Monopattini con la Rc auto Misura di difficile attuazione

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Pietro Martinengo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 5 Luglio 2023

La stretta sui monopattini prevista dal disegno di legge che punta a modificare il Codice della strada prevede anche gli obblighi di targa e assicurazione Rc. Obblighi collegati: per assicurare un mezzo, in attesa di polizze globali sulla mobilità personale di cui si parla da anni, occorre individuarlo bene. Ma sulla Rc il testo del Ddl, che ha avuto l’ok in Consiglio dei ministri il 27 giugno, lascia perplessi.
Infatti, il comma 75-vicies ter della legge 160/2019 aveva previsto l’avvio di un’istruttoria sull’introduzione di un obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi da circolazione dei monopattini elettrici. Per come allora descritta, era lecito pensare a una copertura Rc da ramo 13 dell’articolo 2 del Codice delle assicurazioni (Cap), come per le flotte da noleggio. Ma il Ddl, pur laconico, pare andare ben oltre: aggiunge all’articolo 1 della legge 160/2019 un comma 75 vicies quater che vieta la messa in circolazione senza assicurazione Rc ex articolo 2054 del Codice civile e fa applicare le disposizioni del Cap. Incrociando i due riferimenti normativi, pare si rimandi all’assicurazione obbligatoria (articolo 2, ramo 10 ) di cui all’articolo 122 del Cap («i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del Codice civile»).
Non è un piccolo particolare. Non tanto perché conferma che, come per le bici, si applicherebbe l’articolo 2054 (e non la generale previsione dell’articolo 2043), quanto perché, se così fosse, l’obbligo Rc sarebbe sotto l’intera disciplina del titolo X del Cap. Con ricadute complesse: il rinvio alle norme del Cap, mancando la specificazione «se e in quanto compatibili», è pieno. A partire dall’obbligo a contrarre (e dunque di accettare ogni proposta loro formulata per l’assicurazione dei monopattini, articolo 132) per le imprese assicurative del ramo 10 e dalle connesse regole su tariffazione e preventivazione dei rischi. Per giungere a divieto di abbinamento (articolo 170), regole di durata della garanzia (170-bis), massimali minimi di legge e norme sull’attestato di rischio (con potenziale applicazione di bonus/ malus e agevolazioni sulla classe di merito (cosiddette Bersani).
A tutela dei danneggiati andrebbe poi essere riconosciuta l’azione diretta verso la compagnia del responsabile civile, con la conseguente inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto assicurativo ex articolo 144, comma 2 del Cap. Il quantum risarcitorio sarebbe regolato dagli articoli 137, 138 e 139 e dovrebbe applicarsi il risarcimento diretto ex articolo 149, con immaginabili difficoltà di adeguamento del sistema a veicoli del tutto eccentrici al suo spirito (i danni non sono omogenei rispetto alla maggior parte degli altri veicoli). Difficile immaginare l’applicazione degli sconti per scatola nera o alcolock e l’azione speciale del trasportato (il monopattino non può ospitare passeggeri). Il Fondo di garanzia potrebbe poi subire un forte stress, per l’alta possibilità che molti non si conformino in tempo reale ai nuovi obblighi.
Il Ddl per ora non ha disposizioni transitorie o attuative per la parte assicurativa. Ed è più severa della direttiva Ue 2021/2118, che nei considerando 3, 4 e 6 ritiene sproporzionato includere la micromobilità elettrica nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/103, per non comprometterne la diffusione (ma ogni Stato può includere qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul proprio suolo).
Resta che una generale estensione della disciplina Rc auto ai monopattini rischia di portare più disagi che benefici. Anche perché la sinistrosità oggi più diffusa vede in buona parte, come esclusivo danneggiato, il conducente del mezzo, in assenza di scontro con altri veicoli. Il che induce a ritenere che prevalga l’esigenza di garanzia contro il rischio degli infortuni del conducente, accanto a una formula obbligatoria di tutela dei terzi che, magari, privilegi i pedoni, vittime dei monopattini più di frequente.