Skip to main content
Avv. Maurizio HazanCatastrofi NaturaliNews

Il Focus di Maurizio Hazan sulle Polizze Catastrofali

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 21 Marzo 2025

La legge individua i beni da assicurare riferendosi alle immobilizzazioni materiali di cui alla lettera B-11 n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 del Codice civile. L’articolo 1 del Dm 18/2025 li specifica: terreni, fabbricati ( compresi impianti fissi, installazioni e quote su parti comuni), altri impianti e macchinari atti allo svolgimento dell’attività e attrezzature industriali e commerciali ( come macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti). Sono esclusi i veicoli iscritti al Pra e le merci. Nel rinvio all’articolo 2424, non è chiaro se debbano essere beni funzionali e dunque stabilmente utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Né è chiaro cosa avvenga se l’impresa si avvalga di immobilizzazioni altrui (si veda a pagina 25), utilizzandole in qualità di locatario, affittuario di azienda, usufruttuario eccetera. Sarebbe in tal caso comunque obbligata ad assicurarle? Nel silenzio della legge 213, si è sostenuto che il richiamo all’articolo 2424 e all’iscrizione delle poste in bilancio postuli la proprietà dei beni in capo all’imprenditore. Altri hanno invece ritenuto che il richiamo individui solo, per relationem, i tipi di beni oggetto di garanzia, senza richiamare la loro qualificazione bilancistica. Il Dm pare su tale linea, privilegiando l’interpretazione finalistica estensiva, dove impone di assicurare le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo impiegate». Una conferma pare venire dalla previsione, non a caso, di una norma primaria separata e ad hoc: l’articolo 1-bis del Dl 155/2024 (Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze), comma 2 impone di coprire i «beni elencati dall’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-11, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa», esclusi «quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni». L’imprenditore dovrà dunque assicurare tutte le immobilizzazioni materiali (se nell’elenco sopra riportato) anche se di proprietà di terzi. Tranne se sono già coperte da polizza conforme alla legge direttamente stipulata da altri ( come il proprietario, esposto al rischio di perimento fortuito del bene). La tesi contraria fa leva sul fatto che l’interesse assicurativo è del proprietario, che ha titolo a percepire l’indennizzo senza essere tenuto a ripristinare il bene. L’argomento non pare insuperabile ( anche data la pacifica possibilità per il conduttore di assicurare il rischio incendio, ex articolo 1589). Anzi. La nuova norma indurrà le parti a regolare con più attenzione i casi di perimento fortuito, stabilendo chi debba assicurare quel rischio e prevedendo, nel caso di polizza stipulata dal locatario/affittuario per conto del proprietario ( schema dell’articolo 1891) su chi incombano i relativi costi, a chi spetti il diritto di chiedere l’indennizzo e quali siano gli impegni di messa in pristino ( contemplando, ad esempio, anche il caso in cui l’affittuario preferisca spostare altrove – e subito – l’attività).
Problemi più complessi per gli affitti/locazioni in corso, in cui il locatario potrebbe essere tenuto ad assicurare i beni anche senza accordo con il proprietario.

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 21 Marzo 2025

I nuovi obblighi non coprono tutte, ma solo alcune tipologie di catastrofi: quelle previste dall’articolo 1 comma 101 della legge 213/2023, cioè frane, sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. Un elenco tassativo che l’articolo 3 del Dm attuativo (il 18/2025) prova a specificare in termini descrittivi e tali da chiarire che, a contrario, fenomeni come bombe d’acqua, maremoti ed eruzioni vulcaniche, pur assimilabili a quelli da coprire, non sono coperti. Quale che sia l’evento, il Dm pone un limite di tempo – tre giorni dalla prima manifestazione – entro cui la prosecuzione/continuazione/reiterazione di un dato fenomeno fa sì che lo si debba considerare come un unico episodio e, dunque, un unico sinistro ( quindi, con unico massimale e unica franchigia/scoperto). Non è invece chiaro quale debba essere l’intensità e l’impatto sulla popolazione per far sì che un evento possa ritenersi davvero calamitoso e catastrofale, per far scattare la copertura. In caso di dichiarazione di stato d’emergenza o di calamità da parte delle autorità competenti, il problema non parrebbe porsi. Potrebbero però accadere terremoti, alluvioni o frane molto localizzati e tali da danneggiare solo qualche singolo immobile. Qui il dubbio rimane, salvo che il contratto preveda comunque ed espressamente l’indennizzo anche in tali ipotesi. Danni indennizzabili ed esclusi Sono quelli direttamente e materialmente cagionati dalla forza dell’evento ai beni oggetto di copertura. Lo dice l’articolo 1 della legge 213/2023 e lo conferma l’articolo 1, comma 1, lettera d) del Dm. Quindi sono fuori dal perimetro di garanzia i danni prodotti in occasione dell’evento.

