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AssicurativoAvv. Maurizio HazanNewsResp_civile

Infortuni, lo stop al «cumulo» riduce la protezione assicurativa

Articolo di:  Avv. Maurizio Hazan, Avv. Enrico Vittorio Piccolo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 26 Maggio 2025

La Cassazione, con l’ordinanza 3429 del 10 febbraio scorso, ha ribadito che è necessario applicare il principio indennitario agli infortuni non mortali.

Quindi, nel caso in cui l’infortunio sia imputabile alla responsabilità civile di un terzo, il danneggiato non può cumulare l’indennizzo pagato dall’assicurazione con il risarcimento dovuto dal terzo.

Si tratta di una decisione (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 12 febbraio) con cui la Cassazione conferma il proprio orientamento (sentenza 13233 del 2014) e “risponde” alla sentenza 2894 del 2023 del Tribunale di Milano, che aveva preso una posizione contraria.

Ma il ragionamento della Suprema corte presenta alcune criticità, e le conclusioni a cui arriva rischiano di depotenziare la protezione assicurativa della salute.

Nel caso deciso dalla Cassazione, la ricorrente si doleva del fatto che il giudice del merito, proprio invocando il principio indennitario, non avesse accolto la propria domanda di indennizzo a seguito di un infortunio derivante da un sinistro stradale già interamente risarcito dal responsabile civile.

Ma la Suprema corte ha respinto il ricorso. Tra gli argomenti utilizzati, c’è il fatto che il cumulo dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore e il risarcimento del danno da parte del responsabile – che assolvono (in caso di infortunio non mortale) un’identica funzione risarcitoria – finirebbe per determinare un indebito arricchimento del danneggiato/assicurato, consentendogli di trarre dalla polizza un vantaggio superiore al ristoro del danno effettivamente subito e trasformando l’operazione assicurativa in una specie di speculazione o in una sorta di scommessa.

A sostegno, la Cassazione richiama la sentenza 5119 del 2002 delle Sezioni Unite, che ha stabilito che l’assicurazione contro gli infortuni non mortali, a differenza di quella relativa a quelli mortali, è «una assicurazione di persone, soggetta alle regole dell’assicurazione danni».

Quindi, per la Cassazione, alla polizza infortuni si applicano le norme che sarebbero espressione inderogabile del principio indennitario, tra le quali:

Art. 1908 c.c., che impedisce l’attribuzione alle cose perite o danneggiate di un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro;
Art. 1916 c.c., che consente all’assicuratore il diritto di surrogarsi nei diritti risarcitori del proprio assicurato verso il terzo responsabile (e il diritto di surrogazione, se fosse ammesso il cumulo, sarebbe vanificato, non potendo il responsabile dover pagare all’assicuratore quanto ha già pagato alla vittima a titolo di risarcimento).

I punti critici
Dietro a questi ragionamenti si celano, tuttavia, alcune criticità, soprattutto in relazione alla consolidata operatività delle polizze infortuni, che ha dato luogo a una prassi che le Sezioni Unite del 2002 hanno valorizzato, definendo quella polizza come un contratto socialmente tipico.

Nella pratica assicurativa, il valore dell’indennità è stabilito dalle parti, in funzione di un’aspettativa (previdenziale) di sostegno in caso di sinistro, in modo analogo a quanto avviene nel ramo vita e senza rifarsi alla misura del danno risarcibile secondo i criteri civilistici.

Inoltre, nelle polizze infortuni viene spesso inserita una clausola di “rinuncia alla surrogazione” da parte dell’assicuratore, che implica un maggior costo per l’assicurato ma gli consente di agire liberamente per ottenere tanto l’indennizzo quanto il risarcimento del danno dal terzo responsabile.

La Cassazione ha affermato che questa clausola avrebbe il solo effetto di liberare il terzo responsabile, e non invece di far (ri)sorgere in capo all’assicurato un credito risarcitorio che si sarebbe estinto per effetto del pagamento dell’indennizzo assicurativo. Ma questa interpretazione – al di fuori dei casi in cui la rinunzia alla surroga abbia valore di copertura indiretta della responsabilità di determinati soggetti che l’assicurato intende proteggere – finisce per aver l’effetto di liberare gratuitamente il terzo dalle proprie responsabilità.

Infine, molte delle regole “indennitarie” invocate dalla Cassazione sono testualmente riferite all’assicurazione “di cose”. Ciò rende dubbia la loro applicabilità alle polizze della salute.

Tra queste, c’è l’articolo 1909 c.c., che esclude la sovrassicurazione di cose (ossia l’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa). La Cassazione lo menziona per i casi in cui la somma assicurata pattuita dalle parti in una polizza infortuni può dar luogo a indennizzi superiori al valore del danno; ciò può accadere, ad esempio, per alcuni contratti stipulati a favore di importanti manager o dirigenti, assicurati per valori multipli della loro Ral.

Se fosse davvero applicabile alla polizza infortuni l’articolo 1909 del Codice civile, tutte le polizze “sovrassicurate” finirebbero per essere, in tutto o in parte, nulle. Ciò avrebbe ripercussioni gravissime su un mercato in cui le polizze infortuni sono vendute, e acquistate, senza dar conto alla clientela delle limitazioni di prestazioni derivanti dall’interpretazione sostenuta dalla Cassazione.
È auspicabile, dunque, che la questione sia ripensata, magari interessando di nuovo le Sezioni Unite.