La targa prova non toglie la responsabilità solidale del proprietario del mezzo

Articolo di Avv. Sara Calì
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 1 Novembre 2023

Si avvicina la definitiva regolarizzazione dei veicoli già immatricolati quando circolano con targa prova: la settimana scorsa è terminato alla Camera il giro di pareri delle commissioni competenti sul testo del Dpr attuativo del Dl 121/2021 (articolo 1, commi 3 e 4), che dopo le pesanti incertezze create nel 2018 e nel 2020 da ministero dell’Interno e Cassazione aveva reso lecita la circolazione di prova anche per i mezzi già dotati di targhe definitive e documenti propri. Ma dal Dpr pare emergere un tema delicato sugli incidenti: quando si circola con la targa prova, risponderanno dei danni non solo il titolare di quest’ultima e la sua assicurazione, ma anche – in solido – l’intestatario del veicolo e della compagnia che lo copre per la Rc auto.

Il problema si pone già adesso, perché il Dl 121/2021 è pienamente operativo: restano solo da stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che potranno essere rilasciate a ogni titolare (in ragione del tipo di attività svolta e del numero di addetti). Su questi aspetti, la norma rimanda al Dpr attuativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dal 10 novembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl.

Solo il 17 luglio 2023 è stato licenziato uno schema di Dpr da parte del Consiglio dei ministri, che comunque ha già (il 29 agosto) passato il vaglio del Consiglio di Stato, quindi verosimilmente il testo non cambierà nei passaggi successivi dell’iter. Ma proprio il parere dei magistrati ha evidenziato la questione della responsabilità solidale. Infatti, il testo prevede che la targa prova non si può collocare dove limita visibilità e leggibilità di quella di immatricolazione, che non può essere rimossa durante la circolazione di prova. Ciò, secondo il Consiglio di Stato, attua il coordinamento con le norme sulla responsabilità solidale per le infrazioni stradali commesse durante la circolazione di un veicolo già immatricolato e dotato di targa di prova. Quindi, nonostante la disciplina della targa prova si ponga sotto vari profili in deroga rispetto al Codice della strada, il Consiglio di Stato precisa che permane la responsabilità solidale ex articolo 196 anche del proprietario del veicolo, che viene identificato dalla targa di immatricolazione.

Si può ritenere che il principio di solidarietà valga pure nei confronti dei terzi danneggiati da sinistro stradale. L’articolo 2054, comma 3 del Codice civile lo prevede in linea generale e anche su questo aspetto non sembra esserci motivo di derogare. Infatti, può capitare che un veicolo già immatricolato venga lasciato a un riparatore o a un rivenditore di usato che lo utilizzi anche per finalità diverse da quelle riconosciute dalla legge alla targa prova (dimostrazioni, trasferimenti e prove tecniche). E, in caso di incidente avvenuto con la targa prova, la compagnia assicurativa che copre quest’ultima potrebbe opporre la non operatività della polizza (scaricando sulla compagnia assicuratrice del veicolo l’onere di risarcire i danni, salvo rivalse successive): la natura ambulatoria della targa prova (trasferibile da un veicolo all’altro senza alcuna formalità) comporta che la validità della copertura dipenda necessariamente dall’uso che ne viene fatto, altrimenti sarebbero possibili abusi.

Queste considerazioni valgono in linea di massima: già in passato si è visto che ogni situazione va analizzata singolarmente. Per esempio, se il proprietario ha omesso di assicurare il veicolo, potrebbe intervenire il Fondo di garanzia.