Macrolesioni, dopo 18 anni in dirittura di arrivo la tabella nazionale

Articolo di Avv. Marco Rodolfi
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi
Data: 17 Gennaio 2024

lI Cdm ieri ha approvato lo schema di Dpr che ora deve passare al vaglio del Consiglio di Stato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato li 16 gennaio lo schema di Dpr contenente li regolamento recante la Tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, in pratica la tabella per la liquidazione delle cosiddette macrolesioni alla persona o (lesioni di non lieve entità).
Si tratta di un provvedimento atteso da diciotto anni e chiamato a regolare (su impulso dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni) le somme dovute alle vittime a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) integrale che abbia origine da lesioni subite in un incidente stradale ovvero per effetto di una ipotesi di responsabilità sanitaria di operatori o strutture (articolo 7 Legge Gelli n. 24/2017).
L’obiettivo perseguito, con l’introduzione di una Tabella Unica Nazionale per entrambi i settori, sarebbe quello di: “migliorare la situazione complessiva, sia dal punto di vista delle relazioni impresa assicurativa/danneggiato, sia con riferimento ai costi del contenzioso”.
Ciò in considerazione del fatto che la tabella consentirà “di ridurre notevolmente i margini di discrezionalità nonché l’incertezza sui valori dei risarcimenti, svolgendo un punto di riferimento certo per al determinazione dei valori economici dei danni da macrolesioni, nell’esercizio stragiudiziale e giurisprudenziale dei risarcimenti danni”.

La struttura del provvedimento
Il testo del provvedimento è composto da quattro articoli.
Nell’articolo 1 viene dato atto dell’adozione:
a) delle tavole che contengano i coefficienti moltiplicatori e dei moltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale;
b) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere da a) a d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – tabella del danno biologico;
c) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale. Le tavole e le tabelle sono contenute negli Allegati I e II.
Il secondo comma dell’articolo 1 prevede che l’aggiornamento e la modifica della Tavola 1B. (“Coefficiente di riduzione per l’età”) contenuta nell’Allegato I, del regolamento, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT e al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale, si provveda con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS.
Ricordiamo peraltro che l’articolo 138 CdA al suo quinto comma già sancisce che: “Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT”.
Il valore del primo punto di invalidità, previsto dall’articolo 2, sarà in ogni caso pari a quello previsto dall’articolo 139 Cda che disciplina le lesioni c.d. micropermanenti (1/9%), e dunque ad €939,78 (vedi Dm 16 ottobre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 12 ottobre 2023, in cui il Ministero ha tenuto conto dell’indice Istat dei prezzi al consumo relativo al mese di aprile 2023).

Il danno biologico temporaneo
L’articolo 3, poi, regolamenta la liquidazione del danno biologico temporaneo, in conformità all’art. 139, comma 1, lettera b), e 5 del Codice delle Assicurazioni.
Attualmente (vedi sempre Dm 16 ottobre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2023), tale importo è pari ad Euro 54,80 pro die.
La norma, peraltro, prevede un “incremento” per il danno morale, ricompreso tra il 30% ed il 60%, il che comporterebbe un valore massimo di Euro 87,68 (quando attualmente le Tabelle di Milano prevede un valore minimo di Euro 99,00).
Lo schema di Dpr contenente la Tabella Unica Nazionale, che peraltro dovrà ora passare al vaglio del Consiglio di Stato, è volto dunque a porre fine alla funzione suppletiva necessariamente svolta in questi anni dalle tabelle di creazione pretoria (Milano e Roma).
Al fine di rendere “completo” il sistema risarcitorio del danno alla persona di non lieve entità, tuttavia, mancano ancora le tabelle di valutazione medico-legale che dovranno essere adottate con apposito Decreto su proposta del Ministro della salute, di concerto con li Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con li Ministro della giustizia, secondo quanto statuisce li primo comma dell’articolo 138 CA come modificato da ultima dall’articolo 3-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15.