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Sul lucro cessante serve attenersi allo stato di fatto

Accogliendo il ricorso contro una sentenza per responsabilità sanitaria, la Corte di cassazione conferma i suoi orientamenti sui danni da lucida agonia e da perdita della vita “iure hereditatis”.
Nel riconoscere il danno da lucro cessante, si sofferma sull’esigenza di stabilire i fatti attenendosi alla catena causale ed escludendo aspetti ipotetici.

Con l’ordinanza n. 17881 del 2 luglio 2025, la Cassazione, nel censurare una sentenza della Corte d’appello di Trieste, ha affermato l’impossibilità di negare il risarcimento del danno da lucro cessante sulla base di un ragionamento controfattuale errato effettuato dai giudici di merito.

La vicenda trae origine da un caso di responsabilità sanitaria: un paziente, sottoposto a un intervento di bypass, muore per errore medico dovuto all’inversione della cannulazione venosa e arteriosa, che ha indotto ipossia irreversibile. La vedova e le figlie ottengono in sede penale una provvisionale e agiscono in sede civile per il ristoro integrale degli ulteriori danni.

La sentenza di primo grado, confermata dalla Corte d’appello di Trieste, riconosce solo in parte le richieste degli aventi causa. La vedova ricorre in Cassazione portando quattro motivi che lamentano:

  1. mancato riconoscimento del danno da lucida agonia e da perdita della vita;

  2. inadeguata liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale;

  3. mancato superamento dell’indirizzo giurisprudenziale sulla non risarcibilità del danno da perdita della vita iure hereditatis;

  4. omesso esame del danno da lucro cessante conseguente all’interruzione dell’attività lavorativa condivisa col marito.

La Cassazione rigetta i primi tre motivi e accoglie il quarto, cassando la pronuncia con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.


LE MODALITÀ DEL DECESSO INFLUISCONO SULLA PERCEZIONE DEL DANNO

L’ordinanza conferma i consolidati orientamenti della Suprema corte. In particolare, in tema di danno da lucida agonia e danno da perdita della vita iure hereditatis (motivi 1 e 3), la Corte ribadisce l’inammissibilità delle doglianze fondate su accertamenti di fatto contrastanti con quelli dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto dovesse escludersi la sussistenza di una condizione di lucida agonia, dal momento che, nei 40 minuti intercorsi tra l’errore e l’exitus, la vittima non era in grado di percepire la sua situazione e in particolare l’imminenza della morte.

Doveva inoltre escludersi la sussistenza del diritto al risarcimento del danno biologico iure hereditatis, non essendo intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione iatrogena e la morte.

Quanto al danno da perdita della vita, l’ordinanza conferma la linea tracciata dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 15350/2015), secondo la quale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.

Ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione, nel primo caso, dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero, nel secondo, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

Con il secondo motivo, la ricorrente si doleva del fatto che, nel liquidare il danno per la perdita del rapporto parentale, non sia stato riconosciuto un danno biologico, né alcuna personalizzazione né il danno esistenziale. Sul punto, la Cassazione riafferma l’unitarietà del danno non patrimoniale e l’onnicomprensività della categoria, includendo il danno esistenziale nel danno parentale (Cass. n. 30997/2018). Quanto alla personalizzazione del danno, essa presuppone specifica allegazione e prova di una sofferenza superiore alla media, non ravvisata nel caso oggetto di esame.


NON SI PUÒ VALUTARE UN DIRITTO SU EVENTI IPOTETICI

Con l’unico motivo accolto dalla Corte, la ricorrente lamentava l’omesso esame del danno da lucro cessante conseguente all’interruzione dell’attività lavorativa condivisa col marito.

Nell’ordinanza si riconosce l’erroneità del ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto incerta la prosecuzione dell’attività commerciale, ignorando che la causa della cessazione era stata la morte del marito.

I giudici di merito avevano rigettato la domanda con l’argomento che, da un lato, la prova della reddittività di tale attività era fornita per solo un anno (pari alla durata di essa, poi cessata per la morte del marito), e che per altro verso “l’attività in questione – quella di commercio ambulante, appunto – si caratterizza per una certa aleatorietà nell’andamento dei ricavi che non consente di stabilire con sufficiente certezza se nel futuro vi sarebbero stati incrementi di guadagno e in quale misura, né che negli anni successivi la vittima avrebbe davvero continuato a svolgere quel tipo di lavoro”.

La ricorrente sosteneva invece che quanto allegato era già di per sé sufficiente, e che la Corte d’appello aveva omesso di tenere in considerazione il dato della chiusura dell’attività dovuto proprio alla morte del marito, dato rilevante e controverso.

La Cassazione chiarisce che la valutazione del nesso causale non può fondarsi su eventi meramente ipotetici, ma deve riferirsi all’evento concretamente verificatosi.


NELLA CATENA CAUSALE, L’ERRORE MEDICO È ALL’ORIGINE DELLA CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ

La Corte d’appello negava il lucro cessante sulla base di un ragionamento controfattuale errato: che non era escluso che i ricavi avrebbero potuto comunque diminuire da sé, o che l’attività avrebbe potuto cessare per altre ragioni.

Così facendo, la Corte sostituiva all’evento concreto di cui il danneggiato si duole (aver dovuto cessare l’attività per la morte del congiunto) un evento ipotetico (l’attività poteva cessare comunque per altre cause). Ma la danneggiata si doleva di quel concreto ed effettivo evento (la morte del marito), non di uno ipotetico.

Secondo l’assunto della Cassazione, dunque, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare se la morte del marito avesse causato la cessazione dell’attività senza ovviamente porsi il problema se tale attività in futuro avrebbe potuto cessare comunque.

L’ordinanza semplifica il ragionamento dei giudici territoriali con l’assunto: “come dire che se uccido taluno non è evento rilevante considerato il fatto che avrebbe potuto morire per altro”.

La Suprema corte afferma che l’efficacia causale di una condotta (quella dei medici, nella fattispecie) deve essere rispetto al concreto evento verificatosi (se dunque abbiano causato anche la fine dell’attività commerciale) e non rispetto a un evento ipotetico e futuro.

Il fatto che l’attività avrebbe potuto andare male di suo negli anni seguenti, non toglie che potrebbe essere andata di fatto male per via della perdita del marito e socio della ricorrente.