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AssicurativoAvv. Maurizio HazanNews

Polizze, dalla stipula all’esecuzione azione ampia per il nuovo Arbitro

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 17 Febbraio 2025

Avrà una competenza ampia il nuovo Arbitro assicurativo istituito presso l’Ivass. Al collegio si potranno rivolgere tutti i clienti (consumatori e professionisti) di un distributore assicurativo (compagnia o intermediario) che abbiano delle doglianze sulle modalità di stipula o adempimento dei contratti di assicurazione. Il ricorso all’Arbitro permetterà anche di assolvere la condizione di procedibilità per la domanda giudiziale (in alternativa a mediazione e negoziazione assistita). A regolare l’Arbitro è il decreto 215/2024 del ministero delle Imprese e del made in Italy, in vigore dal 24 gennaio, regolamento che ha attuato il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dall’articolo 187 .1 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 209/2005). Uno strumento ispirato alle simili procedure in materia bancaria e finanziaria (Abf e Acf) e dall’impatto potenzialmente molto rilevante. L’Arbitro diventerà operativo nei prossimi mesi: entro il 24 maggio l’Ivass deve adottare le disposizioni tecniche per la partenza, che sarà stabilita entro i successivi cinque mesi

Il reclamo
Prima di attivare la procedura arbitrale il cliente dovrà tentare la via di una più agile sistemazione della questione controversa presentando un reclamo nei confronti dell’impresa o dell’intermediario che si ritiene abbia violato determinate regole di condotta: solo se la risposta al reclamo sarà negativa (o non arriverà entro 45 giorni), sarà possibile adire la procedura arbitrale. Il rapporto di strettissima correlazione tra reclamo e ricorso all’Arbitro impone che quest’ultimo abbia il medesimo oggetto del primo, «salva la possibilità di formulare richiesta di risarcimento del danno», come precisa il decreto: nel reclamo non possono entrare le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Se, dunque, il reclamo si deve limitare a esporre la lamentela del cliente sulle condotte degli operatori assicurativi che ritiene scorrette o illegittime, il ricorso all’Arbitro, pur muovendo dalla medesima doglianza, si potrà concludere con una richiesta di pagamento (di un indennizzo assicurativo o di un risarcimento del danno subito a fronte della violazione denunciata).

L’ambito di azione
Tra le altre, potranno essere oggetto di ricorso le doglianze relative:
alla violazione delle regole di adeguatezza e coerenza della polizza;
al ritardo o all’inadempimento di alcune prestazioni assicurative (come i riscatti delle polizze vita);
al mancato rilascio di determinati documenti contrattuali;
alla violazione delle regole in tema di scontistica obbligatoria nella Rc auto e nelle polizze danni poliennali;
alle irregolarità nell’abbinare coperture a servizi non assicurativi;
all’operatività della copertura in relazione a determinate esclusioni, anche a fronte della violazione delle regole di chiarezza, semplicità? ed esaustività? nella redazione della documentazione precontrattuale e contrattuale.
Questioni vaste e complesse, tanto da lasciar prevedere che il ricorso, anche se proponibile personalmente dal cliente, sarà di norma predisposto da un professionista, eventualmente munito di procura per partecipare al procedimento.
Le controversie dovranno essere esclusivamente documentali e non richiedere attività istruttorie testimoniali o approfondimenti tecnici e peritali; mentre le parti potranno essere sentite personalmente dagli arbitri soltanto in relazione alle domande in cui, a fronte delle violazione oggetto di ricorso, verrà chiesto il pagamento di una somma o di un risarcimento monetario da liquidarsi secondo equità.
Le richieste di pagamento avanzate con il ricorso sono soggette a un limite massimo di valore, pari a 300mila euro in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita di puro rischio e 150mila per le altre polizze del ramo vita. Quanto invece ai contratti dei rami danni, il limite di valore in caso di domande di pagamento è di 25mila euro, che si riduce a 2.500 euro se la controversia, pur collegata alla stipula di un contratto assicurativo, sia promossa non dal contraente ma dal “terzo danneggiato” estraneo a una polizza di Rc ma titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

Si tratta, in linea di massima, delle richieste risarcitorie in materia di Rc sanitaria – poco utilizzabile la procedura – e di Rc auto. In relazione a queste ultime la formulazione testuale della norma pone un distinguo per le richieste svolte in via di «indennizzo diretto» (articolo 149 del Codice delle assicurazioni) dall’assicurato nei confronti del proprio assicuratore: qui il più stretto collegamento al rapporto contrattuale tra il ricorrente e l’impresa gestionaria sembra riportare il limite di valore a 25mila euro.

I ricorrenti
Il ricorso dovrebbe essere sorretto da un interesse ad agire personale del cliente: la violazione denunciata dovrebbe aver prodotto un pregiudizio nella sua sfera d’azione. Il ricorso non dovrebbe invece riguardare comportamenti genericamente illegittimi. Quindi, la domanda potrà essere presentata da un’associazione consumeristica o di categoria, ma per conto e in nome del cliente associato e non per far valere in termini generali la scorrettezza di determinate condotte.
Il ricorso potrà essere presentato nei confronti dell’impresa assicurativa e dell’intermediario che ha collocato il prodotto, se si ritiene che entrambi debbano rispondere, magari in solido. Mentre non potranno mai agire davanti all’Arbitro la compagnia o l’intermediario, ad esempio in via di prevenzione: la procedura sarà attivabile solo dal cliente (come dimostra l’obbligo di presentare il reclamo).