
Monopattini, obbligo di polizza Rc auto al via con due limitazioni
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Enrico Vittorio Piccolo
Il Sole 24 Ore – 16 Luglio 2026
La svolta. Per almeno due anni niente procedura di indennizzo diretto.
Assicurazione legata al targhino che in alcuni casi non si riesce ancora ad avere.
Da oggi i monopattini elettrici non possono più essere posti in circolazione in Italia se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del Codice civile (in pratica, la Rc auto) che il Codice delle assicurazioni (Cap) impone per i veicoli a motore. Una svolta che impatterà per due motivi: il rischio di circolazione dei monopattini sinora poteva essere assicurato, ma non doveva necessariamente esserlo; i modelli di polizza che, in passato, coprivano quel rischio (quelle di Rc generale o del capofamiglia, per esempio), non sono più utilizzabili perché non hanno le caratteristiche proprie della Rc auto.
La nuova garanzia è concepita come strumento di protezione non solo del responsabile civile (conducente/proprietario del monopattino) ma anche, e forse soprattutto, del terzo danneggiato (che può agire direttamente verso la compagnia che assicura il mezzo).
1) I provvedimenti
Dalla riforma del Codice della strada alle circolari
L’obbligo è nella legge 177/2024 (riforma del Codice della strada), che per i monopattini ha introdotto l’obbligo generalizzato di casco, contrassegno (targhino) e Rc auto (modificando l’articolo 1 – commi da 75 a 75-vicies quinquies – della legge 160/2019). Le evidenti complessità pratiche di applicare ai monopattini una normativa assicurativa pensata per altri mezzi a motore, hanno richiesto un rinvio “a scaglioni”, vari provvedimenti attuativi e tre circolari ministeriali (quella del 17 aprile 2026 ha fissato il definitivo rinvio al 16 luglio 2026).
I problemi di coordinamento non paiono del tutto risolti: le norme del Cap dichiarate applicabili ai monopattini (Titolo X, articoli da 122 a 160) non sono sempre facilmente adattabili alle loro particolarità. E si fa riferimento al concetto di «circolazione», superato dalla riforma europea recepita col Dlgs 184/2023: ora l’obbligo assicurativo scatta anche su veicoli fermi o addirittura ricoverati in aree private. Ciò porta a ritenere che i monopattini, una volta muniti del targhino, vadano sempre assicurati, anche quando fermi e ricoverati in aree private (salvo siano rottami e salva la possibilità di sospendere la garanzia, se ci sono i presupposti).
2) Chi deve assicurarsi
Polizze intestabili anche ai minorenni
L’obbligo riguarda i monopattini «a propulsione prevalentemente elettrica» conformi alla normativa tecnica che vanno muniti del targhino (anch’esso obbligatorio), prerequisito necessario per stipulare la polizza Rc auto. La circolare del 20 dicembre 2024 del ministero dell’Interno precisa che il richiamo al Titolo X del Cap presuppone che la copertura Rc auto sia legata a uno specifico veicolo che va univocamente identificato proprio col contrassegno identificativo; ma a fine 2024 non si poteva sapere che per problemi tecnici la distribuzione dei contrassegni sarebbe stata difficoltosa (ci sono ancora monopattini che non si riesce a “targare”).
Tra le Faq del Mimit – che chiariscono una serie di profili (intestatari, massimali,
rapporti con le polizze Rc famiglia, rivalse) – si precisa che contrassegno e polizza si possono intestare sia a maggiorenni sia a minorenni di almeno 14 anni, purché domanda di rilascio del contrassegno e stipula della polizza siano curate dal genitore o da chi ne esercita la responsabilità. Contrassegno e polizza devono riportare dati coerenti ed essere collegati tramite la «piattaforma monopattini».
3) Sharing
Polizze da comunicare e problemi per il casco
Per i monopattini in sharing – molto diffusi nelle principali città – assicurazione e contrassegno vanno forniti dal noleggiatore, stipulando apposite polizze (per lo più a libro matricola), i cui estremi – si ritiene – andranno comunicati telematicamente al conducente quando attiva il singolo noleggio. Il casco non viene, di norma, incluso nell’offerta di servizio. Ciò potrebbe, oltre a disincentivarne l’utilizzo, comportare rischi sanzionatori per l’utilizzatore.
