
Rischi da intelligenza artificiale: tutele assicurative da chiarire
Articolo di:Avv. Maurizio Hazan,Avv. Sara Calì
Il Sole 24 Ore
20 Luglio 2026
Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare due schemi di decreto legislativo attuativi della legge 132/2025 in materia di intelligenza artificiale, ora all’esame delle commissioni parlamentari. I testi si collocano nel solco dell’AI Act (regolamento Ue 2024/1689) e ne completano l’attuazione nell’ordinamento italiano, senza introdurre – almeno nelle intenzioni dichiarate dal Governo – una disciplina alternativa a quella Ue. Il primo decreto ha un’impostazione organizzativa e regolatoria: rafforza l’infrastruttura di controllo, i protocolli, le procedure e il sistema delle sanzioni. Il secondo decreto si occupa, invece, dell’uso dell’AI per le attività di polizia e della tutela dei soggetti che, a vario titolo, subiscano un danno riconducibile a un difetto o a un uso scorretto dell’AI. Il tema è trattato nel titolo II, capo II dello schema di decreto legislativo e la ratio che anima l’intervento è chiarita nel comunicato diffuso dal Governo: «Riequilibrare la posizione di chi subisce un danno da un sistema di AI, superando opacità tecnologica e asimmetrie informative senza introdurre nuovi obblighi sostanziali a carico delle imprese».
La scelta è, soprattutto, di agire su leve processuali e assicurative e il punto di partenza è un dato strutturale: l’ingresso dell’AI nei tradizionali schemi della responsabilità civile mette in tensione categorie consolidate come autore del fatto, colpa e nesso causale. I sistemi più avanzati producono output non agevolmente ricostruibili in modo deterministico nel singolo caso concreto: è possibile descriverne il comportamento su base statistica, ma non sempre spiegare perché quel sistema abbia prodotto quella specifica risposta in quel determinato caso. A questo si aggiunge la struttura complessa della filiera produttiva che annovera, tra gli altri, progettisti hardware, sviluppatori di algoritmi, produttori di dati di addestramento, integratori e deployers: tutti soggetti giuridicamente distinti, legati da contratti che spesso tendono a trasferire il rischio lungo la catena.
In questo contesto, attuando la delega contenuta nell’articolo 24, comma 5, lettera d), della legge 132/2025, lo schema di decreto non detta regole sostanziali di responsabilità, né prende posizione sulla qualifica dei soggetti potenzialmente responsabili (salvo richiamare l’applicabilità della normativa europea in materia di privacy e prodotti difettosi) ma interviene sulla disciplina processuale.
Vengono così previsti strumenti di tutela dei danneggiati, tra cui la previsione del foro del danneggiato consumatore e la possibilità di pretendere l’ordine di esibizione della documentazione tecnica necessaria a comprendere l’effettivo funzionamento del sistema di AI, se la richiesta risarcitoria appaia verosimilmente fondata. In caso di inottemperanza il giudice può desumere argomenti di prova e anche ritenere per ammessi i fatti laddove la mancata esibizione riguardi alcuni elementi tassativamente stabiliti.
Viene introdotta poi una presunzione del nesso causale, vincibile con prova contraria, «quando il danno deriva» dalla violazione di un obbligo dell’AI Act (formula ambigua, dato che la premessa, ossia che il danno derivi dalla violazione, sembra già integrare la prova del nesso di causa). Si precisa poi che la conformità dei sistemi alle previsioni dell’AI Act non basta di per sé a escludere la responsabilità del convenuto (evocando l’idea di una responsabilità oggettiva).
Ma lo schema appare opaco soprattutto nella parte assicurativa, che introduce l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del presunto responsabile. A questo fine il danneggiato dovrebbe chiedere al presunto responsabile gli estremi della sua copertura assicurativa e dalla eventuale mancata risposta il giudice dovrebbe desumere argomenti di prova a suo sfavore. Ma queste disposizioni mal si conciliano con il fatto che manca, nello schema, la previsione di un obbligo di assicurazione dei rischi di responsabilità da AI.
Obbligo che avrebbe una sua ragion d’essere, ma nell’ambito di un progetto normativo organico e di largo respiro (come avviene nella Rc auto e nella Rc sanitaria). Introdurre un’azione diretta in modo così estemporaneo potrebbe avere effetti solo dissuasivi sul mercato assicurativo: è possibile che le compagnie attive nel ramo Rc escludano dal perimetro di copertura i rischi da AI, anziché impegnarsi in settori di rischio non ancora ben decifrati e gravati dall’azione diretta.
