Danno non patrimoniale: Tabelle milanesi, approvati i nuovi criteri sulle lesioni da perdita del rapporto parentale

Articolo di Avv. Marco Rodolfi
Pubblicazione: Norme e Tributi – Il Sole 24 Ore
Data: 30 Giugno 2022
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Nell’applicazione pratica vedremo se i nuovi valori meneghini saranno preferiti a quelli adottati dall’ufficio giudiziario di Roma.

Nella giornata di ieri (mercoledì 29 giugno 2022) il Presidente del Tribunale di Milano facente funzioni Dottor Roja ha firmato e quindi reso pubbliche le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall’intero Osservatorio milanese nella riunione del 16 maggio 2022, denominate «Nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Tabelle integra a punti – Edizione 2022”».

La svolta dell’Osservatorio milanese e la necessità di adeguamento ai criteri della Cassazione

L’Osservatorio, in pratica, ha preso atto del mutato orientamento assunto dalla Suprema corte che, a partire dalla sentenza  21 aprile 2021 n. 10579 ha statuito che: «il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella»  (in senso conforme, vedi anche successivamente: Cass. 29.09.2021, n. 26300; Cass. 21.03.2022 n. 9010; Cass. 11.04.2022 n. 11689 e Cass. 18.05.2022, n. 15924).

La struttura delle nuove tabelle milanesi sul rapporto parentale

Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, è stato ricavato il “valore punto” base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati (pari a € 3.365,00) nonché per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti rispettivamente (pari a € 1.461,20).

La distribuzione dei punti, poi, è stata prevista secondo i cinque parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e in realtà già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese delle tabelle), e corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.

Tenendo conto poi del lungo lavoro di raccolta: «delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame» (iniziato nel lontano 2015), è stato stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari  rispettivamente a un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti rispettivamente (pari ad € 1.461,20), con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, al fine così di: «consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali».

Insieme alle due Tabelle, peraltro, sono stati pubblicati anche due utilissimi allegati, uno contenente alcuni “Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio” e l’altro contenente “Domande & risposte”.

Quest’ultimo documento, in particolare, contiene già alcune risposte ai primi dubbi che possono porsi all’operatore del diritto.

In particolare, viene spiegato che la ragione per la quale sono state pubblicate due tabelle per il danno da perdita del rapporto parentale (mentre nelle edizioni precedenti la tabella era unica), con una distribuzione dei punti diversa, è data dal fatto che la tabella della perdita del parente di 2^ grado (fratelli e nipoti): presenta una sostanziale differenza rispetto a quella della perdita del parente di 1^ grado (genitori/figli) e del coniuge e assimilati. Questa differenza consiste nella circostanza, emergente dal monitoraggio, che tendenzialmente manca una presunzione di danno sofferenziale intenso per la perdita di tali relazioni parentali onde si registrano liquidazioni di importi anche molto contenuti (si parte da € 10.000,00 per perdita del fratello non convivente nel monitoraggio) che possono anche decuplicarsi in presenza di circostanze quali la convivenza ovvero altre circostanze specifiche allegate e provate. Come è naturale, la forbice delle tabelle milanesi per perdita di fratelli/nipoti sinora adottate rispecchiava già tali diversificate liquidazioni della giurisprudenza di merito, atteso che il rapporto tra il valore monetario medio-base e quello massimo era di 1 a 5 mentre nella tabella del parente di 1^ grado e coniuge/assimilati il rapporto tra valore base e valore massimo era di 1 a 2.

Proprio per tenere conto di tale specificità, emergente anche dalla forbice della precedente tabella della perdita del parente di 2^ grado e dal monitoraggio, non è stato possibile (come diversi componenti del gruppo avevano ipotizzato) assegnare i punti in maniera identica per le cinque circostanze nelle due tabelle; per la tabella dei fratelli-nipoti l’assegnazione dei punti è stata, quindi, calibrata -rispetto a quanto previsto nella tabella della perdita del parente di 1^ grado/coniuge e assimilati- con punti inferiori per l’età (della vittima primaria e secondaria) e maggiori per la convivenza, fermi i punti per le altre circostanze, proprio per rispecchiare il diverso “peso specifico” delle circostanze nella liquidazione della perdita di fratelli/nipoti, per quanto emergente dal monitoraggio.

A proposito poi delle “cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti”, viene detto che mentre le prime quattro circostanze: «hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni».

Per la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, inoltre: «i punti attribuibili sono 30 nel massimo” (pari a € 100.950,00 nella tabella per la perdita del genitore/figlio/coniuge/assimilati ed € 43.836,00 nella tabella per la perdita del fratello/nipote) in quanto: «tale punteggio conduce a risultati monetari in linea con il monitoraggio ed appare anche coerente con l’unico dato normativo, ad oggi vigente, per altra tipologia di danno non patrimoniale, in materia di personalizzazione (art. 138 CAP per il danno alla salute nelle lesioni macro-permanenti derivanti da sinistri della circolazione stradale e da colpa medica)».

La liquidazione del parametro relativo alla «qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta» potrà essere fatta tra l’altro: «con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale».

Questo parametro sarà certamente quello che farà sorgere più discussioni tra le parti, dal momento che «ai fini dell’attribuzione dei punti» il giudice: «potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri che precedono e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:

·              frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;

·              condivisione delle festività/ricorrenze: assente/sporadica/frequente/sempre;

·              condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;

·              condivisione attività lavorativa/hobby/sport: assente/sporadica/frequente/giornaliera;

·              attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera;

·              agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;

·              altri casi».

Il nuovo sistema tabellare a punti, come si è detto, prevede peraltro un “cap” fatta salva «l’eccezionalità del caso e la necessità di specifica motivazione per liquidare importi maggiori della soglia massima».

La motivazione di tale scelta è dovuta alla necessità di: «allineare la calibrazione dei punti alle emergenze del monitoraggio». I punti astrattamente attribuibili nelle due tabelle: «sono nel massimo 118 e 116 rispettivamente. Con il “cap” entrambe le tabelle consentono di pervenire al massimo punteggio in più ipotesi, proprio come emerge dal monitoraggio delle sentenze».

L’Osservatorio ha deciso inoltre di non estendere le tabelle ad “altri tipi di rapporti parentali” diversi da genitore/figlio/coniuge/assimilati  e da fratello/nipote (a differenza della Tabella di Roma).

Questo perché spetterà: «al giudice valutare se nel singolo caso concreto deve riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle, ove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto».

Quanto alla liquidazione, in tali ipotesi: “il monitoraggio raccolto” è risultato: «insufficiente per elaborare una autonoma tabella per altri rapporti parentali diversi da quelli “tabellati”». Pertanto: «ove il giudice riconosca il diritto al risarcimento per parenti non “tabellati”, potrà valutare quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati».

L’Osservatorio, da ultimo, ha precisato che: «Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio».

Nelle ipotesi di danni non patrimoniali richiesti dai congiunti di un macroleso per la lesione del rapporto parentale, pertanto: «Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato».

Vedremo ora se le tabelle milanesi basate sul sistema a punti saranno preferite dalla giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) rispetto a quelle adottate dal Tribunale di Roma.