
Risarcimenti, la rendita Inail si detrae solo quando l’oggetto è identico
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Giovanni Paolo Travaglino
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
15 Giugno 2026
Le somme che la persona danneggiata ha già percepito per gli stessi fatti che hanno causato il danno vanno scomputate dal montante del risarcimento. Ma ciò avviene solo se vi sia un’assoluta omogeneità tra le poste in gioco. Non basta, invece, che si tratti di danni della stessa natura (patrimoniale o non patrimoniale).
Lo ha ribadito la Cassazione che, con l’ordinanza 14356 del 15 maggio 2026,è tornata a occuparsi di compensatio lucri cum damno (si veda anche l’ordinanza 2624/2026 della Cassazione, commentata sul Sole 24 Ore del 23 marzo scorso).
La vicenda
Siamo in un luogo divenuto simbolo della patologia industriale italiana: l’Arsenale della Marina militare di Taranto.
Un lavoratore, per anni addetto a saldature, tagli, smontaggi e riparazioni su apparati navali, ha operato in un ambiente saturo di fumi, polveri e fibre di amianto, senza adeguata protezione delle vie respiratorie. Questo gli ha provocato un mesotelioma pleurico, per il quale è poi deceduto.
Negli ultimi anni di vita aveva però ottenuto una rendita Inail da invalidità permanente.
Dopo la sua morte, gli eredi hanno agito contro il ministero della Difesa per ottenere il risarcimento del danno: sia quello biologico, sia quello morale, occorso direttamente al lavoratore e trasmesso per successione, sia quello da perdita del rapporto parentale.
Il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, hanno accolto la domanda, affermando la responsabilità del ministero per l’esposizione professionale all’amianto, la conoscibilità del rischio e l’omessa adozione di misure protettive adeguate.
Il ministero ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo, tra le altre cose, che la rendita Inail avrebbe dovuto essere scomputata dal risarcimento.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso affermando che la possibilità di ridurre il risarcimento in ragione di un’altra utilità che il danneggiato abbia ricevuto per lo stesso fatto richiede l’assoluta omogeneità tra le due poste.
L’operazione di scorporo di un’indennità dal montante risarcitorio impone di guardare al “bene” che quella indennità concretamente mira a ristorare. Non è sufficiente che essa rientri nella medesima “macro categoria” di pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale). Ciò che rileva è che le due poste siano (o non siano) assolutamente “omogenee”.
Nel caso esaminato, la Cassazione chiarisce che la rendita Inail riconosciuta al lavoratore non andava scomputata.
I giudici di merito, infatti, avevano riconosciuto al lavoratore un danno biologico temporaneo e un danno morale da consapevolezza dell’approssimarsi della morte (trasmessi agli eredi per successione). Questi sono danni diversi dalla rendita Inail, la quale indennizza invece il danno biologico permanente. Pur avendo la medesima natura giuridica (danno non patrimoniale da lesione) quei danni non hanno identico oggetto e non coprono la stessa perdita: nessuno scomputo può dunque essere effettuato.
Si tratta di un tema delicato soprattutto nel campo delle conseguenze non patrimoniali da lesioni di grave entità, per cui l’esatta perimetrazione delle diverse voci di pregiudizio e di sofferenza morale non è sempre agevole e lineare.
Questa operazione, come si legge nella pronuncia, è invece più semplice quando si tratta di danno patrimoniale; così, ad esempio, «la perdita del reddito è un danno patrimoniale come il danno al veicolo, ma nessuno si sognerebbe di scomputare dal risarcimento dovuto per un guasto meccanico a un autoveicolo la (frazione di) rendita corrisposta dall’Inail per incapacità lavorativa».
GLI ALTRI CHIARIMENTI
Nesso causale omissivo
La Cassazione, con l’ordinanza 14356/2026, ha affermato altri due principi interessanti in relazione ad altrettanti motivi di ricorso presentati dal ministero. Il primo è relativo alla non adeguata valutazione del nesso causale omissivo. Secondo la Cassazione, per contestare la causalità omissiva non basta affermare, in astratto, che le misure omesse non avrebbero evitato l’evento. Occorre indicare quali fossero le misure concretamente esigibili e da quali elementi risulti che, anche se adottate, esse non avrebbero impedito il danno.
Prevedibilità del danno
Il ministero ha sostenuto che all’epoca dei fatti (tra il 1960 e il 1980) il rischio di mesotelioma da esposizione a basse dosi di amianto fosse imprevedibile. Ma la prevedibilità del danno, spiega la Cassazione, va riferita al danno primario, non alla sua specifica manifestazione clinica. Non era necessario, dunque, che fosse già prevedibile il mesotelioma in quanto tale, né che fosse nota la sua insorgenza anche per esposizioni a basse dosi. Era sufficiente che fosse prevedibile la nocività dell’amianto per la salute, nota da inizio 900.
