Obbligo a contrarre nelle polizze catastrofali

Articolo di:
Avv. Maurizio Hazan
Prof. Paolo De Angelis – Studio De Angelis Savelli e Associati
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 1 Novembre 2023

Non è chiaro se le imprese andranno risarcite anche per danni non materiali.

L’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali arriverà per le imprese dal 2025. È rimasto anche nella versione del Ddl di Bilancio inviata alle Camere l’altro ieri. E sono pure rimaste le criticità di stesura evidenziate dalle bozze precedenti. In fase applicativa andranno quindi superati vari problemi.

La misura, attesa da anni a causa del cambiamento climatico, arriva solo oggi, sulla spinta delle terribili alluvioni e grandinate dei mesi scorsi. I rischi saranno coperti in partenariato pubblico/privato: l’impegno di copertura del mercato assicurativo privato è sorretto dalla Sace (quarta scheda in alto) , come riassicuratore di ultima istanza, per il 50% degli indennizzi, entro i 5 miliardi di euro.

Rischi di questo tipo richiedono una larghissima mutualizzazione e così l’obbligo assicurativo riguarda una vasta platea. Ma resta la difficile sostenibilità tecnica di garanzie che negli ultimi anni, hanno avuto andamenti terribilmente peggiorati e tali da indurre il mercato a interrogarsi se e come continuare ad operare in quei settori e/o in date aree territoriali (si veda la terza scheda in alto).

Il Ddl di Bilancio non riguarda le famiglie, ma le sole imprese italiane o estere con stabile organizzazione in Italia, escluse quelle agricole (coperte dal Fondo istituito dall’articolo 1, comma 515 della legge di Bilancio 2021). L’impatto non sarà trascurabile per le imprese più piccole, notoriamente poco assicurate.

La norma riguarda i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali di proprietà dell’assicurato (quindi, pare, non in leasing o locazione). Ciò fa ritenere che se i beni fossero dati in uso da un soggetto non imprenditore, la copertura sarebbe facoltativa.

Gli eventi da coprire sono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, non invece altri fenomeni catastrofali potenzialmente equivalente, come eruzioni, uragani, mareggiate e, non ultime, le grandinate.

Nessuna indicazione è data dal Ddl sul tipo di danno indennizzabile, il che pone dubbi sul fatto che la copertura debba riguardare non solo danni materiali ma ogni tipo di pregiudizio (anche riflesso, quale la business interruption). Per non limitare

la protezione sociale, eventuali clausole di scoperto e di franchigia non potranno superare il 15% del danno; una più dettagliata definizione o revisione dei requisiti minimi delle polizze potrà essere stabilita dal ministero delle Imprese con suoi Dm attuativi.

Per le imprese non assicurate, il Ddl (articolo 24, comma 2) prevede, in termini francamente generici, conseguenze sull’«assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».

Non trascurabili appaiono gli impatti sulle compagnie assicurative: potranno «offrire» la copertura «sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile (registrata presso la Consap e approvato dall’Ivass, che ne valuterà la stabilità, ndr) mediante una pluralità di imprese». Ma non è un’offerta “libera”: c’è un vero e proprio obbligo a contrarre a carico delle assicurazioni, di problematica applicazione e incerta formulazione testuale, che richiama in parte quello della Rc auto, specie su violazione ed elusione, sanzionabili dall’Ivass da 200mila euro a un milione. Le compagnie potranno non assicurare «le imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione». Formula che si presta a varie letture e potrebbe imporre difficili verifiche precontrattuali o condizionare la liquidazione negandola in caso di perdurante irregolarità amministrativa.