
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Luigi Isolabella
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 23 Dicembre 2024
Presentata pubblicamente lo scorso 25 novembre, la proposta di riforma elaborata dalla Commissione per lo studio delle problematiche relative alla colpa professionale medica (istituita con decreto ministeriale 28 marzo 2023) mira a integrare il corpo normativo della legge 24/2017, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla responsabilità penale. L’obiettivo è garantire una migliore protezione dei professionisti della sanità, senza però deresponsabilizzarli.
In primo luogo, la proposta affianca alle linee guida che i sanitari devono rispettare le «buone pratiche clinico-assistenziali» e le «altre scelte diagnostiche adeguate alle specificità del caso concreto»: tutte riunite sotto la definizione di «indirizzi di diagnosi e cura adeguati al caso concreto» e capaci di escludere la responsabilità del sanitario già sul piano dell’elemento oggettivo del reato.
La scelta appare lineare: se il sanitario si attiene a indirizzi di diagnosi e cura adeguati al caso di cui deve occuparsi, la sua condotta non costituisce un fatto di reato; se invece si discosta da tali indirizzi, la sua potenziale responsabilità penale deve essere valutata sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Proprio la disciplina dell’elemento soggettivo della responsabilità del personale sanitario rappresenta uno dei punti di maggior criticità della proposta di riforma. Alcune novità sono apprezzabili, come l’eliminazione del riferimento alla sola imperizia contenuto nella legge 24/2017, la riproposizione, anche in sede penale, dello stesso concetto di colpa grave già contemplato dall’articolo 2236 del Codice civile con riferimento all’attività sanitaria di speciale difficoltà, l’indicazione, a titolo esemplificativo, di alcuni dei fattori che, a fronte di una prestazione sanitaria di speciale difficoltà, possono escludere la colpa grave del professionista. Ma il testo presenta anche alcune lacune e ambivalenze di fondo, che rischiano di vanificare lo sforzo innovativo confondendo nuovamente il profilo oggettivo e soggettivo del reato.
La proposta di riforma affronta anche alcune tematiche processuali. Si sofferma, tra l’altro, sui requisiti di preparazione e oggettività di consulenti tecnici e periti nominati dai magistrati e sull’introduzione della possibilità che il querelante, a seguito dell’archiviazione della notizia di reato, possa essere condannato a pagare una sanzione pecuniaria qualora abbia omesso, con colpa grave, di verificare il fondamento dell’accusa mossa nei confronti del personale sanitario. Proprio quest’ultima novità solleva perplessità in termini di ragionevolezza e di costituzionalità.
Quanto poi agli interventi sulla responsabilità civile, il progetto segue una medesima impostazione di fondo, escludendo qualsiasi addebito quando il medico abbia seguito «le linee guida, le buone pratiche clinico-assistenziali e le altre scelte diagnostiche e terapeutiche adeguate alle specificità del caso concreto». Il che riporta un po’ all’antico, individuando – anche se attraverso l’indicazione di parametri relativi e aperti – il criterio del rispetto delle “leges artis” quale misura della diligenza attesa e idonea a escludere la responsabilità dell’operatore.
Non solo. Recuperando la ratio dell’articolo 2236 del Codice civile, la proposta prevede che nel caso di prestazioni particolarmente difficili la responsabilità, pur in caso di violazione delle leges artis, sia limitata ai casi di dolo o di colpa grave descritti in un elenco tripartito. Il rischio è che la regola liberatoria dell’«adeguatezza alle specificità del caso concreto» si riveli troppo lasca. E forse per restringere per altra via gli spazi di addebito, lo schema di riforma prevede che gravi sul danneggiato l’onere di provare che il caso avrebbe richiesto l’adozione di condotte diverse; non è però chiaro se (come sembra) la prova incomba sempre sul danneggiato o (come sarebbe preferibile) soltanto nel caso in cui l’esercente si sia conformato alle leges artis in astratto applicabili. Si specifica poi che neppure la struttura risponde civilisticamente nel caso in cui i propri ausiliari abbiano tenuto condotte conformi alle linee guida o agli altri canoni di condotta diligente. Resta aperto il tema degli eventuali effetti liberatori correlati all’osservanza, da parte della struttura, delle buone pratiche per la sicurezza delle cure individuate dall’Osservatorio nazionale previsto dall’articolo 3 della legge 24/2017.
Occorrerà verificare se il progetto avrà un concreto sviluppo. Nel frattempo, nel decreto Milleproroghe è stata inserita una norma che estende sino alla fine del 2025 lo scudo penale per i medici (articolo 3-bis del decreto legge 44/2021); norma che limita la loro responsabilità ai soli casi di colpa grave, da valutare tenendo conto delle condizioni e delle situazioni organizzative del contesto operativo.