Ma soprattutto non sono coperti i danni indiretti perché relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse alla distruzione del bene. È il caso del danno della perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività (business interruption). Può essere opportuno coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa.

Il Dm regola le fattispecie non coperte dalla garanzia obbligatoria, tra cui i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo: le semplici omissioni di misure preventive di sicurezza non escludono dunque le garanzie, mentre potrebbero non esser coperti danni da eventi causati, ad esempio, dall’urbanizzazione di territori senza adeguate cautele o dalla costruzione di dighe o di fabbricati in contesti territoriali inadatti, alterando l’equilibrio idrogeologico dei luoghi. Altri eventi catastrofali indotti, anche indirettamente, da atti di guerra, energia nucleare o inquinamento non sono in garanzia. Esclusi dalla copertura pure i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti senza le autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto dopo la data di costruzione. Non è chiaro se l’esclusione riguardi le singole porzioni di fabbricato interessate dall’abuso ( come una sopraelevazione irregolare) o l’intero complesso immobiliare. Neppure è chiaro se l’abuso debba esistere – come ragionevole – al momento del sinistro e non invece al tempo della stipula. Se però l’irregolarità emergesse già in sede assuntiva, la compagnia dovrebbe tenerne conto in sede di quotazione tariffaria, mentre una eventuale dichiarazione mendace di regolarità amministrativa potrebbe dar luogo alle conseguenze previste dagli articoli 1892 e 1893 del Codice civile. Le parti possono concordare scoperti non superiori al 15%, salvo si tratti di grandi imprese o di valori assicurati superiori a 30 milioni di euro. In questi ultimi casi, la percentuale di scoperto è liberamente negoziabile, dovendosi ritenere che assicurati di tale dimensione possano sostenere in proprio le conseguenze del rischio. Seguendo la stessa logica, anche i limiti di indennizzo possono variare in funzione del maggiore o minore ammontare della somma assicurata. Tempi di liquidazione e anticipi Per quanto sia importante liquidare i danni rapidamente, il Dm non prevede alcuna tempistica né obbligo di pagamento di anticipi da imputarsi sulla futura liquidazione. Per colmare la lacuna, interverrà la legge quadro sulle ricostruzioni post calamità (approvata il 12 marzo), che mira a razionalizzare e snellire le procedure e le attivita? di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. L’articolo 23 di tale legge prevede, per le imprese che abbiano stipulato una polizza sui danni a beni mobili e immobili e strumentali all’esercizio dell’impresa derivanti da eventi calamitosi (non solo naturali), la possibilità di chiedere al proprio assicuratore una liquidazione anticipata dell’indennizzo nel limite del 30% dell’ammontare previsto in polizza. Ciò per consentire loro di disporre subito di risorse in modo da procedere agli interventi necessari per il ripristino dei danni subiti e riprendere rapidamente le normali attività produttive. Le procedure di liquidazione dell’anticipo – per cui la norma detta tempi rapidi, anche in relazione alle modalità di accertamento del danno – saranno dunque applicabili anche – ma non solo – alle polizze cat nat, anche in assenza di espressa previsione di contratto, e non potranno essere oggetto di esclusione o deroga contrattuale. Qui è espressamente stabilito che i beni oggetto di copertura sono quelli mobili e immobili strumentali all’esercizio dell’attività di impresa. Analogo chiaro vincolo di destinazione d’uso manca all’interno del Dm 18/2025.