4) Compagnie obbligate
Tariffe prudenziali in attesa di profilazione
Col richiamo in blocco delle norme del Titolo X del Cap, la quasi totalità delle norme speciali dell’assicurazione auto dovrebbe valere per i monopattini. Tra queste l’articolo 132 del Cap, sull’obbligo a contrarre per le imprese assicurative: tutte le compagnie attive nel ramo X (in cui c’è la Rc auto) devono da oggi accettare tutte le richieste di copertura per monopattini. Dovranno assolvere alle proprie condizioni e tariffe, stabilite in precedenza e quotate in un apposito preventivo.
Prevedibilmente, il costo sarà molto inferiore alla media di mercato per un autoveicolo: la mancanza di statistiche affidabili porterà, nella prima fase, a quotazioni di massima e prudenziali, che potranno meglio esser profilate, nel rispetto della legge, col tempo e la raccolta di una base dati adeguata.
5) Sanzioni
Senza copertura la multa base è di 100 euro
Il comma 75-undevicies della legge 160/2019 scagliona le sanzioni.
Per chi circola con monopattini non conformi ai requisiti tecnici o violando le prescrizioni su casco e dotazioni (ad esempio senza frecce e freni), la sanzione va da 200 (importo ordinario per chi paga entro 60 giorni, riducibile a 70 versando entro cinque giorni) a 800 euro (massimo applicabile a chi, per esempio, perde un ricorso in circostanze giudicate gravi).
Per chi viola il secondo periodo del comma 75-quater, circolando senza contrassegno o assicurazione o senza aggiornare i dati anagrafici sul contrassegno, si va da 100 (ordinario) a 400 euro (massimo); molto meno che con gli altri veicoli a motore (da 866 a 3.464 euro), il che attesta indirettamente come, anche per il legislatore, il rischio Rc dei monopattini sia minore.
Nella circolare del 20 dicembre 2024 il ministero dell’Interno ha precisato che – essendo sanzione specifica e senza rinvii espliciti ad altre norme – non si potranno applicare le sanzioni previste dall’articolo 193 del Codice della strada (che prevede anche il sequestro).
6) Tutela danneggiati
Azione diretta come per la Rc auto
Il richiamo al Titolo X dovrebbe comportare la piena applicazione delle regole della Rc auto tradizionale. È una formula di garanzia speciale che mira a tutelare molto i terzi danneggiati, a favore dei quali il Cap prevede la possibilità di agire direttamente verso l’assicurazione del responsabile civile (articolo 144 del Cap), contando su una tasca capiente e solvibile e sul fatto che la compagnia non può rifiutare il risarcimento eccependo clausole di polizza (come per franchigia o guida in stato di ebbrezza). I massimali minimi obbligatori sono gli stessi dei veicoli “classici”: 6,45 milioni di euro per i danni a persone e 1,3 per quelli a cose, a conferma che la tutela dei terzi danneggiati è pari agli altri mezzi a motore.
7) Indennizzo diretto
Procedura sospesa in attesa dei numeri
Nonostante il richiamo integrale al Cap, il risarcimento diretto (articolo 149 del Cap e dal Dpr 254/2006) non sarà subito applicato. È la procedura agevolata che consente all’assicurato che abbia subito danni (al mezzo o, se non gravi, anche fisici) a lui non integralmente imputabili di chiedere il risarcimento alla propria assicurazione, che interverrà per conto di quella del responsabile, regolando poi i rapporti di dare/avere in via forfettaria.
La circolare del 24 aprile 2026 del Mimit precisa che, «nelle more dell’elaborazione di uno specifico forfait nazionale per i monopattini», l’indennizzo diretto non si applicherà ai sinistri causati da monopattini per almeno un biennio. Pesa l’intuibile disomogeneità (e tendenziale inferiorità) dei danni di solito procurati da monopattini rispetto a quelli subiti da chi li conduce o alla sinistrosità ordinaria. Resta che la deroga è di fonte non normativa e collide con un diritto dato al danneggiato dalla legge.
8) Indennizzo ordinario
Richiesta alla compagnia del danneggiante
Ai sinistri causati da monopattini si dovrebbe dunque applicare dunque la sola procedura ordinaria (articolo 148 del Cap): il danneggiato deve inviare richiesta scritta all’assicurazione del responsabile, la quale ha 60 giorni (danni alle cose) o 90 giorni (danni alla persona) per formulare un’offerta.
L’azione giudiziaria sarà improponibile se non sono rispettati gli adempimenti procedurali. D’altra parte lo stesso conducente del monopattino, ove vittima di un sinistro, non potrà che rivolgersi all’impresa del veicolo antagonista.
