
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 6 Giugno 2025
La proposta di legge che intende limitare la responsabilità professionale civile degli avvocati ai soli casi di dolo e colpa grave interviene in un ambito in cui la giurisprudenza si è già espressa a più riprese. Anzi: la magistratura di legittimità e di merito ha affinato negli anni un vero e proprio protocollo della colpa e della natura della prestazione erogata dai legali.
Innanzitutto, con riguardo alla natura della prestazione dell’avvocato, si è sempre precisato che il professionista è tenuto a rendere al proprio cliente una prestazione di mezzi e mai di risultato. Infatti il legale, assumendo l’incarico, si impegna a mettere disposizione la propria scienza per conseguire il risultato desiderato, senza che il suo raggiungimento o meno costituisca un metro di valutazione della condotta, la cui analisi deve sempre riguardare il fattore tecnico e mai il risultato raggiunto (Tribunale di Roma, 7245 del 29 aprile 2024).
L’analisi della condotta professionale dell’avvocato peraltro deve essere svolta ex post, vale a dire esaminando il risultato e provando a ipotizzare un esito migliore simulando l’adozione di una condotta più corretta sul piano giuridico. Ma la perizia del professionista deve anche essere valutata alla luce della realtà giurisprudenziale che definiva il caso specifico.
Con la decisione 7462 del 20 marzo 2025, la Corte di cassazione, ad esempio, ha escluso la responsabilità del legale e l’imperizia del professionista quando la strategia processuale e la condotta giuridica in giudizio si dovevano confrontare, nel caso specifico, con delle preesistenti oscillazioni giurisprudenziali e con significativi «margini di opinabilità», tali da non poter attribuire al professionista la colpa per l’una scelta di orientamento piuttosto che per l’altra.
Un altro aspetto essenziale nella dialettica processuale che può portare alla condanna del professionista per una condotta colpevole nell’esecuzione del mandato è quello che riguarda il principio distributivo della prova. La giurisprudenza è chiara nell’affermare che al cliente insoddisfatto spetti l’onere di dimostrare non solo l’errore dell’avvocato, ma anche che, se fosse stata intrapresa l’iniziativa giudiziaria corretta, l’istanza «avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante e applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento» (Cassazione, 24007 del 6 settembre 2024 , fra tutte). Una volta accertata la condotta negligente, dunque, il cliente dovrà anche dimostrare che l’iniziativa corretta avrebbe avuto buone possibilità di successo – secondo il criterio prognostico del più probabile che non – «non potendo comunque l’avvocato garantire l’esito favorevole» della lite (Cassazione, 28903 dell’11 novembre 2024).
Questi principi vanno calati nella pratica, che registra, tra le più frequenti fattispecie di responsabilità professionale civile dell’avvocato, la violazione di obblighi inerenti allo svolgimento di incarichi giudiziali; tra questi l’obbligo di informazione del cliente, l’omessa o tardiva proposizione di un’impugnazione, la carente indicazione di elementi probatori, il mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione, l’impostazione di una errata strategia processuale (anche e soprattutto nell’ipotesi in cui vi sia elevato rischio di soccombenza). Con particolare riferimento al tema della comunicazione fra il legale e il cliente, anche sotto l’aspetto della reciproca collaborazione e informazione, va osservato che, se è vero che l’avvocato è tenuto a informare sempre il cliente sugli esiti delle sue iniziative (Cassazione, 2109 del 19 gennaio 2024), è altrettanto vero che il professionista non sarà ritenuto responsabile dell’esito negativo di un procedimento, se la strategia processuale sia stata concordata con il cliente, debitamente informato sulle possibili e alternative opzioni a tutela del proprio diritto (Cassazione, 469 del 9 gennaio 2025).
Il danno da risarcire da parte del professionista, in caso di responsabilità accertata, potrà consistere solo nelle utilità perse (che abbiano una rilevanza patrimoniale) che la diversa condotta dell’avvocato avrebbe potuto, con un margine probabilistico almeno del “50% più 1”, portare nella sfera patrimoniale del cliente.
