La Direttiva Omnibus a tutela del consumatore

Podcast con: Avv. Stefano Taurini
Pubblicazione: MARK UP
Data: 27 Giugno 2023

Il prossimo 1° luglio entrerà in vigore il decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, provvedimento con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva comunitaria n. 2161/2019, meglio conosciuta come Direttiva Omnibus.
Le nuove norme hanno l’obiettivo dichiarato di proteggere il consumatore contro il rischio che agli sconti che gli vengono offerti per indurlo ad acquistare un dato prodotto non corrisponda, nella realtà, il vantaggio promesso.

Si tratta della medesima esigenza che aveva guidato l’introduzione della norma (art. 15 del d. lgs. 114/98), secondo la quale in occasione delle vendite promozionali deve essere indicato anche il prezzo normale del prodotto e la percentuale di sconto offerta.
La concreta esperienza ha, tuttavia, fatto emergere l’insufficienza di questa regola, che evidentemente non impediva al venditore di aumentare strumentalmente il prezzo normale del prodotto per fruire dei vantaggi della promozione (maggiori vendite), senza sopportarne il peso (reale riduzione del prezzo).
Esemplificando: il venditore era libero di aumentare il prezzo “normale” da 100 a 110 al solo scopo di attrarre clientela con l’offerta di uno sconto del 10%, applicando il quale poteva però continuare di fatto a vendere ad un prezzo sostanzialmente invariato (99).

Il funzionamento

Poiché una simile situazione si traduceva in un inganno al consumatore, che si induceva ad acquistare convinto di conseguire un risparmio, che invece era solo apparente, il legislatore è nuovamente intervenuto, introducendo la regola secondo la quale l’imprenditore che offra in vendita un prodotto a prezzo ridotto per un certo periodo è ora tenuto a indicare al pubblico anche il prezzo più basso che ha praticato nei trenta giorni precedenti.

Resta dunque in vigore l’obbligo di segnalare la percentuale di sconto offerta, ma il venditore deve applicarla (non al prezzo normale praticato al momento della promozione, bensì) al prezzo più basso da lui praticato su quello stesso prodotto nei trenta giorni precedenti (il “prezzo precedente”, che deve essere quindi anch’esso comunicato al consumatore), secondo quanto riportato dalla Direttiva Omnibus

Ritorniamo all’esempio precedente: se il prodotto era normalmente offerto in vendita a 100, il venditore resta naturalmente libero di aumentarne il prezzo a 110, ma se comunica l’offerta di uno sconto 10% prima che siano trascorsi 30 giorni dall’aumento è tenuto, secondo la nuova disposizione, ad indicare al pubblico anche il prezzo precedente (100) e, soprattutto, ad applicare ad esso (e non al prezzo normale corrente) lo sconto percentuale, con la conseguenza che il prodotto dovrà essere posto in vendita non a 99 (e dunque a 110 – 10%), ma a 90 (100 – 10%).

Le difficoltà

E’ evidente che l’attivazione di questo sistema obbliga l’imprenditore che gestisca attività di vendita al pubblico a monitorare e registrare attentamente l’andamento dei prezzi di ogni singolo prodotto (indicando con questo termine ogni singola referenza).
La cosa può però presentare delle complessità, laddove si consideri che nella determinazione del “prezzo precedente” occorre tener conto anche delle iniziative promozionali realizzate nel periodo di osservazione.

Il che significa che se il prezzo normale di un prodotto è 100, ma nella prima settimana del mese è stato venduto con uno sconto 10% (e dunque a 90), il venditore che intenda ripetere la stessa promozione prima che sia trascorso un mese dal termine della promozione precedente si trova oggi obbligato ad indicare, come “prezzo precedente” quello che risultava dall’applicazione dello sconto precedentemente concesso (90) e, in via di conseguenza, a gestire la nuova promozione applicando lo sconto 10% sul prezzo di 90 e non su quello di 100. Il prodotto deve quindi, nella descritta situazione, essere offerto al pubblico a 81 (90 – 10%) e non a 90 (100 – 10%).

Questo, però, solo nel caso in cui si tratti di iniziativa promozionali distinte. Se invece il venditore presenta al pubblico una sola iniziativa promozionale, con progressivo aumento dello sconto sul medesimo prodotto, il “prezzo precedente” da indicare è quello più basso praticato nei 30 giorni prima dell’avvio dell’iniziativa.

Importante segnalare che il nuovo obbligo di comunicazione della Direttiva Omnibus non riguarda il caso in cui il l’impresa venda a prezzi ribassati limitate quantità di prodotto in considerazione di circostanze particolari che ne comportino deprezzamento (si pensi a confezioni danneggiate, a prodotti prossimi alla scadenza etc).
In questo caso la vendita a prezzo ribassato seguirà la regola di cui abbiamo parlato (con necessità di indicare il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti), ma nell’iniziativa promozionale che l’impresa potrà avviare nel corso del mese successivo non sarà necessario tenerne conto ai fini dell’indicazione del prezzo precedente.

Ancora un esempio, per maggior chiarezza, presupponendo un prezzo normale di 100. In prossimità della scadenza del prodotto, un limitato numero di confezioni viene messo in vendita con uno sconto “speciale” del 50% (e dunque al prezzo di 50, tenendo però conto che la percentuale deve essere calcolata sul “prezzo precedente”, che deve quindi essere indicato). Se decide di effettuare una normale promozione e di offrire quindi uno sconto 20% sullo stesso prodotto prima che sia trascorso un mese, l’impresa potrà comunicare e praticare un prezzo di 80 (100 – 20%), non valendo lo sconto “speciale” a determinare il “prezzo precedente”: non sarà dunque necessario offrire il prodotto a 40 (50 – 20%).

Così come non vale come “prezzo precedente” quello risultante dalla riduzione di prezzo riservata solo ad alcuni acquirenti, dato che la norma si riferisce al prezzo “applicato alla generalità dei consumatori”. Il che significa che restano al di fuori del monitoraggio gli sconti riservati , per esempio, ai portatori di carte fedeltà.
E’ chiaro che in sede di applicazione della Direttiva Omnibus le nuove disposizioni si genereranno numerose difficoltà, legate soprattutto all’impossibilità di costringere in un solo schema la grande varietà di iniziative promozionali che sono state elaborate nella pratica del commercio ed alle quali si ricorre costantemente per stimolare l’interesse dei consumatori.

Una trattazione completa del contenuto e dell’applicazione della Direttiva Omnibus non può evidentemente essere fatta in questo spazio, ma occorre dire che molte delle questioni trovano risposta nel sito del ministero, dove è presentata una pagina FAQ idonea a guidare chiaramente l’operatore in un’ampia casistica di situazioni incerte.