La circolare del 4 aprile 2026 del Mimit si affretta a chiarire che per il terzo trasportato continuano invece ad applicarsi l’articolo 141 del Cap e la relativa Convenzione Card-Ctt: il danno subito dal trasportato sarà risarcito dall’assicurazione del vettore, con diritto di rivalsa verso quella del responsabile.
La particolarità della questione sta nel fatto che sul monopattino è espressamente vietato il il trasporto di persone (articolo 1, comma 75-decies). Il che potrà porre un tema di eventuale rivalsa dell’assicuratore se la polizza prevede l’esclusione di copertura in caso di trasporto contra legem (il diritto del danneggiato rimane comunque salvo, ferma restando la possibile corresponsabilità del trasportato nella causazione di sinistro e danno).
9) Contenuti delle polizze
Dal premio alla rivalsa sul responsabile
Nell’attesa di comprendere come il mercato assicurativo saprà rispondere alle domande di copertura, gli assicurati – come ricorda il Mimit nelle sue Faq – dovranno prestare grande attenzione alle clausole di delimitazione del rischio, di esclusione, di rivalsa e alle formule di guida: l’impresa potrebbe prevedere rivalsa per guida in stato di ebbrezza, assenza di casco, trasporto vietato di passeggeri o equipaggiamenti non conformi.
Le polizze potrebbero poi limitare la copertura ai soli conducenti indicati (guida esclusiva) o a certe fasce d’età ed esperienza. Perciò è espressamente suggerito di valutare clausole di rinuncia alla rivalsa e formule di “guida libera”, per evitare scoperti di garanzia in caso di guida condivisa tra familiari.
10) Coperture diverse
Infortuni del conducente e Rc famiglia
La Rc monopattino, come la Rc auto, tutela i terzi danneggiati ma non il conducente responsabile: da qui l’assoluta opportunità di corredare l’offerta di garanzia Rc auto con una copertura infortuni del conducente (la prassi sembra registrare con grande frequenza infortuni occorsi alla guida di un monopattino e non collegati a responsabilità di terzi).
La formulazione di un’offerta di copertura più ampia, e magari comprensiva anche del rischio furto o di altre garanzie accessorie, deve tuttavia fare i conti con l’articolo 170 del Cap, che vieta di vincolare la conclusione del contratto obbligatorio alla stipula di altri contratti assicurativi o finanziari. Sul punto, però, va precisato che la norma non appartiene al Titolo X del Cap richiamato dalla disposizione sull’assicurazione obbligatoria dei monopattini; pertanto, potrebbe sussistere il dubbio che il divieto dell’obbligo di abbinamento non possa valere per le polizze destinate a tali veicoli.
Altrettanto estranea al titolo X e la previsione dell’articolo 170-bis, in base alla quale la copertura non si rinnova tacitamente e può essere di durata massima di un anno o di un anno più frazione.
11) Mancata copertura
Rischio di stress per il Fondo di garanzia
La circolare Mimit–Mit ricorda che dal 16 luglio 2026 anche per i monopattini si applica la disciplina sul Fondo di garanzia per le vittime della strada (Fgvs) di cui agli articoli 283 e seguenti del Cap, gestito dalla Consap, che però sono collocati nel Titolo XVII del Cap e non nel Titolo X (l’unico richiamato dalla legge 160/2019).
Il Fondo interviene, tra l’altro, nei casi di veicolo non identificato, veicolo non assicurato pur soggetto a obbligo, impresa in liquidazione coatta, circolazione contro la volontà del proprietario, mezzo spedito dall’estero privo di copertura. Il Fondo ha diritto di surroga nei confronti dei responsabili per l’importo pagato.
Proprio sul piano operativo, le Faq e le circolari mettono in luce l’importanza del collegamento tra contrassegno, piattaforma monopattini e banca dati Ania: i controlli su copertura e regolarità anagrafica saranno possibili tramite interrogazione telematica, ma la dimensione fisica ridotta del contrassegno e la capillarità dei mezzi fanno presumere un rischio di evasione dell’obbligo, con conseguente incremento dei sinistri di competenza del Fgvs e possibili riflessi sui contributi delle imprese e sui premi Rc.
Fondamentale sarà, in ogni caso, sensibilizzare l’opinione pubblica sui nuovi obblighi, evitando che la disinformazione, in un contesto sin qui sostanzialmente deregolato, favorisca il mantenimento di un certo status quo e il mancato adempimento dell’obbligo. Con tutte le conseguenze del caso.
