenire per evitare che la tabella milanese – che ha garantito, nell’ultimo decennio, uniformità sull’intero territorio nazionale – venisse progressivamente disapplicata a favore della tabella del Tribunale di Roma, già rispondente al sistema “a punti” predicato dalla Cassazione.

La questione è di grande rilevanza pratica, dal momento che la “vecchia” tabella dell’Osservatorio di Milano (nella versione aggiornata nel 2021) ha sino a oggi costituito la regola utilizzata in circa l’80% dei Tribunali civili per risarcire il danno da sofferenza per la perdita (o la compromissione) del rapporto parentale. Per preservare questo suo ruolo, la nuova tabella ha cambiato struttura cercando, comunque, una concreta continuità liquidativa rispetto al passato: il sistema a punti è stato infatti costruito avendo cura di non disattendere i valori finali dei risarcimenti espressi in precedenza, e dunque cercando di coniugare la nuova regola aritmetica con risultati liquidativi coerenti con la casistica risarcitoria degli ultimi anni, ottenuti vagliando cospicui precedenti giurisprudenziali (circa 600 sentenze).

Come dice lo stesso Osservatorio, «non si tratta quindi di “nuove tabelle” ma delle stesse tabelle milanesi integrate con un sistema a punti». Per questo il documento ambisce a mantenere il suo ruolo di linea guida di riferimento nazionale, quale strumento giuridico da utilizzare tanto nelle corti di giustizia quanto nelle trattative stragiudiziali, tenuto conto delle esigenze di certezza reclamate da quei sistemi di responsabilità obbligatoriamente assicurata (auto e sanitaria) in cui il danno parentale ricorre con una certa frequenza.

I contenuti

Venendo ai contenuti della nuova tabella, l’assegnazione dei punti – la cui sommatoria integra, per ciascun congiunto, il coefficiente moltiplicatore del valore economico del punto base – è stata ripartita in funzione di cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Non che in precedenza tali criteri non fossero considerati nella valutazione del danno. Ma, mentre in passato potevano essere genericamente addotti a sostegno della libera scelta del giudice all’interno della forbice, oggi assumono un indice presuntivo del danno quasi automatico ed espresso in precisi valori numerici calcolati in funzione di determinate circostanze “anagrafiche” (quali appunto l’età dei soggetti coinvolti, la composizione del nucleo familiare o la convivenza).

La (forse esasperata) tassonomia puntuale della sofferenza da perdita del rapporto parentale viene temperata dalla possibilità per il giudice di liberamente personalizzare la liquidazione in considerazione della particolare qualità e intensità della relazione affettiva di ciascun rapporto parentale, in relazione alla quale il “monte” punti potrà essere maggiorato sino a un massimo di 30 punti. Si tratta di un parametro fluido che potrà dunque creare qualche incertezza e dubbi applicativi. Peraltro, l’esistenza di una concreta ed effettiva relazione affettiva dovrebbe costituire, prima che un elemento di personalizzazione aggiuntiva (in base alla sua entità), la base autentica del danno parentale risarcibile: in assenza di una qualificata relazione affettiva, l’applicazione meccanica degli altri criteri presuntivi anagrafici (convivenza, età e composizione del nucleo familiare) rischia infatti di fornire risultati non veritieri e comunque di dar luogo a una sorta di liquidazione di un danno “in re ipsa” (rischio che l’Osservatorio, nelle “Domande e Risposte” esplicative, allegate alla tabella, dichiara di aver ben presente e di voler scongiurare richiamando gli attori al loro onere di allegazione e prova dei fatti che fondano il presupposto della domanda risarcitoria, e dunque l’esistenza di un reale rapporto affettivo).

L’Osservatorio ha deciso inoltre di non estendere le tabelle ad «altri tipi di rapporti parentali» diversi da quelli di genitore, figlio, coniuge e assimilati e da fratello e nipote (a differenza della Tabella di Roma), salva la possibilità di valutare in concreto la (seria) risarcibilità di altre relazioni diversamente qualificate.

L’applicazione futura dimostrerà se quest’ultima edizione della Tabella di Milano sarà destinata a riscuotere successo applicativo anche nel confronto con la tabella Romana, nel frattempo assunta dalla Cassazione come parametro metodologico di riferimento.