Sull’adeguamento delle polizze il dubbio dei tempi molto stretti

Articolo di Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore
Data: 23 Marzo 2024

Il primo marzo è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 51 il Dm n. 232 del 13 dicembre 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, relativo al «Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generale di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati, in attuazione dell’articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

Il Dm n. 232/2023: un passo verso l’attuazione della “Legge Gelli”

Il provvedimento rappresenta il più atteso contribuito normativo, necessario per la piena realizzazione della legge che nel 2017 si era posta l’obbiettivo di regolare la intera materia della responsabilità (soprattutto) civile sanitaria, completando di fatto il quadro disciplinare e introducendo i meccanismi di garanzia obbligatori, per aziende e operatori sanitari, in un’ottica di preservazione delle risorse finanziarie e di una più efficace tutela delle vittime.

La regolazione appena introdotta porterà infatti rilevanti novità dettando le linee operative dell’impianto tracciato dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 24/2017 specificatamente dedicati alla disciplina assicurativa che demandavano alla regolazione delegata il contenuto e il perimetro dei nuovi obblighi assicurativi e delle misure analoghe in caso di “auto ritenzione” totale o parziale del rischio.