
Polizze, Arbitro rigoroso sui ricorsi Il 40,6% dei casi è riferito alle auto
Articolo di:Avv. Maurizio Hazan,Avv. Pasquale Picone
Il Sole 24 Ore
27 Luglio 2026
Con la pubblicazione delle prime 106 decisioni (avvenuta in due tranche, il 30 giugno e il 17 luglio sul sito istituzionale www.arbitroassicurativo.org), l’Arbitro assicurativo (Aas), operativo dal 15 gennaio scorso, comincia ad assumere una fisionomia concreta e a rivelare le proprie potenzialità applicative. L’Arbitro non costituisce soltanto uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali in tema di assicurazioni private e di filtro all’azione processuale (la presentazione del ricorso integra condizione di procedibilità del giudizio), ma svolge il ruolo di interprete dei principi e delle regole che disciplinano la materia assicurativa.
Già queste prime decisioni paiono idonee a formare orientamenti destinati a incidere, oltre che sulla gestione dei futuri procedimenti, sulle modalità di trattazione reclami, sulla liquidazione dei sinistri e, più in generale, sui rapporti tra imprese, intermediari e assicurati.
L’Arbitro (istituito in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni, decreto legislativo 209/2005, e regolato dal decreto ministeriale 215 del 6 novembre 2024) è un organismo indipendente e imparziale le cui decisioni non sono vincolanti, ma non sono prive di forza persuasiva: la mancata ottemperanza dà luogo a potenziali ricadute reputazionali, dato che l’inadempimento viene pubblicato sul sito dell’Arbitro (per un periodo di cinque anni) e su quello dell’impresa o dell’intermediario. Inoltre, gli orientamenti del Collegio ampliano il patrimonio informativo utilizzato dall’Ivass nell’attività di vigilanza, esponendo gli operatori assicurativi a (indiretti) rischi di approfondimenti ispettivi.
Le materie e gli esiti
Le 106 pronunce pubblicate al 19 luglio 2026 riguardano quasi esclusivamente i rami danni: 103 decisioni, pari al 97,2% del totale, contro appena tre relative ai rami vita. L’area auto occupa una posizione dominante: 27 decisioni riguardano la Rc auto e 16 le coperture Cvt, per un totale di 43 casi, pari al 40,6 per cento. Seguono le polizze infortuni, con 13 decisioni, seguite da multirischi abitazione, tutela legale, polizze malattia e coperture Ppi (Payment protection insurance) danni collegate a mutui. Più contenuto, almeno per ora, il ricorso all’Aas per la responsabilità civile generale e le altre coperture del ramo danni.
La maggior parte delle controversie riguarda dinieghi di copertura, in relazione ai quali la decisione si concentra sull’interpretazione del contratto, sulla delimitazione del rischio assicurato (inclusioni, esclusioni e condizioni di operatività della garanzia), sulla quantificazione del danno o della prestazione.
L’analisi dei dati aggregati rivela una percentuale di accoglimento dei ricorsi (totale o parziale) relativamente bassa (25%), a fronte di esiti prevalentemente sfavorevoli per il ricorrente per ragioni di inammissibilità o reiezione nel merito (68%). Le casistiche residue riguardano per lo più liti transatte.
Questioni procedurali
In linea con le caratteristiche dell’Aas, le prime pronunce rivelano approcci istruttori piuttosto rigorosi, fondati sul principio della natura documentale del procedimento e sul rispetto dei limiti di valore della domanda di condanna (25mila euro per il ramo danni), del principio del contradditorio e della regola della chiarezza e della tempestività delle allegazioni difensive.
Il perimetro della domanda deve essere chiaramente indicato – a pena di inammissibilità – nel primo scritto introduttivo, non essendo possibile per il ricorrente formulare nuove domande in sede di replica: qui si potranno soltanto specificare le questioni già ritualmente introdotte. Altrettanto inammissibile è il ricorso presentato senza specificare il valore della domanda e se tale valore non è rinvenibile nemmeno nella documentazione allegata (a meno che non si tratti di una questione di mero accertamento, non finalizzato a una condanna pecuniaria).
Minor rigore è mostrato invece nel valutare le caratteristiche del reclamo, quale condizione di ammissibilità del ricorso: resta ferma la necessità che il contenuto oggettivo della contestazione o della doglianza sia lo stesso del ricorso, ma, quanto alla forma, per il reclamo è sufficiente una comunicazione che esprima insoddisfazione verso una condotta del destinatario (impresa o intermediario) e che richieda risposta. Non basta, invece, una segnalazione inviata esclusivamente all’Ivass.
In linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, e con quanto previsto dall’articolo 2697 del Codice civile, l’Arbitro conferma poi che, nelle controversie relative all’applicabilità di determinate esclusioni di polizza, l’assicurato deve provare il sinistro, la sua riconducibilità ai rischi inclusi e l’entità della prestazione; l’impresa deve invece dimostrare i fatti posti a fondamento delle esclusioni.
La natura documentale della procedura esclude l’ingresso di testimonianze scritte, mentre il fatto che siano richiesti accertamenti o valutazioni tecniche potrebbe rendere il ricorso inammissibile, salvo il caso in cui l’Arbitro, in veste di “peritus peritorum”, sia in grado di esprimere il proprio giudizio tecnico sulla base della documentazione già acquisita agli atti.
Neppure l’assegnazione della posizione controversa all’unità antifrode della compagnia determina automaticamente, e di per sé, l’inammissibilità del ricorso: occorre che l’impresa motivi adeguatamente le ragioni di questa assegnazione, senza utilizzarla come mero pretesto ostruzionistico. Questa motivazione, soprattutto in ambito Rc Auto, dovrà però tener conto delle delicatezze istruttorie correlate all’attività antifrode, che in certi casi – per andare a buon fine – deve poter rimanere riservata.