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 21 Marzo 2025

Il nuovo obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali da eventi naturali (in gergo, cat nat) – imposto a tutte le imprese italiane ( e straniere stabilite in Italia) iscritte nel relativo Registro – scatterà dal 31 marzo. Il termine potrebbe essere rinviato di pochi mesi, anche perché il mondo delle imprese è in pressing: si sta studiando una nuova proroga, dopo quella che aveva già fatto slittare l’originaria data del 31 dicembre 2024. L’esigenza di cautelarsi dai rischi catastrofali, affidandone almeno in parte la copertura al sistema assicurativo privato e alleggerendo i costi per il sistema pubblico di protezione civile, era già da molto al centro dei dibattiti. Ma solo in tempi recenti si è avvertita forte la necessità di un’azione concreta, per la sempre maggiore esposizione dell’Italia a fenomeni naturali estremi (specie sismici o alluvionali). Il problema è sentito a livello internazionale, ma con particolare profondità nel nostro Paese, che da un lato è più esposto di altri e dall’altro ha una altissima quota di ricchezza investita in immobili senza un adeguato accesso a strumenti di copertura assicurativa da quei rischi. La necessità Si è scelto, dunque, di superare questa inerzia (in parte alimentata dalla convinzione di poter sempre contare su sostegni pubblici in caso di calamità), imponendo il nuovo obbligo assicurativo. La sua disciplina è stata introdotta dalla legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e poi completata dal Dm 18 del 30 gennaio 2025, con cui il ministero delle Imprese (Mimit) ha attuato l’articolo 1, comma 105 della norma primaria dettando la regolamentazione di dettaglio e operativa dei nuovi impegni di copertura. Non è stato un percorso facile né è stato agevole trovare la quadratura regolamentare: la copertura assicurativa degli eventi catastrofali è operazione complessa, che pone svariati problemi di sostenibilità tecnica tipica dei rischi di proporzioni eccezionali. La dimensione, il più possibile ampia, della platea assicurata è ovviamente un elemento fondamentale per favorire un gioco mutualistico efficace ed efficiente. Ciò nonostante si è ritenuto preferibile non estendere, almeno in questa prima fase, l’obbligo a tutti i proprietari di immobili, ma di limitarlo alle imprese, tutelando la forza produttiva del Paese, tra l’altro più capace di ammortizzare i nuovi costi di copertura.

strongIl perimetro/strong
Tutte le imprese? Nonostante alcune incertezze interpretative originate dalla non cristallina previsione dell’articolo 1, comma 1 O 1 della legge 213, la ratio legis va nella direzione di ampliare, piuttosto che restringere, il campo di applicazione degli obblighi assicurativi, da intendersi riferiti a tutte «le imprese per cui e? normativamente prevista l’iscrizione nel Registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalita? secondo il Codice civile, le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti» (in questo senso dispone la relazione illustrativa del Dm 18). Non solo: sembra che quell’iscrizione valga di per sé a individuare i soggetti (enti, privati o pubblici, o persone fisiche) tenuti all’obbligo, a prescindere dalla qualifica dell’attività da loro in concreto svolta, che in taluni casi potrebbe essere poco assimilabile a una classica attività di impresa ( come nel caso delle società tra professionisti e di quelle tra avvocati, Stp e Sta, si veda a pagina 25 e «Il Sole 24 Ore» del 17 marzo). Discorsi a parte per agricoltura e acquacoltura (si veda a pagina 26).

strongLa mano pubblica/strong
Il nuovo sistema di copertura, peraltro, prevede un’innovativa compartecipazione tra pubblico e mercato assicurativo, dando vita a un modello integrato che è lecito pensare si possa replicare in altri ambiti di rischio socialmente impattanti ( come i nuovi rischi tecnologici, quelli correlati alla non autosufficienza e alcuni sanitari). La legge 213 prevede (articolo 1, commi 108 e 109) l’intervento riassicurativo della Sace, che concederà alle compagnie assicurative ( che abbiano aderito a una convenzione a tal fine stipulata) una copertura massima del 50% degli indennizzi erogati per gli eventi catastrofali obbligatoriamente assicurati. Ciò nei limiti di 5mila milioni di euro per anno e con il supporto di una garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

