La somministrazione “consigliata” ha sempre un interesse collettivo
Articolo di: Avv. Filippo Martini e Avv. Pietro Martinengo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 18 Novembre 2023
Con la pronuncia n. 181 del 26.9.2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto a indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di quei soggetti che abbiano riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papilloma virus umano (HPV).
L’articolo 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 si limita infatti a prevedere che il diritto all’indennizzo, a beneficio di chi abbia subito «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica», possa essere riconosciuto solo se causato da «vacci-nazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria nazionale». Nel tempo si è quindi manifestata la esigenza di rimettere alla Corte il compito di valutare la presenza di requisiti per estendere le tutele indennitarie di legge anche ai casi di quei pazienti che si fossero sottoposti a vaccinazioni meramente “raccomandate” sulla base di una campagna vaccinale da parte del SSN. (Nel caso di specie, si trattava di quella promossa e raccomandata per la prevenzione da contagio da HPV, offerta gratuitamente ai minori a partire dagli undici anni di età).