Informativa precontrattuale snellita e con modulo unico
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Stefano Centonze
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 26 Giugno 2024
Meno moduli e regole più semplici per la documentazione informativa precontrattuale dei prodotti assicurativi e di quelli d’investimento assicurativi. Con il Provvedimento n. 147, pubblicato lo scorso 20 giugno, l’Ivass è nuovamente intervenuto sulla disciplina della distribuzione assicurativa, con il dichiarato obiettivo di semplificare e soprattutto razionalizzare gli obblighi di informativa precontrattuale che gravano sulle compagnie e sugli intermediari.
Le nuove disposizioni, che modificano alcune prescrizioni dei regolamenti Ivass 40 e 41 del 2018, vedono la luce all’esito di alcune verifiche effettuate “sul campo”; verifiche che hanno dimostrato i limiti di alcune regole previgenti, spesso ridondanti e tali da essere applicate in modo eccessivamente burocratico e formale a scapito di una informativa semplice e davvero efficace.
Il Provvedimento 147, che consta di quattro articoli, avrà sicuro impatto sugli operatori, che dovranno rielaborare i modelli documentali in uso.
Tra questi, in primo luogo, sono abrogati gli allegati 3, 4, 4-bis e 4-ter previsti dal regolamento 40, sostituiti da un più sintetico Modulo unico precontrattuale (Mup), diversamente strutturato a seconda che si tratti di prodotti tout court assicurativi (Allegato 3) o prodotti d’investimento assicurativi (Allegato 4).
Quanto al regolamento 41 il (giusto) intervento correttivo riguarda il cosiddetto Dip aggiuntivo, un documento tutto italiano (non contemplato dalla normativa europea) a suo tempo introdotto per integrare il Dip (documento informativo precontrattuale) e spesso utilizzato in modo non coordinato, incoerente, dilatato ed eccessivamente personalizzato (rendendo per il cliente difficoltosa la comprensione e la comparazione tra i diversi prodotti). I Dip aggiuntivi avranno una struttura semplificata e non potranno superare le tre pagine, estensibili, eccezionalmente fino a quattro. L’informativa sarà maggiormente centrata (tra l’altro) su costi, esclusioni e limitazioni di copertura (che dovranno «essere riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo») nonché sull’individuazione del target di clientela e sul trattamento fiscale; non dovrà attardarsi su contenuti già presenti dei documenti informativi base (Dip e Kid). I rinvii alle condizioni di polizza saranno vietati con eccezione di quelli puntuali e necessari per la comprensione di alcune caratteristiche del prodotto.
Inoltre, nel regolamento 41 è introdotto l’articolo 25-bis sulla «informativa periodica sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili» prevista dall’articolo 11 del Regolamento (UE) 2019/2088, secondo le modalità previste dalla regolamentazione europea vigente.
Tali novità – a cui il presidente dell’Ivass, Luigi Federico Signorini, ha fatto giustamente cenno nella sua relazione annuale tenuta il 24 giugno – dovranno andare a regime entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Provvedimento (che è il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Non resta che apprezzare lo sforzo fatto, a cui forse dovrebbero seguire altri opportuni alleggerimenti burocratici. Sforzo che rischia però di rimaner vano fin quando i testi contrattuali e precontrattuali, lunghi o brevi che siano, non evolveranno verso uno stile ed un linguaggio più accessibile e lineare. L’auspicio è che si vada davvero verso “Patti più chiari”, per un’amicizia più lunga…