strongModalità e incognite/strong
Come di regola avviene quando viene imposto un obbligo di copertura, anche per le cat nat è il legislatore a stabilire le coordinate delle garanzie assicurative obbligatorie. Il suo contenuto si ricava dal Dm 18/2025, che disegna una sorta di contratto base, al cui rispetto dovranno conformarsi tanto le imprese assicurate quanto le compagnie che assicureranno quei rischi (in adempimento di un vero e proprio obbligo a contrarre, si veda a pagina 24) loro imposto in termini simili, ma non del tutto sovrapponibili, a quello previsto per gli assicuratori della Re auto). Senonché il risultato finale, per quanto frutto di un profondo lavoro di elaborazione tecnica, lascia ancora aperte molte questioni applicative su cui tanto il comparto imprenditoriale quanto il mercato assicurativo si stanno interrogando, soprattutto per quel che attiene al concreto perimetro di operatività dei nuovi impegni di garanzia. Ciò crea, in questa fase di avvio, più di qualche difficoltà operativa di cui, in queste pagine proveremo, almeno in parte, a dare atto. Tenendo anche conto delle prime indicazioni operative giunte negli ultimi giorni con le faq pubblicate dall’ Ania .

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 21 Marzo 2025

Il complesso lavoro sulla regolamentazione attuativa ha consumato molto del tempo che la legge 213/2023 aveva lasciato per consentire alle imprese e al mercato assicurativo di prepararsi al nuovo obbligo. Perciò il Dm attuativo (18/2025) ha previsto ( articolo 11, comma 1) un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso (erano 90, nella prima bozza) il termine entro cui le compagnie di assicurazione dovranno adeguare alle prescrizioni regolamentari i loro prodotti di nuova emissione («testi di polizza», dice il Dm). Di certo la copertura, specie per le imprese più grandi, dovrà nascere da accurata trattativa, per cui le offerte a norma devono essere già oggi reperibili ( e in effetti buona parte delle compagnie si è sostanzialmente adeguata). Discorso diverso per le polizze già in essere: l’articolo 11, comma 2 prevede che l’adeguamento debba avvenire «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse» ( dove il quietanzamento è il primo pagamento di eventuali ratei di premio in scadenza). Resta da capire quali siano le polizze «già in essere» che possono “attendere” sino al successivo rinnovo; non devono essere polizze su eventi naturali completamente diversi e non catastrofali (come la grandine), perché in tal caso l’impresa avrebbe bisogno tout court, e subito, di una nuova polizza cat nat di legge. Ma crediamo non debbano neppure essere polizze che comprendano ( anche se con regole non adeguate al Dm) necessariamente tutte e tre le tipologie (sismi, frane e alluvioni) previste dalla legge. È preferibile ritenere che anche uno solo dei tre eventi tipizzati consenta la sopravvivenza della copertura, senza esporre l’impresa alle sanzioni (di cui si parla a pagina 24). Nella procedura di adeguamento, la compagnia dovrà distinguere i casi in cui il contratto sia in rinnovo. Per essi dovrà proporre un’appendice o una vera e propria sostituzione di contratto, con conseguente regolazione del premio ma verificando se il cliente che aveva altre coperture aggiuntive manifesti le stesse esigenze di garanzia o preferisca limitarsi, nel prosieguo, ai contenuti minimi previsti dal Dm ( ferma restando la libertà delle parti di disdettare il contratto ed eventualmente rinegoziarlo, considerando l’obbligo a contrarre imposto alla compagnia). Più complessa sarà la gestione dell’adeguamento in corso di rapporto, al primo quietanzamento utile. Qui non c’è facoltà di disdetta e il cliente può non voler adeguare alcunché, mantenendo il contratto vigente. La compagnia potrà proporre appendice integrativa o sostituzione del contratto, valutando l’adeguatezza della soluzione finale alle effettive esigenze e richieste del cliente ( che potrà anche acquistare altrove la soluzione conforme a legge). In entrambi i casi sarà opportuno, per quanto si può, avviare per tempo trattative per consentire all’assicurata una decisione consapevole e informata, anche dei rischi dell’eventuale inadempimento dell’obbligo. L’ambito relativamente stretto di copertura del modello di legge consente e rende spesso opportune soluzioni facoltative aggiuntive ( come su eventi e beni non coperti e business interruption).

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 21 Marzo 2025

Il complesso lavoro sulla regolamentazione attuativa ha consumato molto del tempo che la legge 213/2023 aveva lasciato per consentire alle imprese e al mercato assicurativo di prepararsi al nuovo obbligo. Perciò il Dm attuativo (18/2025) ha previsto ( articolo 11, comma 1) un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso (erano 90, nella prima bozza) il termine entro cui le compagnie di assicurazione dovranno adeguare alle prescrizioni regolamentari i loro prodotti di nuova emissione («testi di polizza», dice il Dm). Di certo la copertura, specie per le imprese più grandi, dovrà nascere da accurata trattativa, per cui le offerte a norma devono essere già oggi reperibili ( e in effetti buona parte delle compagnie si è sostanzialmente adeguata). Discorso diverso per le polizze già in essere: l’articolo 11, comma 2 prevede che l’adeguamento debba avvenire «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse» ( dove il quietanzamento è il primo pagamento di eventuali ratei di premio in scadenza). Resta da capire quali siano le polizze «già in essere» che possono “attendere” sino al successivo rinnovo; non devono essere polizze su eventi naturali completamente diversi e non catastrofali (come la grandine), perché in tal caso l’impresa avrebbe bisogno tout court, e subito, di una nuova polizza cat nat di legge. Ma crediamo non debbano neppure essere polizze che comprendano ( anche se con regole non adeguate al Dm) necessariamente tutte e tre le tipologie (sismi, frane e alluvioni) previste dalla legge. È preferibile ritenere che anche uno solo dei tre eventi tipizzati consenta la sopravvivenza della copertura, senza esporre l’impresa alle sanzioni (di cui si parla a pagina 24). Nella procedura di adeguamento, la compagnia dovrà distinguere i casi in cui il contratto sia in rinnovo. Per essi dovrà proporre un’appendice o una vera e propria sostituzione di contratto, con conseguente regolazione del premio ma verificando se il cliente che aveva altre coperture aggiuntive manifesti le stesse esigenze di garanzia o preferisca limitarsi, nel prosieguo, ai contenuti minimi previsti dal Dm ( ferma restando la libertà delle parti di disdettare il contratto ed eventualmente rinegoziarlo, considerando l’obbligo a contrarre imposto alla compagnia). Più complessa sarà la gestione dell’adeguamento in corso di rapporto, al primo quietanzamento utile. Qui non c’è facoltà di disdetta e il cliente può non voler adeguare alcunché, mantenendo il contratto vigente. La compagnia potrà proporre appendice integrativa o sostituzione del contratto, valutando l’adeguatezza della soluzione finale alle effettive esigenze e richieste del cliente ( che potrà anche acquistare altrove la soluzione conforme a legge). In entrambi i casi sarà opportuno, per quanto si può, avviare per tempo trattative per consentire all’assicurata una decisione consapevole e informata, anche dei rischi dell’eventuale inadempimento dell’obbligo. L’ambito relativamente stretto di copertura del modello di legge consente e rende spesso opportune soluzioni facoltative aggiuntive ( come su eventi e beni non coperti e business interruption).

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 21 Marzo 2025

La legge 213/2023 prevede particolari conseguenze sanzionatorie a carico delle imprese produttive che non adempiano all’obbligo di assicurarsi. Sono conseguenze penetranti: l’inadempimento potrebbe (articolo 1, comma 102) comportare la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici (non solo quelli concessi per eventi catastrofali). Infatti, è stabilito che dell’inadempimento dovrà «tenersi conto» nell’assegnazione di tali agevolazioni pubbliche. Ma cosa significhi «tener conto» non è affatto chiaro, potendo la sanzione andare dalla perdita integrale del contributo o dell’agevolazione a un suo riconoscimento solo parziale. Certo sono conseguenze che appaiono, pur nella loro vaghezza, potenzialmente non trascurabili. Ciò pare confermato, sia pur in modo non ancora definitivo (ma significativo sul piano delle intenzioni) dallo schema di Dlgs del Codice degli incentivi, destinato a regolare e armonizzare la disciplina generale sugli incentivi alle imprese, definendo i princi?pi generali dei procedimenti amministrativi sugli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese. In tale schema è previsto che tra i motivi di esclusione (totale, non parziale!) dalle agevolazioni vi sia (articolo 9, ultimo comma) «l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101» della legge 213/2023. Se tale disposizione rimanesse nel testo finale della norma, l’apparato cogente e sanzionatorio dei nuovi obblighi assicurativi sarebbe sensibilmente rinforzato. Ci si chiede se tali sanzioni vadano applicate anche a chi, pur inizialmente inadempiente, si sia poi messo in regola con gli obblighi di legge. Sembra certamente preferibile pensare che la perdita o meno delle agevolazioni pubbliche dipenda da una irregolarità assicurativa esistente al momento della richiesta di accesso al beneficio ( e non invece ad un inadempimento nel frattempo sanato).

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 21 Marzo 2025

L’obbligo a contrarre imposto alle compagnie è stato in qualche modo attenuato, dal Dm 18/2025, rispetto al più generico testo della legge 213/2023. I rischi connessi agli eventi naturali appaiono molto più gravosi di quelli Re auto ( dove pure e’ è l’obbligo a contrarre), specie se riferiti a imprese grandi che si rivolgano a compagnie dalla limitata capacità sottoscrittiva. Perciò l’articolo 1, comma 105 della legge 213 ha previsto che il Dm potesse agire anche sul fronte della sostenibilità assunti va delle compagnie, modulando l’obbligo a contrarre in termini alleggeriti e, di fatto, molto meno vincolanti. Così il Dm esclude che la compagnia debba sempre e comunque quotare e prendere in carico le proposte assicurative presentate da qualunque assicurato: l’articolo 5 prevede che gli assicuratori operanti nel settore definiscano prima, col sostegno del titolare della funzione attuariale, la loro propensione ad assumere rischi catastrofali «in coerenza con il [loro] fabbisogno di solvibilità globale … , fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio». Superato il proprio limite, la compagnia potrà cessare di assumere ulteriori rischi in tutta Italia, dandone immediata informativa all’Ivass e ai terzi con pubblicazione sul proprio sito web. Anche sotto il profilo soggettivo, in mancanza di un ramo dedicato alla copertura dei rischi obbligatori previsti dalla legge ( a differenza della Re auto) il Dm limita l’assoggettamento all’obbligo di legge alle sole imprese che, abilitate all’esercizio in Italia del «ramo 8» danni, già svolgano o comunque intendano svolgere «attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo», aventi ad oggetto gli specifici eventi e i danni precedentemente descritti. Così le compagnie che, pur autorizzate nel ramo 8, non siano entrate e non intendano entrare nel mercato cat nat potranno continuare a non farlo. Pare lecito affermare che l’obbligo riguardi in blocco tutti gli eventi previsti dalla legge. Così una compagnia non dovrebbe essere obbligata a quotare una proposta assicurativa che riguardi, ad esempio, il solo terremoto o la sola alluvione. Ma, per quanto il paradigma assicurativo obbligatorio non sia modulare o scomponibile, sarà comunque doveroso graduare la soluzione assicurativa in funzione del territorio in cui è situata l’azienda (che potrebbe non essere esposta ad alcun rischio alluvionale, ad esempio); si potrà quindi lavorare sul premio, che potrà anche essere azzerato su tipi di eventi i cui rischi in concreto si ritengano totalmente inesistenti. Di assoluto interesse è l’articolo 4, comma 2 del Dm 18, secondo cui l’assicuratore dovrà quotare il rischio tenendo conto delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i propri beni. Una disposizione che rivela la funzione educativa e premiale della moderna assicurazione danni, ma non dice nulla di nuovo per il momento di prima assunzione/valutazione del rischio, che dovrebbe già normalmente considerare le misure di prevenzione adottate. Ma assai più utili sembrano le possibili implicazioni dinamiche: i distributori dovrebbero valutare, sulla base di un iniziale risk assessment, gli ulteriori interventi di mitigazione del rischio che l’assicurato potrebbe realizzare, prevedendo un proporzionale risparmio sul premio di rinnovo. La legge 213/2023 punisce il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre con sanzione amministrativa pecuniaria da 1 00mila a 500mila euro.